Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15214 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15214 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 07/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3435/2021 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME elettivamente domiciliata in Roma al INDIRIZZO presso lo studio del prof. avv. COGNOME NOMECOGNOME dal quale è rappresentata e difesa
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DI TRENTO n. 49/02/2020 depositata il 21 luglio 2020
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 aprile 2025 dal Consigliere COGNOME NOME
FATTI DI CAUSA
A sèguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi presentata da NOME ai fini dell’IRPEF per l’anno 2013, conclusosi, per quanto qui ancora rileva, con il disconoscimento
della detraibilità delle spese dalla stessa sostenute per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, la Direzione Provinciale di Trento dell’Agenzia delle Entrate inviava alla prefata contribuente la comunicazione di irregolarità ex art. 36ter , comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973 (cd. avviso bonario), con l’indicazione dei motivi che avevano dato luogo alla rettifica dell’imponibile e dell’imposta dovuta; indi, l’agente della riscossione le notificava la susseguente cartella di pagamento delle somme iscritte a ruolo per l’anzidetta causale, con l’aggiunta degli interessi e delle sanzioni di legge.
La NOME impugnava entrambi gli atti proponendo due autonomi ricorsi giurisdizionali dinanzi alla Commissione Tributaria di primo grado di Trento, che li respingeva, previa riunione dei relativi procedimenti.
Avverso tale decisione spiegavano appello sia la contribuente, che insisteva nelle proprie originarie richieste, sia l’Agenzia delle Entrate, che ribadiva la tesi della non impugnabilità della comunicazione di cui all’art. 36 -ter, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, respinta dai primi giudici.
L’adìta Commissione Tributaria di secondo grado di Trento, con sentenza n. 49/02/2020 del 21 luglio 2020, accoglieva l’appello principale della parte privata e rigettava quello incidentale dell’Amministrazione Finanziaria; per l’effetto, in totale riforma della pronuncia gravata, annullava gli atti impugnati.
A sostegno del «dictum» enunciato il collegio di seconde cure osservava che, relativamente all’anno 2013, la comunicazione all’ENEA prevista dall’art. 4, comma 1 -bis , lettera b), del D.M. 19 febbraio 2007 era intervenuta prima dell’avvio della procedura di controllo formale della dichiarazione dei redditi, con la conseguenza che la contribuente poteva legittimamente avvalersi della cd. «remissio in bonis» di cui all’art. 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012, in applicazione del principio
di autonomia dei periodi d’imposta.
Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
La NOME ha resistito con controricorso.
Il Consigliere delegato dal Presidente di Sezione, ravvisata la manifesta infondatezza del ricorso, ha formulato, ai sensi dell’art. 380bis , comma 1, c.p.c., una sintetica proposta di definizione accelerata del giudizio.
Entro quaranta giorni dalla comunicazione di tale proposta, l’Avvocatura Generale dello Stato, che rappresenta e difende «ope legis» l’Agenzia delle Entrate, ha chiesto la decisione.
La causa è stata, quindi, avviata alla trattazione in camera di consiglio, a norma dell’art. 380 -bis 1 c.p.c..
Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, del citato articolo la ricorrente ha depositato memoria illustrativa con la quale, sull’asserito presupposto dell’esistenza di un contrasto interno di giurisprudenza «in subiecta materia» , ha chiesto di investire le Sezioni Unite della soluzione della questione di diritto posta dal mezzo di gravame da essa articolato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è denunciata la violazione o falsa applicazione dell’art. 1, comma 344, della L. n. 286 (recte: 296 -n.d.r.) del 2006, dell’art. 4 del D.M. 19 febbraio 2007 e dell’art. 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012.
1.1 Si censura l’impugnata sentenza per aver a torto ritenuto applicabile alla fattispecie di causa il principio di autonomia dei periodi d’imposta, tralasciando di considerare che la detrazione delle spese di riqualificazione energetica, e che .
1.2 Avrebbe, pertanto, errato la CTR nel riconoscere alla contribuente la possibilità di avvalersi della cd. «remissio in bonis» con riguardo a singole annualità di imposta.
