Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16131 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16131 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30177/2017 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
-ricorrente – contro
CARTELLA DI PAGAMENTO
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME;
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO – LATINA n. 8441/19/2016, depositata in data 14/12/2016; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME COGNOME nella camera di consiglio del 4 aprile 2025;
Fatti di causa
Con la cartella di pagamento emessa in seguito a controllo formale, ai sensi dell’art. 36 ter del d.P.R. n. 600 del 1973, l’Agente della riscossione richiese a NOME COGNOME (d’ora in avanti, anche ‘la contribuente’ ) il versamento di euro 5.876, compresi interessi e sanzioni.
La pretesa fiscale derivava dal disconoscimento della detrazione d’imposta scaturente da spese di riqualificazione energetica sostenute nell’anno 2008, in quanto la contribuente aveva omesso il prescritto invio della comunicazione di fine lavori all’ENEA.
Impugnata la cartella dinanzi alla C.T.P. di Latina, il giudice di primo grado accolse il ricorso della contribuente.
La sentenza di primo grado fu confermata dalla C.T.R.
Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.
Resiste la contribuente con controricorso.
Emessa una proposta di decisione accelerata dal Consigliere delegato, ai sensi dell’art. 380 bis. c.p.c., l’Agenzia delle Entrate ha chiesto la definizione del giudizio nelle forme ordinarie.
La contribuente ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione o falsa applicazione dell’art. 1, commi 344, 345, 346, 347, 348 e 349, della legge n. 296/2006, e degli artt. 2, 4 lett. b) d.m. del 19 febbraio 2007, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza d’appello per aver ritenuto che l’invio della comunicazione all’ENEA, previsto dall’art. 4 del decreto interministeriale del 19 febbraio 2007, non fosse previsto a pena di decadenza dall’agevolazione.
1.1. Il motivo è infondato.
Questa Corte Suprema, all’esito di pubblica udienza (Cass., sez. 5, n. 7657/2024), ha affermato il principio di diritto secondo il quale in tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l’inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l’inoltro della comunicazione all’ENEA, ai sensi dell’art. 4 del d.m. del 19/2/2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione, decadenza che, in difett o di un’espressa previsione normativa , non è evincibile nemmeno da un’interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria, in considerazione delle finalità statistiche per le quali l’adempimento è prescritto.
Con detto arresto, la Corte ha spiegato che la comminatoria di decadenza non possa desumersi dal tenore dell’art. 4 del d.m. 19/2/2007.
Inoltre, con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, la previsione della decadenza per l’omessa o tardiva comunicazione all’ENEA non può farsi discendere nemmeno dalla normativa primaria, in attuazione della quale il citato decreto è stato
emanato (art. 1, commi 344, 345, 346 e 347 della legge n. 296 del 2006).
Il controllo dell’amministrazione finanziaria, ai fini del riconoscimento della spettanza della detrazione, deve riguardare la dimostrazione da parte del contribuente che le spese detratte siano state effettivamente sostenute in relazione ad interventi finalizzati al risparmio energetico, mentre la comunicazione all’ENEA ha finalità essenzialmente statistiche, cioè di monitoraggio e valutazione del risparmio energetico. Solo con il d.m. 11 maggio 2018, sono stati previsti poteri di verifica e controllo in capo all’ENEA, in attuazione dell’art. 14, comma 2 -quinquies, del d.l. 4/6/2013, convertito in l. n. 90 del 2013, comma ins erito dall’art. 1, comma 2, lett. a), n. 3), della legge n. 232 del 2016, sostituito dall’art. 4 bis, comma 1, lett. b), del d.l. n. 50 del 2017, convertito con modificazioni in l. n. 96 del 2017 e successivamente così modificato dall’art. 1, comma 3, lett . a), n. 8) della legge n. 205 del 2017, a decorrere dal primo gennaio 2018.
2. Il ricorso è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Al rigetto consegue la condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore della contribuente, della somma determinata in dispositivo, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., richiamato dall’art. 380 bis. c.p.c.
Ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., richiamato dall’art. 380 bis. c.p.c. , l’Agenzia delle Entrate deve essere anche condannata al pagamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, liquidata in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore di NOME COGNOME delle spese del giudizio, che si liquidano in euro tremilaottantadue per compenso, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge, ed oltre ad euro duecento per spese vive.
Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore di NOME COGNOME della somma di euro cinquecento.
Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore d ella cassa delle ammende, della somma di euro cinquecento.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 aprile 2025.