Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8019 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8019 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME con avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ; – controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 2709/17 depositata il 15 giugno 2017.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Il contribuente per l’anno d’imposta 2009 deduceva dal reddito dichiarato le spese per interventi di riqualificazione energetica sostenute nel 2007 e da ripartirsi in tre annualità, documentate da bolle, fatture e bonifici. L’Ufficio, in sede di controllo automatico, disconosceva la deduzione per mancato invio della comunicazione all’ENEA. In entrambi gradi di merito il contribuente risultava soccombente, e pertanto lo stesso propone ricorso in cassazione affidato a un unico motivo, mentre l’Agenzia resiste a mezzo di
COMUNICAZIONE ENEA
contro
ricorso e da ultimo la stessa ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 4 d.m. 19 febbraio 2007 e 1, commi 344 e 349 l. 27 dicembre 2006, n. 296, assumendo che né le norme di legge prevedevano la natura decadenziale del termine di 90 giorni, individuato peraltro solo dal decreto ministeriale, né che la mancata ottemperanza dell’invio condizionasse la spettanza del beneficio.
Col secondo motivo si deduce nullità della sentenza per motivazione parvente.
Principiando dal motivo condizionante la validità del provvedimento impugnato, deve osservarsi che lo stesso è infondato.
Infatti, nella specie è possibile ricostruire l’iter logico della sentenza laddove la relativa motivazione rende conto del ragionamento seguito, in base al quale a parere della CTR era stato disconosciuto il valore della comunicazione all’ENEA in quanto effettuato dopo l’inizio delle attività di controllo e che dunque, mancando l’adempimento formale o, meglio, essendo lo stesso tardivo nell’ottica del giudice d’appello, il beneficio fiscale non poteva essere accordato.
Fondato risulta invece il primo motivo, poiché in base alla giurisprudenza di questa Corte regolatrice
In tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l’inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l’inoltro della comunicazione all’ENEA, ai sensi dell’art.4 del d.m. del 19 febbraio 2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione che, in assenza di una espressa previsione normativa, non è evincibile nemmeno da una interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria in
considerazione delle finalità statistiche per le quali l’adempimento è prescritto.
(Cass. n. 7657/2024).
Né vi è ragione di rivedere tale orientamento, tenuto conto del fatto che all’onere di trasmissione all’ENEA dei dati relativi ai lavori eseguiti, non è espressamente ricollegata alcuna decadenza, che invece deve tassativamente evincersi quanto meno in via d’interpretazione sistematica della normativa primaria e secondaria, e d’altronde il rinvio del comma 348 dell’art. 1 della l. n. 296/2006 all’art. 1 della l. n. 449/1997 ed al successivo d.m. 18/02/1998, n. 41 e successive modificazioni, si è già ritenuto che debba intendersi come rinvio fisso, come del resto già concluso da questa Corte (Cass. n. 19309/2024), per cui anche le argomentazioni spese nella memoria illustrativa della difesa erariale devono intendersi superate.
Dunque, l’irrilevanza dell’adempimento cui invece la CTR ha condizionato il beneficio, rende a maggior ragione privo di decisività il fatto che la comunicazione sia stata inoltrata a controllo avviato.
L’accoglimento del secondo motivo determina la cassazione della sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, dev’essere accolta la domanda introduttiva.
Le spese di lite gravano sull’amministrazione controricorrente soccombente.
P. Q. M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e, respinto il primo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie la domanda introduttiva.
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1500,00, oltre rimborso forfettario nel 15 %
dell’onorario, ed oltre ad i.v.a. e c.p.a., se dovute, ed esborsi per € 200,00.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2025