1.3 Delineato il «thema decidendum» , va anzitutto disattesa la richiesta della difesa erariale di rimessione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, a motivo della ritenuta sussistenza di .
1.4 Nel richiamare le considerazioni già svolte sull’argomento nell’ordinanza n. 19309/2024, deve qui ribadirsi che:
il precedente costituito dalla sentenza n. 7657/2024, di cui viene invocato il superamento, è stato reso all’esito della pubblica udienza alla quale la causa era stata rimessa dell’ex Sesta Sezione Civile in ragione della particolare rilevanza della «quaestio iuris» da risolvere (cfr. ordinanza interlocutoria n. 13044/2022);
non è configurabile un contrasto fra la citata sentenza e la precedente ordinanza n. 34151/2022 dell’ex Sesta Sezione Civile, in quanto la prima decisione, assunta in pubblica udienza, ha preso in considerazione la seconda e l’ha espressamente confutata;
-per contro, l’ordinanza n. 15178/2024, uniformatasi a Cass n. 34151/2022, non si è confrontata con la predetta Cass. n. 7657/2024;
-il principio enunciato da quest’ultima non confligge con la ricostruzione operata dalle sentenze delle Sezioni Unite nn. 34419 e 34452/2023, che in tema di decadenza dal potere accertativo hanno attribuito rilievo alla distinzione fra crediti inesistenti e non spettanti. Invero, in tali arresti, procedendo alla ricognizione della giurisprudenza formatasi nella materia trattata, il massimo organo nomofilattico si è limitato a richiamare l’ipotesi
della mancata comunicazione all’ENEA fra le fattispecie di crediti ritenuti inesistenti a causa dell’inadempimento a un obbligo di «facere» o «non facere» . Ciò, tuttavia, non consente di ritenere che la questione abbia formato oggetto di esplicita decisione sul punto.
1.5 Giova aggiungere, per completezza, che l’ordinanza n. 30695/2021, pure richiamata dall’Avvocatura Generale dello Stato nella memoria illustrativa ex art. 380bis .1, comma 1, terzo periodo, c.p.c., si riferisce alla diversa problematica dell’operatività dell’istituto della cd. «remissio in bonis» di cui all’art. 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012, che la sentenza n. 7657/2024 ha ritenuto superfluo esaminare a fronte dell’affermata non perentorietà del termine fissato dall’art. 4, comma 1bis , lettera b), del D.M. 19 febbraio 2007, così superandone l’implicita premessa di principio.
1.6 Sempre «in limine» deve escludersi l’avvenuta formazione di un giudicato interno implicito sulla natura decadenziale del termine di invio della comunicazione all’ENEA.
1.7 Dalla lettura dell’impugnata sentenza emerge, infatti, che i giudici di appello, al pari di quelli di primo grado, non si sono soffermati sul punto, in quanto sia gli uni che gli altri hanno deciso la controversia in applicazione del criterio della «ragione più liquida», limitandosi a risolvere, in termini diametralmente opposti, la questione relativa alla possibilità per la contribuente di avvalersi dell’istituto della cd. «remissio in bonis» .
1.8 Deve, pertanto, trovare applicazione, nel caso di specie, il principio di diritto, già più volte enunciato da questo Supremo Collegio, secondo cui il giudicato non si forma, nemmeno implicitamente, sugli aspetti del rapporto che non hanno costituito oggetto di specifica disamina e valutazione da parte del giudice di merito (cfr. Cass. n. 32650/2021, Cass. n. 1828/2018, Cass. n. 5264/2015; sull’argomento vedasi pure Cass. Sez. Un. n.
28503/2017).
1.9 Nel descritto contesto, la NOME non era affatto onerata di introdurre ricorso incidentale avverso la sentenza di secondo grado, non configurandosi in capo ad essa una situazione di soccombenza in senso sostanziale; anzi, un’eventuale impugnazione sarebbe risultata inammissibile, non essendo consentito alla parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevare in sede di legittimità questioni rimaste assorbite, ancorché in virtù del principio della «ragione più liquida», in quanto le stesse, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio (cfr. Cass. n. 15893/2023, Cass. n. 19503/2018, Cass. n. 3796/2008).
