Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15214 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15214 Anno 2025
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3435/2021 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALE Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-ricorrente- contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma al INDIRIZZO presso lo studio del AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentata e difesa
-controricorrente- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DI TRENTO n. 49/02/2020 depositata il 21 luglio 2020
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 aprile 2025 dal Consigliere COGNOME NOME
FATTI DI CAUSA
A sèguito di controllo formale RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi presentata da NOME ai fini RAGIONE_SOCIALE‘IRPEF per l’anno 2013, conclusosi, per quanto qui ancora rileva, con il disconoscimento
RAGIONE_SOCIALEa detraibilità RAGIONE_SOCIALE spese dalla stessa sostenute per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE inviava alla prefata contribuente la comunicazione di irregolarità ex art. 36ter , comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973 (cd. avviso bonario), con l’indicazione dei motivi che avevano dato luogo alla rettifica RAGIONE_SOCIALE‘imponibile e RAGIONE_SOCIALE‘imposta dovuta; indi, l’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione le notificava la susseguente cartella di pagamento RAGIONE_SOCIALE somme iscritte a ruolo per l’anzidetta causale, con l’aggiunta degli interessi e RAGIONE_SOCIALE sanzioni di legge.
NOME impugnava entrambi gli atti proponendo due autonomi ricorsi giurisdizionali dinanzi alla Commissione Tributaria di primo grado di RAGIONE_SOCIALE, che li respingeva, previa riunione dei relativi procedimenti.
Avverso tale decisione spiegavano appello sia la contribuente, che insisteva nelle proprie originarie richieste, sia l’RAGIONE_SOCIALE, che ribadiva la tesi RAGIONE_SOCIALEa non impugnabilità RAGIONE_SOCIALEa comunicazione di cui all’art. 36 -ter, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, respinta dai primi giudici.
L’adìta Commissione Tributaria di secondo grado di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 49/02/2020 del 21 luglio 2020, accoglieva l’appello principale RAGIONE_SOCIALEa parte privata e rigettava quello incidentale RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione Finanziaria; per l’effetto, in totale riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia gravata, annullava gli atti impugnati.
A sostegno del «dictum» enunciato il collegio di seconde cure osservava che, relativamente all’anno 2013, la comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE prevista dall’art. 4, comma 1 -bis , lettera b), del D.M. 19 febbraio 2007 era intervenuta prima RAGIONE_SOCIALE‘avvio RAGIONE_SOCIALEa procedura di controllo formale RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi, con la conseguenza che la contribuente poteva legittimamente avvalersi RAGIONE_SOCIALEa cd. «remissio in bonis» di cui all’art. 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012, in applicazione del principio
di autonomia dei periodi d’imposta.
Contro questa sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
La NOME ha resistito con controricorso.
Il Consigliere delegato dal AVV_NOTAIO di Sezione, ravvisata la manifesta infondatezza del ricorso, ha formulato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380bis , comma 1, c.p.c., una sintetica proposta di definizione accelerata del giudizio.
Entro quaranta giorni dalla comunicazione di tale proposta, l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALE Stato, che rappresenta e difende «ope legis» l’RAGIONE_SOCIALE, ha chiesto la decisione.
La causa è stata, quindi, avviata alla trattazione in camera di consiglio, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis 1 c.p.c..
Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, del citato articolo la ricorrente ha depositato memoria illustrativa con la quale, sull’asserito presupposto RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di un contrasto interno di giurisprudenza «in subiecta materia» , ha chiesto di investire le Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALEa soluzione RAGIONE_SOCIALEa questione di diritto posta dal mezzo di gravame da essa articolato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è denunciata la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 344, RAGIONE_SOCIALEa L. n. 286 (recte: 296 -n.d.r.) del 2006, RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del D.M. 19 febbraio 2007 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012.
1.1 Si censura l’impugnata sentenza per aver a torto ritenuto applicabile alla fattispecie di causa il principio di autonomia dei periodi d’imposta, tralasciando di considerare che la detrazione RAGIONE_SOCIALE spese di riqualificazione energetica, e che .
1.2 Avrebbe, pertanto, errato la CTR nel riconoscere alla contribuente la possibilità di avvalersi RAGIONE_SOCIALEa cd. «remissio in bonis» con riguardo a singole annualità di imposta.
