Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15211 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15211 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 07/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17382/2023 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-ricorrente-
contro
COGNOME rappresentata e difesa dall’avv. COGNOME NOME (domicilio digitale: EMAIL -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO COGNOME DELL’EMILIA -ROMAGNA n. 274/2023 depositata il 24 febbraio 2023
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 aprile 2025 dal Consigliere COGNOME NOME
FATTI DI CAUSA
A sèguito di controllo formale ex art. 36 -ter del D.P.R. n. 600 del 1973 della dichiarazione dei redditi presentata da NOME COGNOME ai fini dell’IRPEF per l’anno 2013, conclusosi con il disconoscimento della detraibilità di parte delle spese dalla stessa sostenute per
lavori di riqualificazione energetica di cui all’art. 1, commi 344 -347, della L. n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007) -e precisamente di quelle relative agli interventi sull’involucro di un edificio di sua proprietà e alla sostituzione di infissi e serramenti -, la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Reggio nell’Emilia procedeva all’iscrizione a ruolo della maggiore imposta risultata dovuta, con l’aggiunta degli interessi e delle sanzioni di legge.
Indi, l’agente della riscossione notificava alla prefata contribuente la susseguente cartella di pagamento.
La COGNOME impugnava la predetta cartella dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio nell’Emilia, la quale, in parziale accoglimento del suo ricorso, escludeva la detraibilità della sola spesa di 1.512 euro sostenuta per la riqualificazione energetica dell’involucro esterno dell’unità immobiliare interessata dai lavori di cui sopra.
La decisione veniva successivamente confermata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia -Romagna, che con sentenza n. 274/2023 del 24 febbraio 2023 rigettava l’appello erariale.
A sostegno del «dictum» enunciato il collegio di seconde cure osservava che: -«la pretesa fiscale si mostra (va) fondata relativamente al mancato riconoscimento in favore della contribuente della spesa di € 1.512,00 relativa ai costi sostenuti per la riqualificazione energetica dell’involucro esterno dell’unità immobiliare di sua proprietà» ; -«il mancato riconoscimento di tali costi deriva (va) dal fatto che la contribuente (avev) a solo tardivamente indicato in modo corretto le spese sostenute, mentre in una prima approssimazione aveva genericamente indicato l’intero immobile ove l’unità immobiliare era ubicata: tale errore non pot (eva) essere rimediato con una tardiva dichiarazione, poichè medio tempore era intervenuta la notificazione della cartella di pagamento che portava il mancato riconoscimento dei costi» ; –
«viceversa, la pretesa della contribuente si mostra (va) fondata quanto alla comunicazione all’ENEA dell’ultimazione dei lavori, considerando che appar (iva) irragionevole ritenere che tale comunicazione avrebbe dovuto essere inoltrata anche in corso d’opera, man mano che singole lavorazioni venivano ultimate; al contrario, la comunicazione all’ENEA avrebbe dovuto essere inoltrata -come in effetti e (ra) avvenuto -solo a intervenuto collaudo delle opere eseguite» ; -«su questa base, la comunicazione della ricorrente e (ra) sicuramente tempestiva, come peraltro (avev) a già riconosciuto in primo grado la Commissione Tributaria di provenienza» .
Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La COGNOME ha resistito con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, a norma dell’art. 380 -bis. 1 c.p.c..
Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolo la controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 36 e 61 del D. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132 c.p.c..
1.1 Si sostiene che l’impugnata sentenza risulterebbe corredata di una motivazione solo apparente, avendo la CGT -2 apoditticamente definito «irragionevole» la tesi secondo cui la comunicazione all’ENEA avrebbe dovuto essere effettuata entro il termine di novanta giorni dall’ultimazione degli interventi di risparmio energetico già realizzati, senza necessariamente attendere la conclusione degli ulteriori lavori di ristrutturazione ancora in corso.
1.2 Si rimprovera ai giudici di appello di non aver minimamente
esplicitato le argomentazioni giuridiche poste a base di un simile asserto.
Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono lamentate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 4 del D.M. 19 febbraio 2007.
2.1 Si censura la gravata pronuncia per aver a torto escluso che la trasmissione all’ENEA della documentazione richiesta dall’art. 4, comma 1 -bis , lettera b), del D.M. 19 febbraio 2007 dovesse essere effettuata, ai fini della detraibilità delle spese di riqualificazione energetica formanti oggetto dei rilievi dell’Ufficio, entro il termine di novanta giorni dall’ultimazione del singolo intervento rientrante fra quelli individuati dall’art. 1, commi 345 -347, della L. n. 296 del 2006.