1.10 Tanto premesso, il ricorso è infondato.
1.11 Con la summenzionata sentenza n. 7657/2024 questa Corte ha statuito che, «in tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l’inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l’inoltro della comunicazione all’ENEA, ai sensi dell’art. 4 del D.M. del 19/02/2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione, decadenza che, in assenza di un’espressa previsione normativa, non è evincibile nemmeno da un’interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria, in considerazione delle finalità statistiche per le quali l’adempimento è prescritto» .
1.12 In tale decisione è stato posto in rilievo che, contrariamente a quanto in precedenza affermato nell’ordinanza n. 34151/2022 della soppressa Sesta Sezione Civile, una simile comminatoria non può desumersi dal tenore dell’art. 4 del D.M. 19 febbraio 2007: ciò in ragione del fatto che la locuzione «sono tenuti a trasmettere all’ENEA», ivi adoperata con riferimento ai soggetti che intendono avvalersi della detrazione delle spese per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici di cui all’art. 1, commi 1 e 2,
del decreto medesimo, non è sufficiente a determinare un’ipotesi di decadenza, dovendo questa tassativamente evincersi quanto meno in via d’interpretazione sistematica della normativa primaria e secondaria, avuto riguardo alla finalità per la quale l’adempimento è prescritto.
1.13 Si è pure sottolineato che, a differenza dell’ipotesi della mancata previa comunicazione al Centro Operativo di Pescara (COP) dell’Agenzia delle Entrate dell’inizio dei lavori di ristrutturazione del fabbricato, la quale trova nella norma primaria (art. 1, comma 3, della L. n. 449 del 1997) la fonte della previsione della decadenza in caso di violazione degli adempimenti previsti dalla successiva disposizione attuativa costituita dall’art. 4 del D.M. 18 febbraio 1998, n. 41, nella fattispecie in esame la natura perentoria del termine non può essere desunta né dalla specifica norma attuativa, né dalla lettura sistematica dell’istituto.
Sotto il primo profilo è stato messo in risalto che, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, l’art. 5, comma 4 -bis , del citato D.M. 19 febbraio 2007, inserito dall’art. 5, comma 1, lettera c), del D.M. 7 aprile 2008, consente al soggetto che sostiene la spesa di redigere e inviare la scheda informativa all’ENEA, omettendo l’attestato di qualificazione energetica per determinate tipologie di lavori.
1.14 Non si è poi mancato di puntualizzare che, se è pur vero che l’art. 4 del D.M. 19 febbraio 2007 mira a dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 dell’art. 1 della L. n. 296 del 2006 in tema di interventi di riqualificazione energetica degli edifici, è nondimeno vero che la previsione della decadenza per l’omessa o tardiva comunicazione all’ENEA non può farsi discendere nemmeno dalla normativa primaria.
1.15 Quand’anche, infatti, si volesse fare riferimento, per effetto del rinvio operato dal comma 348 dell’art. 1 della L. n. 296 del 2006, alle disposizioni contenute nell’art. 1 della L. n. 449 del 1997
e nel regolamento attuativo emanato con D.M. 18 febbraio 1998, n. 41, tale rinvio dovrebbe comunque intendersi come fisso, non essendo previsto dalla normativa anteriormente richiamata alcun onere di comunicazione all’ENEA, il quale trova per la prima volta ingresso nel D.M. 19 febbraio 2007, senza che neppure in seno alle successive modifiche dello stesso sia stata prevista un’espressa comminatoria di decadenza dal godimento della detrazione.
1.16 D’altro canto, mentre il controllo svolto dall’Amministrazione Finanziaria in vista del riconoscimento della spettanza dell’agevolazione fiscale deve avere ad oggetto la dimostrazione da parte del contribuente che le spese detratte siano state effettivamente sostenute per interventi preordinati al risparmio energetico, la comunicazione all’ENEA ha finalità essenzialmente statistiche, cioè di monitoraggio e di valutazione del detto risparmio.
Tale finalità è stata più puntualmente esplicitata, in sede di normativa di rango primario, dall’art. 16, comma 2 -bis , del D.L. n. 63 del 2013, convertito in L. n. 90 del 2013 (in materia di proroga delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici), in relazione al quale la stessa Agenzia delle Entrate, attraverso la risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019, ha escluso che l’omessa o tardiva comunicazione potesse comportare il disconoscimento della detrazione.
