Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15178 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15178 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20697/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Vicenza INDIRIZZO San Michele, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. dell’EMILIA ROMAGNA n. 655/2021 depositata il 06/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con l’originario ricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME, successivamente deceduta, adivano la CTP di Parma per ottenere l’annullamento della cartella di pagamento loro notificata ai fini del recupero di importi Irpef, adducendo che le somme pretese costituivano un ammontare detraibile in virtù della normativa in tema di risparmio energetico, ancorché non fosse stata inviata la comunicazione dell’acquisto dei frigoriferi all’RAGIONE_SOCIALE.
La CTP di Parma accoglieva il ricorso.
La CTR ha rigettato il successivo appello erariale.
Il ricorso dell’Agenzia è affidato a due motivi di ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 344, 345, 346, 347 e 349, L. n. 296 del 2006, ratione temporis applicabile, nonché dell’art. 4 D.M. Economie e Finanze del 19 febbraio 2007, come integrato dal D.M. MEF del 7 aprile 2008, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la CTR escluso l’essenzialità della comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE ai fini della fruizione del beneficio.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 112, in relazione all’art. 112 c.p.c., per avere la CTR completamente omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame
concernente la violazione della normativa in materia di remissione in bonis , di cui all’art. 2, comma 1, D.L. 2 marzo 2012, n. 16. È fondato il primo motivo di ricorso.
Va fatta applicazione del principio espresso da questa Corte, a tenore del quale ‘ L’omessa preventiva comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE dell’elenco delle spese di riqualificazione energetica, prevista dall’art. 4, comma 1, lett. b) del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007, attuativo del disposto dell’art. 1, comma 349, della l. n. 296 del 2006, è causa di decadenza dal beneficio, in quanto tale adempimento ha lo scopo di impedire eventuali frodi, consentendo di verificare che i lavori, in quanto diretti a salvaguardare l’ambiente risparmiando energia, siano meritevoli dei vantaggi fiscali, così realizzando, in conformità ai principi costituzionali, un ragionevole bilanciamento tra la libertà di iniziativa economica privata, la tutela dell’ambiente e la tutela delle entrate fiscali dello Stato ‘ (Cass. n. 34151 del 2022).
Il secondo motivo rimane assorbito.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente e la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente , compensando le spese dell’intero giudizio . Così deciso in Roma, il 12/04/2024.