Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16133 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 16133  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16016/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
CARTELLA DI PAGAMENTO
NOME  COGNOME  (C.F.  CODICE_FISCALE),  rappresentata  e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO,  elettivamente  domiciliata  in  Roma  alla  INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO – LATINA n. 9179/19/2018, depositata in data 19/12/2018; Udita  la  relazione  della  causa  svolta  dal  AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 4 aprile 2025;
Fatti di causa
Con la cartella di pagamento emessa in seguito a controllo formale, ai sensi  dell’art.  36  ter  del  d.P.R.  n.  600  del  1973,  l’Agente  della riscossione richiese a NOME COGNOME (d’ora in avanti, anche ‘la contribuente’ )  il  versamento  di  euro  5.758,98,  compresi  interessi  e sanzioni.
La  pretesa  fiscale  derivava  dal  disconoscimento  della  detrazione d’imposta scaturente da spese di riqualificazione energetica sostenute nell’anno 2008, in quanto la contribuente aveva omesso il prescritto invio della comunicazione di fine lavori all’RAGIONE_SOCIALE.
Impugnata la cartella dinanzi alla C.T.P. di Latina, il giudice di primo grado accolse in parte il ricorso della contribuente.
La sentenza di primo grado fu confermata dalla RAGIONE_SOCIALE.T.R.
Avverso  la  sentenza  d’appello,  l’RAGIONE_SOCIALE  ha  proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.
Resiste la contribuente con controricorso.
Emessa una proposta di decisione accelerata dal Consigliere delegato, ai sensi dell’art. 380 bis. c.p.c., l’RAGIONE_SOCIALE ha chiesto la definizione del giudizio nelle forme ordinarie.
La contribuente ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione o falsa applicazione dell’art. 1, commi 344, 345, 346, 347, 348 e 349, della legge n. 296/2006, e degli artt. 2, 4 lett. b) d.m. del 19 febbraio 2007, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , l’RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza d’appello per aver ritenuto che l’invio della comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE, previsto dall’art. 4 del decreto interministeriale del 19 febbraio 2007, non fosse previsto a pena di decadenza dall’agevolazione.
1.1. Il motivo è infondato.
Questa Corte Suprema, all’esito di pubblica udienza (Cass., sez. 5, n. 7657/2024), ha affermato il principio di diritto secondo il quale in tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l’inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l’inoltro della comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 4 del d.m. del 19/2/2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione, decadenza che, in difett o di un’espressa previsione normativa, non è evincibile nemmeno da un’interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria, in considerazione RAGIONE_SOCIALE finalità statistiche per le quali l’adempimento è prescritto.
Con  detto  arresto,  la  Corte  ha  spiegato  che  la  comminatoria  di decadenza  non  possa  desumersi  dal  tenore  dell’art.  4  del  d.m. 19/2/2007.
Inoltre, con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, la previsione della decadenza per l’omessa o tardiva comunicazione  all’RAGIONE_SOCIALE  non  può  farsi  discendere  nemmeno  dalla normativa primaria, in attuazione della quale il citato decreto è stato
emanato (art. 1, commi 344, 345, 346 e 347 della legge n. 296 del 2006).
Il controllo dell’amministrazione finanziaria, ai fini del riconoscimento della spettanza della detrazione, deve riguardare la dimostrazione da parte del contribuente che le spese detratte siano state effettivamente sostenute in relazione ad interventi finalizzati al risparmio energetico, mentre la comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE ha finalità essenzialmente statistiche, cioè di monitoraggio e valutazione del risparmio energetico. Solo con il d.m. 11 maggio 2018 sono stati previsti poteri di verifica e controllo in capo all’RAGIONE_SOCIALE, in attuazione dell’art. 14, comma 2 -quinquies, del d.l. 4/6/2013, convertito in l. n. 90 del 2013, comma ins erito dall’art. 1, comma 2, lett. a), n. 3), della legge n. 232 del 2016, sostituito dall’art. 4 bis, comma 1, lett. b), del d.l. n. 50 del 2017, convertito con modificazioni in l. n. 96 del 2017 e successivamente così modificato dall’art. 1, comma 3, lett . a), n. 8) della legge n. 205 del 2017, a decorrere dal primo gennaio 2018.
2. Il ricorso è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Al rigetto consegue la condanna dell’RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore della contribuente, della somma determinata in dispositivo, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., richiamato dall’art. 380 bis. c.p.c.
Ai  sensi  dell’art.  96,  comma  4,  c.p.c.,  richiamato  dall’art.  380  bis. c.p.c. ,  l’RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  deve  essere  anche  condannata  al pagamento  di  una  somma  di  denaro  in  favore  della  cassa  RAGIONE_SOCIALE ammende, liquidata in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a  titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna  l’RAGIONE_SOCIALE  al  pagamento,  in  favore  di  NOME  COGNOME,  RAGIONE_SOCIALE  spese  del  giudizio,  che  si  liquidano  in  euro tremilaottantadue  per  compenso,  oltre  al  rimborso  forfettario  RAGIONE_SOCIALE spese generali, iva e c.p.a. come per legge, ed oltre ad euro duecento per spese vive.
Condanna  l’RAGIONE_SOCIALE  al  pagamento,  in  favore  di  NOME COGNOME, della somma di euro cinquecento.
Condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore d ella cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, della somma di euro cinquecento.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto  della  insussistenza  dei  presupposti  per  il  versamento,  da  parte della  ricorrente,  dell’ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo  unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 aprile 2025.