1.17 Il percorso argomentativo surriportato è stato ribadito con l’ordinanza n. 19309/2024 (seguìta da Cass. n. 8019/2025), in cui si è inoltre precisato che:
– il D.M. 11 maggio 2018, prevedente poteri di verifica e controllo in capo all’ENEA, costituisce norma sopravvenuta alle disposizioni vigenti «ratione temporis» , essendo stato introdotto in attuazione dell’art. 14, comma 2 -quinquies , del D.L. n. 63 del 2013, convertito in L. n. 90 del 2013, inserito dall’art. 1, comma 2, lettera a), n. 3), della L. n. 232 del 2016 a decorrere dal 1° gennaio 2017, come poi
sostituito dall’art. 4 -bis , comma 1, lettera b), del D.L. n. 50 del 2017, convertito in L. n. 96 del 2017, e infine modificato dall’art. 1, comma 3, lettera a), n. 8), della L. n. 205 del 2017 a far data dal 1° gennaio 2018.
– il comma 3bis dello stesso art. 14 del menzionato D.L. n. 63, introdotto dalla legge di conversione, stabilisce che: «Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a sèguito della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) elabora le informazioni contenute nelle richieste di detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’àmbito delle rispettive competenze territoriali. Nell’àmbito di tale attività, l’ENEA predispone il costante aggiornamento del sistema di reportistica multi-anno delle dichiarazioni ai fini della detrazione fiscale di cui all’articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già attivo e assicura, su richiesta, il necessario supporto tecnico alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano».
1.18 Alla stregua del surriferito insegnamento di legittimità, al quale in questa sede si intende dare sèguito, l’omessa o tardiva comunicazione all’ENEA non avrebbe in ogni caso potuto comportare la decadenza della contribuente dalle agevolazioni fiscali di cui si discute, il che rende ultronea la disamina della questione attinente all’applicabilità dell’istituto della «remissio in bonis» disciplinato dall’art. 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012.
1.19 Per quanto precede, poiché il suo dispositivo risulta conforme a diritto, l’impugnata sentenza merita di essere confermata, pur rendendosi necessario correggerne la motivazione, ai sensi degli artt. 384, ultimo comma, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546
del 1992, nei termini innanzi illustrati.
In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Dal momento che il giudizio è stato definito in conformità alla proposta formulata dal Consigliere delegato ai sensi del comma 1 dell’art. 380 -bis c.p.c., devono trovare applicazione -giusta quanto previsto dal comma 3 dello stesso articolo, contemplante un’ipotesi normativa di abuso del processo (cfr. Cass. Sez. Un. n. 27433/2023)i commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c..
4.1 La ricorrente va, pertanto, condannata al pagamento:
(a)di una somma equitativamente determinata a favore della controparte;
(b)di un’ulteriore somma di denaro in favore della cassa delle ammende, trattandosi di sanzione irrogabile persino alle Amministrazioni dello Stato (cfr. Cass. n. 15354/2024).
4.2 Per la quantificazione degli importi di cui sopra si rimanda ugualmente al dispositivo.
Non deve farsi luogo all’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, essendo l’Agenzia delle Entrate esentata, mediante il meccanismo della prenotazione a debito previsto in favore delle amministrazioni pubbliche ( arg. ex artt. 12, comma 5, del D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012, e 158, comma 1, lettera a, del D.P.R. n. 115 del 2002), dal pagamento delle imposte e tasse gravanti sul processo (cfr. Cass. n. 4752/2025, Cass. n. 28204/2024, Cass. n. 27301/2016).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , a rifondere alla controricorrente
le spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 1.410 euro (di cui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% e agli accessori di legge, nonché a pagare alla stessa controricorrente l’ulteriore somma equitativamente determinata nella misura di 500 euro, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; condanna, altresì, la medesima Agenzia, in persona del Direttore pro tempore , a pagare la somma di 500 euro in favore della cassa delle ammende, in applicazione dell’art. 96, comma 4, c.p.c..
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione