Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12428 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12428 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma ;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al controricorso, dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Novara, che ha indicato recapito Pec, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to NOME COGNOME, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 314, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte l’8.3.2021, e pubblicata il 12.5.2021;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
–
OGGETTO:
NOME
2014
Riqualificazione energetica –
Detrazione – Comunicazione
di conclusione lavori ad Enea
– Omissione – Conseguenze.
Fatti di causa
A seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi eseguito ai sensi dell’art. 36 ter del Dpr n. 600 del 1973, l’Agenzia delle Entrate notificava alla RAGIONE_SOCIALE l’avviso di irregolarità n. NUMERO_DOCUMENTO avente ad oggetto, ai fini Ires, il disconoscimento delle invocate detrazioni relative ad oneri sostenuti per il risparmio energetico nell’edilizia, con riferimento all’anno 2014.
La contribuente impugnava la comunicazione di irregolarità innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Novara, proponendo plurime censure, procedurali e di merito. La CTP rilevava che la contribuente è un’impresa edile e, costituendo per essa l’immobile su cui erano stati effettuati i lavori di efficientamento energetico un bene merce, riteneva che gli oneri risultassero già deducibili, e perciò non competesse alla società l’ulteriore agevolazione invocata.
La contribuente spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, rinnovando anche la contestazione, per quanto ancora d’interesse, che la detrazione non poteva essere negata per il sol fatto che la società non aveva provveduto a comunicare all’Enea l’effettuazione dei lavori di efficientamento energetico, anche perché non erano stati ancora completati. L’Agenzia delle Entrate, preso atto dell’orientamento interpretativo assunto dalla Cassazione in materia, rinunciava alla contestazione della ‘spettanza dell’agevolazione … sotto il profilo meramente soggettivo’ (ric., p. 5), pertanto proprio in riferimento al profilo che era stato ritenuto decisivo dai primi giudici. La CTR riteneva fondate le difese proposte dalla ricorrente ed accoglieva il suo ricorso.
L’Agenzia delle Entrate ha quindi introdotto ricorso per cassazione, avverso la decisione adottata dalla CTR, affidandosi a
due motivi di impugnazione, ed ha depositato memoria. La contribuente resiste mediante controricorso ed ha pure depositato memoria.
Ragioni della decisione
Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle entrate contesta la violazione o falsa applicazione dell’art. 1, commi 344, 345, 346, 347 e 348, della legge n. 296 del 2006 e dell’art. 4 del decreto interministeriale 19.2.2007, per avere il giudice dell’appello erroneamente ritenuto che l’onere per la contribuente di trasmettere all’ENEA, entro i novanta giorni dalla conclusione dei lavori, l’attestato di certificazione energetica, non si risolvesse in un adempimento necessario per poter usufruire della detrazione legata alle spese sostenute per la qualificazione energetica di edifici, mentre la comunicazione costituisce ‘un vero e proprio onere il cui mancato adempimento comporta la decadenza dal beneficio’ (ric., p. 9).
Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., l’Ente impositore censura la ‘nullità della sentenza per omessa motivazione, in violazione dell’art. 132 c.p.c.’ (ric., p. 10), perché la società non ha fornito alcuna documentata giustificazione del perché i lavori, iniziati nel 2010, fossero ancora in corso all’epoca di proposizione del ricorso (22/5/2018), solo asserendo che da ciò sarebbe dipeso l’omesso invio della comunicazione.
La controricorrente ha contestato l’inammissibilità del primo motivo di ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria, perché volto ad affermare che la società era decaduta dall’agevolazione tributaria per non aver inviato la prescritta comunicazione all’Enea, ma è stato accertato in giudizio che la comunicazione non potesse essere inviata perché i lavori non erano terminati. Ora la questione, correttamente proposta in relazione al profilo della violazione di
legge dall’Ente impositore, è innanzitutto se l’omissione della comunicazione all’Enea costituisca o meno causa di decadenza dall’agevolazione tributaria invocata, questione che anche concettualmente precede la verifica dell’eventuale sussistenza di ragioni giustificative dell’omissione della comunicazione. Il motivo di ricorso risulta pertanto ammissibile.
La Commissione regionale piemontese ha osservato, in proposito, che ‘la società ha documentato il diritto all’agevolazione … e il sostenimento di spese di ristrutturazione energetica degli alloggi che sono stati realizzati’ (sent. CTR, p. 10), dati del resto non contestati in questo giudizio dall’Amministrazione finanziaria. Tuttavia, hanno rilevato i giudici dell’appello, ‘è stata omessa la comunicazione all’ENEA … la omissione della comunicazione all’ENEA non rileva … perché in ogni caso la comunicazione non è prevista a pena di decadenza, è da presumere che si tratti di comunicazione avente rilevanza per fini diversi da quelli tributari’ ( ibidem ).
La decisione adottata dalla CTR appare condivisibile, ma esigenze di chiarezza e completezza impongono di proporre qualche valutazione più approfondita.
Questa Corte regolatrice si è occupata della questione affine e relativa alla tardiva trasmissione della documentazione all’Enea da parte del contribuente che invoca il diritto alla detrazione, e si erano registrati alcuni contrasti giurisprudenziali. Non ignora il Collegio la sussistenza di alcuni precedenti specifici di segno contrario (Cass. sez. VI-V, 21.11.2022, n. 34151; Cass. sez. V, 30.5.2024, n. 15178) alla soluzione che si ritiene di dover condividere, ma reputa di non poter aderire al diverso orientamento per le ragioni che si provvede ad esporre.
5.1. Invero questa Corte di legittimità ha già proposto il principio di diritto secondo cui ‘in tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l’inosservanza del termine
di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l’inoltro della comunicazione all’ENEA, ai sensi dell’art. 4 del d.m. del 19/02/2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione, decadenza che, in assenza di un’espressa previsione normativa, non è evincibile nemmeno da un’interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria, in considerazione delle finalità statistiche per le quali l’adempimento è prescritto ‘ Cass. sez. V, 21.3.2024, n. 7657 (evidenza aggiunta).
Successivamente si è quindi illustrato che ‘in tale decisione, cui va data continuità, la Corte ha infatti evidenziato che … la comminatoria di decadenza non possa desumersi dal tenore dell’art. 4 del d.m. 19/02/2007; ciò in ragione del fatto che di per sé l’espressione ivi adoperata, secondo cui i soggetti che intendono avvalersi della detrazione (in questa sede ai fini IRPEF) relativa alle spese per gli interventi di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del decreto medesimo, cioè di riqualificazione energetica degli edifici, sono tenuti a trasmettere all’ENEA i dati relativi ai lavori eseguiti, senza che alcuna espressa decadenza sia stata stabilita da detta norma, non è sufficiente a determinare un’ipotesi di decadenza, che deve tassativamente evincersi quanto meno in via d’interpretazione sistematica della normativa primaria e secondaria in ragione della finalità per la quale l’adempimento è prescritto. Orbene, diversamente da quanto invece riferibile alla diversa ipotesi della mancata previa comunicazione al COP dell’Agenzia delle entrate dell’inizio dei lavori di ristrutturazione del fabbricato che trova nella norma primaria (art. 1, comma 3, della l. n. 449/1997) la fonte della previsione della decadenza in caso di violazione degli adempimenti previsti dalla successiva disposizione attuativa dell’art. 4 del d.m. n. 41/1998 -, nella fattispecie in esame la natura perentoria del termine, a pena di decadenza dal godimento dell’agevolazione, non può essere desunta né dalla
specifica norma attuativa, tenuto conto anche del successivo art. 5, comma 4-bis del d. m. 19/02/2007, come inserito dall’art. 5, comma 1, lett. c) del d.m. 7/04/2008, che consente, proprio a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, oggetto del presente giudizio, al soggetto che sostiene la spesa la possibilità di redigere ed inviare all’ENEA la scheda informativa dei lavori, omettendo l’attestato di qualificazione energetica per determinate tipologie di lavori, né dalla lettura sistematica dell’istituto. Se è vero che il menzionato art. 4 del d.m. 19/02/2007 è reso in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 dell’art. 1 della l. n. 296/2006, e quindi con riferimento, per quanto qui rileva, agli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, la previsione della decadenza per l’omessa o tardiva comunicazione all’ENEA non può farsi discendere neppure dalla normativa primaria. Seppure, infatti, volesse farsi riferimento, per effetto del rinvio del comma 348 dell’art. 1 della l. n. 296/2006 alle previsioni di cui all’art. 1 della l. n. 449/1997 ed al successivo d.m. 18/02/1998, n. 41 e successive modificazioni, si è già ritenuto che il rinvio debba intendersi come rinvio fisso, non essendo previsto dalla normativa anteriormente richiamata alcun onere di comunicazione all’ENEA, che trova per la prima volta ingresso nel successivo d.m. 19/02/2007, come poi modificato, senza che neppure in seno alle successive modifiche dello stesso sia stata prevista un’espressa comminatoria di decadenza dal godimento della detrazione. Inoltre, mentre il controllo dell’Amministrazione finanziaria, ai fini del riconoscimento della spettanza della detrazione deve riguardare la dimostrazione da parte del contribuente che le spese detratte siano state effettivamente sostenute in relazione ad interventi finalizzati al risparmio energetico (e, va ricordato, nella fattispecie in esame vi è stata pacificamente tempestiva comunicazione dell’inizio dei lavori atta a consentire ogni controllo demandato all’Agenzia delle entrate), la
comunicazione all’ENEA ha finalità essenzialmente statistiche, cioè di monitoraggio e di valutazione di detto risparmio energetico. Il d.m. 11/05/2018 infatti, che prevede poteri di verifica e controllo in capo all’ENEA, è stato introdotto per dare attuazione alla previsione dell’art. 14, comma 2 -quinquies, del d.l. 4/06/2013, conv. in l. n. 4/08/2013, n. 90, comma inserito dall’art. 1, comma 2, lett. a), n. 3), l. 11/12/2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017, sostituito dall’art. 4-bis, comma 1, lett. b), d.l. 24/04/2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla l. 21/06/2017, n. 96, e, successivamente, così modificato dall’art. 1, comma 3, lett. a), n. 8), l. 27/12/2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018, e quindi costituisce norma sopravvenuta alle disposizioni vigenti ratione temporis . L’originario comma 3 -bis, introdotto dalla legge di conversione, prevedeva che Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) elabora le informazioni contenute nelle richieste di detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali. Nell’ambito di tale attività, l’ENEA predispone il costante aggiornamento del sistema di reportistica multi-anno delle dichiarazioni ai fini della detrazione fiscale di cui all’articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già attivo e assicura, su richiesta, il necessario supporto tecnico alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ‘, Cass. sez. V, 12.7.2024, n. 19309 (conf. Cass. sez. V, 26.3.2025, n. 8019).
6. Nel caso di specie non ricorre un’ipotesi di comunicazione tardiva all’Enea, bensì di omessa comunicazione, ma i condivisibili
riassunti principi espressi da questa Corte di legittimità appaiono estensibili.
La CTR ha attestato che la società ha documentato il diritto all’agevolazione ed il sostenimento di spese di ristrutturazione energetica degli alloggi che sono stati realizzati, e questi rilievi non sono stati contestati dall’ Amministrazione finanziaria, la quale non ha proposto censure in relazione alla congruità e completezza della documentazione prodotta dalla contribuente. L’Agenzia delle Entrate contesta però che la società non ha prodotto la ricevuta della comunicazione Enea che costituisce ‘un vero e proprio onere il cui mancato adempimento comporta la decadenza dal beneficio … tenuto conto che l’ENEA è legittimata, in seguito al ricevimento della predetta comunicazione, ad effettuare dei controlli per verificare l’effettivo risparmio energetico dichiarato e quindi, per l’effetto, la spettanza della detrazione medesima’ (ric., p. 9 s.)
6.1. Occorre allora ricordare che l’accesso al beneficio della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica è consentito, ai sensi del comma 348 della legge n. 296 del 2006, quando il richiedente: a) disponga dell’asseverazione da parte di tecnico abilitato della rispondenza dell’intervento ai requisiti previsti e, b) abbia conseguito la certificazione energetica dell’edificio di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 192 del 2005, o un attestato di qualificazione energetica, anche questo rilasciato ed asseverato da professionista qualificato.
La comunicazione all’Enea ha una specifica finalità, quella di consentire il monitoraggio del risparmio ottenuto a seguito degli interventi di riqualificazione energetica in ambito regionale e nazionale (art. 11, d.m. 19.2.2007), non prevedendosi alcuna valutazione o controllo da parte dell’Ente in relazione alle singole segnalazioni. La comunicazione è quindi prevista a fini essenzialmente statistici, ed appare perciò corretto ritenere non abbia la natura di un requisito per l’accesso alla detrazione.
Pertanto l’omissione della comunicazione all’Enea non comporta la decadenza dal beneficio fiscale invocato (cfr. Cass. sez. V, 26.3.2025, n. 8019).
Tanto esclude che possano valorizzarsi i rilevi riproposti dall’Amministrazione finanziaria in memoria, in cui ha domandato di rimettere alle Sezioni Unite la decisione sulla natura decadenziale della mancata comunicazione all’Enea.
Neppure risulta rilevante, in considerazione della decisione assunta, se possa ritenersi accertata la data di conclusione dei lavori, su cui ha insistito in memoria la società.
Il primo motivo di ricorso risulta pertanto infondato, ed il secondo rimane assorbito.
Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate deve quindi essere respinto.
Appare equo che le spese dell’intero processo siano compensate tra le parti, in ragione della complessità e parziale novità delle questioni sottoposte all’esame di questa Corte, oltre che delle oscillazioni giurisprudenziali registratesi in materia.
7.1. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
rigetta il ricorso proposto dall’ Agenzia delle Entrate .
Dichiara compensate tra le parti le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 4.4.2025.