I due motivi possono essere esaminati insieme per la loro intima connessione.
3.1 Giova anzitutto rammentare che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, alla luce dei princìpi di economia e di ragionevole durata del processo sanciti dall’art. 111, comma 2, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., in caso di omessa motivazione su una censura sollevata con l’atto di appello, la Corte Suprema può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere nel merito la controversia allorquando la questione di diritto posta con la suddetta censura risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere venga a confermare il dispositivo della decisione gravata, determinando l’inutilità di un ritorno della causa nella fase di merito; e ciò sempre che si tratti di questione non richiedente ulteriori accertamenti di fatto (cfr. Cass. n. 10673/2022, Cass. n. 9693/2018, Cass. n. 16171/2017, Cass. n. 2313/2010).
3.2 Tanto premesso, va osservato che la CGT di secondo grado dell’Emilia -Romagna ha effettivamente omesso di spiegare per
quale motivo sarebbe «irragionevole» sostenere che la comunicazione all’ENEA prevista dall’art. 4, comma 1 -bis , lettera b), del D.M. 19 febbraio 2007 dovesse essere effettuata dalla Benatti entro novanta giorni dalla data di ultimazione dei singoli interventi di riqualificazione energetica da lei realizzati presso l’unità immobiliare di sua proprietà e perché andrebbe, quindi, ritenuta tempestiva la comunicazione «inoltrata… solo a intervenuto collaudo delle opere eseguite» .
3.3 Le surriportate asserzioni si rivelano apodittiche, non essendo accompagnate da riferimenti normativi o giurisprudenziali che consentano di individuare il fondamento giuridico sul quale poggiano.
3.4 Fermo quanto precede, dalla ricostruzione in fatto operata nel ricorso per cassazione dalla stessa Agenzia delle Entrate (pag. 3) emerge che gli interventi di cui si discute avevano riguardato: (a)l’involucro dell’edificio; (b)gli infissi e i serramenti; (c)l’impianto termico.
3.5 Trattavasi, dunque, di una pluralità di interventi sulla medesima unità immobiliare per i quali era possibile fruire delle agevolazioni tributarie ex art. 1, commi 345 -347, della L. n. 296 del 2006, rientrando le relative spese fra quelle detraibili ai sensi dell’art. 3 del D.M. 19 febbraio 2007.
3.6 Ciò posto, occorre tener presente che, a norma dell’art. 4, comma 2, del menzionato decreto, come modificato dall’art. 1, comma 2, del D.M. 26 ottobre 2007, «nei casi in cui, per lo stesso edificio o unità immobiliare, sia effettuato più di un intervento fra quelli per i quali è possibile fruire della detrazione, la documentazione di cui al comma 1, lettere a) e b), può avere carattere unitario e fornire i dati e le informazioni richieste in modo complessivo».
3.7 Dal chiaro tenore letterale della sopra trascritta disposizione si evince che, nella descritta evenienza, la comunicazione all’ENEA
può essere eseguita in modo unitario e complessivo e riferirsi a tutti gli interventi di riqualificazione energetica realizzati; il che, con ogni evidenza, presuppone l’avvenuto completamento dei lavori nella loro interezza.
3.8 Proprio tale riconosciuta possibilità giustifica la soluzione interpretativa accolta dai giudici regionali, i quali, pur senza argomentare sul punto, hanno ritenuto tempestiva «la comunicazione all’ENEA… inoltrata… solo a intervenuto collaudo delle opere eseguite» , escludendo che la stessa dovesse essere effettuata «anche in corso d’opera, man mano che singole lavorazioni venivano ultimate» .
3.9 In definitiva, integrata la motivazione dell’impugnata sentenza nei termini innanzi illustrati, ai sensi degli artt. 384, ultimo comma, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, il ricorso deve essere respinto, risultando il dispositivo della decisione conforme a diritto.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Non deve farsi luogo all’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, essendo l’Agenzia delle Entrate esentata, mediante il meccanismo della prenotazione a debito previsto in favore delle amministrazioni pubbliche ( arg. ex artt. 12, comma 5, del D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012, e 158, comma 1, lettera a, del D.P.R. n. 115 del 2002), dal pagamento delle imposte e tasse gravanti sul processo (cfr. Cass. n. 4752/2025, Cass. n. 28204/2024, Cass. n. 27301/2016).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , a rifondere alla controricorrente
le spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi 3.282 euro (di cui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione