Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12428 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12428 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma ;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO del Foro di Novara, che ha indicato recapito Pec, ed elettivamente domiciliata presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 314, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte l’8.3.2021, e pubblicata il 12.5.2021;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
–
OGGETTO:
NOME
2014
Riqualificazione energetica –
Detrazione – Comunicazione
di conclusione lavori ad RAGIONE_SOCIALE
– Omissione – Conseguenze.
Fatti di causa
A seguito di controllo automatizzato RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi eseguito ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 ter del Dpr n. 600 del 1973, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notificava alla RAGIONE_SOCIALE l’avviso di irregolarità n. NUMERO_DOCUMENTO avente ad oggetto, ai fini NOME, il disconoscimento RAGIONE_SOCIALE invocate detrazioni relative ad oneri sostenuti per il risparmio energetico nell’edilizia, con riferimento all’anno 2014.
La contribuente impugnava la comunicazione di irregolarità innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Novara, proponendo plurime censure, procedurali e di merito. La CTP rilevava che la contribuente è un’impresa edile e, costituendo per essa l’immobile su cui erano stati effettuati i lavori di efficientamento energetico un bene merce, riteneva che gli oneri risultassero già deducibili, e perciò non competesse alla società l’ulteriore agevolazione invocata.
La contribuente spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, rinnovando anche la contestazione, per quanto ancora d’interesse, che la detrazione non poteva essere negata per il sol fatto che la società non aveva provveduto a comunicare all’RAGIONE_SOCIALE l’effettuazione dei lavori di efficientamento energetico, anche perché non erano stati ancora completati. L’RAGIONE_SOCIALE, preso atto RAGIONE_SOCIALE‘orientamento interpretativo assunto dalla Cassazione in materia, rinunciava alla contestazione RAGIONE_SOCIALEa ‘spettanza RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione … sotto il profilo meramente soggettivo’ (ric., p. 5), pertanto proprio in riferimento al profilo che era stato ritenuto decisivo dai primi giudici. La CTR riteneva fondate le difese proposte dalla ricorrente ed accoglieva il suo ricorso.
L’RAGIONE_SOCIALE ha quindi introdotto ricorso per cassazione, avverso la decisione adottata dalla CTR, affidandosi a
due motivi di impugnazione, ed ha depositato memoria. La contribuente resiste mediante controricorso ed ha pure depositato memoria.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’RAGIONE_SOCIALE contesta la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, commi 344, 345, 346, 347 e 348, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 296 del 2006 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del decreto interministeriale 19.2.2007, per avere il giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello erroneamente ritenuto che l’onere per la contribuente di trasmettere all’RAGIONE_SOCIALE, entro i novanta giorni dalla conclusione dei lavori, l’attestato di certificazione energetica, non si risolvesse in un adempimento necessario per poter usufruire RAGIONE_SOCIALEa detrazione legata alle spese sostenute per la qualificazione energetica di edifici, mentre la comunicazione costituisce ‘un vero e proprio onere il cui mancato adempimento comporta la decadenza dal beneficio’ (ric., p. 9).
Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., l’Ente impositore censura la ‘nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per omessa motivazione, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 c.p.c.’ (ric., p. 10), perché la società non ha fornito alcuna documentata giustificazione del perché i lavori, iniziati nel 2010, fossero ancora in corso all’epoca di proposizione del ricorso (22/5/2018), solo asserendo che da ciò sarebbe dipeso l’omesso invio RAGIONE_SOCIALEa comunicazione.
La controricorrente ha contestato l’inammissibilità del primo motivo di ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria, perché volto ad affermare che la società era decaduta dall’agevolazione tributaria per non aver inviato la prescritta comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE, ma è stato accertato in giudizio che la comunicazione non potesse essere inviata perché i lavori non erano terminati. Ora la questione, correttamente proposta in relazione al profilo RAGIONE_SOCIALEa violazione di
legge dall’Ente impositore, è innanzitutto se l’omissione RAGIONE_SOCIALEa comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE costituisca o meno causa di decadenza dall’agevolazione tributaria invocata, questione che anche concettualmente precede la verifica RAGIONE_SOCIALE‘eventuale sussistenza di ragioni giustificative RAGIONE_SOCIALE‘omissione RAGIONE_SOCIALEa comunicazione. Il motivo di ricorso risulta pertanto ammissibile.
La Commissione regionale piemontese ha osservato, in proposito, che ‘la società ha documentato il diritto all’agevolazione … e il sostenimento di spese di ristrutturazione energetica degli alloggi che sono stati realizzati’ (sent. CTR, p. 10), dati del resto non contestati in questo giudizio dall’Amministrazione finanziaria. Tuttavia, hanno rilevato i giudici RAGIONE_SOCIALE‘appello, ‘è stata omessa la comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE … la omissione RAGIONE_SOCIALEa comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE non rileva … perché in ogni caso la comunicazione non è prevista a pena di decadenza, è da presumere che si tratti di comunicazione avente rilevanza per fini diversi da quelli tributari’ ( ibidem ).
La decisione adottata dalla CTR appare condivisibile, ma esigenze di chiarezza e completezza impongono di proporre qualche valutazione più approfondita.
Questa Corte regolatrice si è occupata RAGIONE_SOCIALEa questione affine e relativa alla tardiva trasmissione RAGIONE_SOCIALEa documentazione all’RAGIONE_SOCIALE da parte del contribuente che invoca il diritto alla detrazione, e si erano registrati alcuni contrasti giurisprudenziali. Non ignora il Collegio la sussistenza di alcuni precedenti specifici di segno contrario (Cass. sez. VI-V, 21.11.2022, n. 34151; Cass. sez. V, 30.5.2024, n. 15178) alla soluzione che si ritiene di dover condividere, ma reputa di non poter aderire al diverso orientamento per le ragioni che si provvede ad esporre.
5.1. Invero questa Corte di legittimità ha già proposto il principio di diritto secondo cui ‘in tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l’inosservanza del termine
di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l’inoltro RAGIONE_SOCIALEa comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del d.m. del 19/02/2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento RAGIONE_SOCIALEa detrazione, decadenza che, in assenza di un’espressa previsione normativa, non è evincibile nemmeno da un’interpretazione sistematica RAGIONE_SOCIALEa disciplina primaria e secondaria, in considerazione RAGIONE_SOCIALE finalità statistiche per le quali l’adempimento è prescritto ‘ Cass. sez. V, 21.3.2024, n. 7657 (evidenza aggiunta).
Successivamente si è quindi illustrato che ‘in tale decisione, cui va data continuità, la Corte ha infatti evidenziato che … la comminatoria di decadenza non possa desumersi dal tenore RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del d.m. 19/02/2007; ciò in ragione del fatto che di per sé l’espressione ivi adoperata, secondo cui i soggetti che intendono avvalersi RAGIONE_SOCIALEa detrazione (in questa sede ai fini IRPEF) relativa alle spese per gli interventi di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del decreto medesimo, cioè di riqualificazione energetica degli edifici, sono tenuti a trasmettere all’RAGIONE_SOCIALE i dati relativi ai lavori eseguiti, senza che alcuna espressa decadenza sia stata stabilita da detta norma, non è sufficiente a determinare un’ipotesi di decadenza, che deve tassativamente evincersi quanto meno in via d’interpretazione sistematica RAGIONE_SOCIALEa normativa primaria e secondaria in ragione RAGIONE_SOCIALEa finalità per la quale l’adempimento è prescritto. Orbene, diversamente da quanto invece riferibile alla diversa ipotesi RAGIONE_SOCIALEa mancata previa comunicazione al COP RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘inizio dei lavori di ristrutturazione del fabbricato che trova nella norma primaria (art. 1, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 449/1997) la fonte RAGIONE_SOCIALEa previsione RAGIONE_SOCIALEa decadenza in caso di violazione degli adempimenti previsti dalla successiva disposizione attuativa RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del d.m. n. 41/1998 -, nella fattispecie in esame la natura perentoria del termine, a pena di decadenza dal godimento RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione, non può essere desunta né dalla
specifica norma attuativa, tenuto conto anche del successivo art. 5, comma 4-bis del d. m. 19/02/2007, come inserito dall’art. 5, comma 1, lett. c) del d.m. 7/04/2008, che consente, proprio a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, oggetto del presente giudizio, al soggetto che sostiene la spesa la possibilità di redigere ed inviare all’RAGIONE_SOCIALE la scheda informativa dei lavori, omettendo l’attestato di qualificazione energetica per determinate tipologie di lavori, né dalla lettura sistematica RAGIONE_SOCIALE‘istituto. Se è vero che il menzionato art. 4 del d.m. 19/02/2007 è reso in attuazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 296/2006, e quindi con riferimento, per quanto qui rileva, agli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, la previsione RAGIONE_SOCIALEa decadenza per l’omessa o tardiva comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE non può farsi discendere neppure dalla normativa primaria. Seppure, infatti, volesse farsi riferimento, per effetto del rinvio del comma 348 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 296/2006 alle previsioni di cui all’art. 1 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 449/1997 ed al successivo d.m. 18/02/1998, n. 41 e successive modificazioni, si è già ritenuto che il rinvio debba intendersi come rinvio fisso, non essendo previsto dalla normativa anteriormente richiamata alcun onere di comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE, che trova per la prima volta ingresso nel successivo d.m. 19/02/2007, come poi modificato, senza che neppure in seno alle successive modifiche RAGIONE_SOCIALE stesso sia stata prevista un’espressa comminatoria di decadenza dal godimento RAGIONE_SOCIALEa detrazione. Inoltre, mentre il controllo RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione finanziaria, ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa spettanza RAGIONE_SOCIALEa detrazione deve riguardare la dimostrazione da parte del contribuente che le spese detratte siano state effettivamente sostenute in relazione ad interventi finalizzati al risparmio energetico (e, va ricordato, nella fattispecie in esame vi è stata pacificamente tempestiva comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘inizio dei lavori atta a consentire ogni controllo demandato all’RAGIONE_SOCIALE), la
comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE ha finalità essenzialmente statistiche, cioè di monitoraggio e di valutazione di detto risparmio energetico. Il d.m. 11/05/2018 infatti, che prevede poteri di verifica e controllo in capo all’RAGIONE_SOCIALE, è stato introdotto per dare attuazione alla previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, comma 2 -quinquies, del d.l. 4/06/2013, conv. in l. n. 4/08/2013, n. 90, comma inserito dall’art. 1, comma 2, lett. a), n. 3), l. 11/12/2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017, sostituito dall’art. 4-bis, comma 1, lett. b), d.l. 24/04/2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla l. 21/06/2017, n. 96, e, successivamente, così modificato dall’art. 1, comma 3, lett. a), n. 8), l. 27/12/2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018, e quindi costituisce norma sopravvenuta alle disposizioni vigenti ratione temporis . L’originario comma 3 -bis, introdotto dalla legge di conversione, prevedeva che Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito RAGIONE_SOCIALEa realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, l’RAGIONE_SOCIALE elabora le informazioni contenute nelle richieste di detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al RAGIONE_SOCIALE, al RAGIONE_SOCIALE, alle regioni e alle RAGIONE_SOCIALE, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE rispettive competenze territoriali. Nell’ambito di tale attività, l’RAGIONE_SOCIALE predispone il costante aggiornamento del sistema di reportistica multi-anno RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni ai fini RAGIONE_SOCIALEa detrazione fiscale di cui all’articolo 1, comma 349, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 2006, n. 296, già attivo e assicura, su richiesta, il necessario supporto tecnico alle regioni e alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE ‘, Cass. sez. V, 12.7.2024, n. 19309 (conf. Cass. sez. V, 26.3.2025, n. 8019).
6. Nel caso di specie non ricorre un’ipotesi di comunicazione tardiva all’RAGIONE_SOCIALE, bensì di omessa comunicazione, ma i condivisibili
riassunti principi espressi da questa Corte di legittimità appaiono estensibili.
La CTR ha attestato che la società ha documentato il diritto all’agevolazione ed il sostenimento di spese di ristrutturazione energetica degli alloggi che sono stati realizzati, e questi rilievi non sono stati contestati dall’ Amministrazione finanziaria, la quale non ha proposto censure in relazione alla congruità e completezza RAGIONE_SOCIALEa documentazione prodotta dalla contribuente. L’RAGIONE_SOCIALE contesta però che la società non ha prodotto la ricevuta RAGIONE_SOCIALEa comunicazione RAGIONE_SOCIALE che costituisce ‘un vero e proprio onere il cui mancato adempimento comporta la decadenza dal beneficio … tenuto conto che l’RAGIONE_SOCIALE è legittimata, in seguito al ricevimento RAGIONE_SOCIALEa predetta comunicazione, ad effettuare dei controlli per verificare l’effettivo risparmio energetico dichiarato e quindi, per l’effetto, la spettanza RAGIONE_SOCIALEa detrazione medesima’ (ric., p. 9 s.)
6.1. Occorre allora ricordare che l’accesso al beneficio RAGIONE_SOCIALEa detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica è consentito, ai sensi del comma 348 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 296 del 2006, quando il richiedente: a) disponga RAGIONE_SOCIALE‘asseverazione da parte di tecnico abilitato RAGIONE_SOCIALEa rispondenza RAGIONE_SOCIALE‘intervento ai requisiti previsti e, b) abbia conseguito la certificazione energetica RAGIONE_SOCIALE‘edificio di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 192 del 2005, o un attestato di qualificazione energetica, anche questo rilasciato ed asseverato da professionista qualificato.
La comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE ha una specifica finalità, quella di consentire il monitoraggio del risparmio ottenuto a seguito degli interventi di riqualificazione energetica in ambito regionale e RAGIONE_SOCIALE (art. 11, d.m. 19.2.2007), non prevedendosi alcuna valutazione o controllo da parte RAGIONE_SOCIALE‘Ente in relazione alle singole segnalazioni. La comunicazione è quindi prevista a fini essenzialmente statistici, ed appare perciò corretto ritenere non abbia la natura di un requisito per l’accesso alla detrazione.
Pertanto l’omissione RAGIONE_SOCIALEa comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE non comporta la decadenza dal beneficio fiscale invocato (cfr. Cass. sez. V, 26.3.2025, n. 8019).
Tanto esclude che possano valorizzarsi i rilevi riproposti dall’Amministrazione finanziaria in memoria, in cui ha domandato di rimettere alle Sezioni Unite la decisione sulla natura decadenziale RAGIONE_SOCIALEa mancata comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE.
Neppure risulta rilevante, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa decisione assunta, se possa ritenersi accertata la data di conclusione dei lavori, su cui ha insistito in memoria la società.
Il primo motivo di ricorso risulta pertanto infondato, ed il secondo rimane assorbito.
Il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE deve quindi essere respinto.
Appare equo che le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo siano compensate tra le parti, in ragione RAGIONE_SOCIALEa complessità e parziale novità RAGIONE_SOCIALE questioni sottoposte all’esame di questa Corte, oltre che RAGIONE_SOCIALE oscillazioni giurisprudenziali registratesi in materia.
7.1. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non si applica l’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
rigetta il ricorso proposto dall’ RAGIONE_SOCIALE .
Dichiara compensate tra le parti le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 4.4.2025.