1.3 Delineato il «thema decidendum» , va anzitutto disattesa la richiesta RAGIONE_SOCIALEa difesa erariale di rimessione degli atti al AVV_NOTAIO per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, a motivo RAGIONE_SOCIALEa ritenuta sussistenza di .
1.4 Nel richiamare le considerazioni già svolte sull’argomento nell’ordinanza n. 19309/2024, deve qui ribadirsi che:
il precedente costituito dalla sentenza n. 7657/2024, di cui viene invocato il superamento, è stato reso all’esito RAGIONE_SOCIALEa pubblica udienza alla quale la causa era stata rimessa RAGIONE_SOCIALE‘ex Sesta Sezione Civile in ragione RAGIONE_SOCIALEa particolare rilevanza RAGIONE_SOCIALEa «quaestio iuris» da risolvere (cfr. ordinanza interlocutoria n. 13044/2022);
non è configurabile un contrasto fra la citata sentenza e la precedente ordinanza n. 34151/2022 RAGIONE_SOCIALE‘ex Sesta Sezione Civile, in quanto la prima decisione, assunta in pubblica udienza, ha preso in considerazione la seconda e l’ha espressamente confutata;
-per contro, l’ordinanza n. 15178/2024, uniformatasi a Cass n. 34151/2022, non si è confrontata con la predetta Cass. n. 7657/2024;
-il principio enunciato da quest’ultima non confligge con la ricostruzione operata dalle sentenze RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite nn. 34419 e 34452/2023, che in tema di decadenza dal potere accertativo hanno attribuito rilievo alla distinzione fra crediti inesistenti e non spettanti. Invero, in tali arresti, procedendo alla ricognizione RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza formatasi nella materia trattata, il massimo organo nomofilattico si è limitato a richiamare l’ipotesi
RAGIONE_SOCIALEa mancata comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE fra le fattispecie di crediti ritenuti inesistenti a causa RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento a un obbligo di «facere» o «non facere» . Ciò, tuttavia, non consente di ritenere che la questione abbia formato oggetto di esplicita decisione sul punto.
1.5 Giova aggiungere, per completezza, che l’ordinanza n. 30695/2021, pure richiamata dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALE Stato nella memoria illustrativa ex art. 380bis .1, comma 1, terzo periodo, c.p.c., si riferisce alla diversa problematica RAGIONE_SOCIALE‘operatività RAGIONE_SOCIALE‘istituto RAGIONE_SOCIALEa cd. «remissio in bonis» di cui all’art. 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012, che la sentenza n. 7657/2024 ha ritenuto superfluo esaminare a fronte RAGIONE_SOCIALE‘affermata non perentorietà del termine fissato dall’art. 4, comma 1bis , lettera b), del D.M. 19 febbraio 2007, così superandone l’implicita premessa di principio.
1.6 Sempre «in limine» deve escludersi l’avvenuta formazione di un giudicato interno implicito sulla natura decadenziale del termine di invio RAGIONE_SOCIALEa comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE.
1.7 Dalla lettura RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza emerge, infatti, che i giudici di appello, al pari di quelli di primo grado, non si sono soffermati sul punto, in quanto sia gli uni che gli altri hanno deciso la controversia in applicazione del criterio RAGIONE_SOCIALEa «ragione più liquida», limitandosi a risolvere, in termini diametralmente opposti, la questione relativa alla possibilità per la contribuente di avvalersi RAGIONE_SOCIALE‘istituto RAGIONE_SOCIALEa cd. «remissio in bonis» .
1.8 Deve, pertanto, trovare applicazione, nel caso di specie, il principio di diritto, già più volte enunciato da questo Supremo Collegio, secondo cui il giudicato non si forma, nemmeno implicitamente, sugli aspetti del rapporto che non hanno costituito oggetto di specifica disamina e valutazione da parte del giudice di merito (cfr. Cass. n. 32650/2021, Cass. n. 1828/2018, Cass. n. 5264/2015; sull’argomento vedasi pure Cass. Sez. Un. n.
28503/2017).
1.9 Nel descritto contesto, la NOME non era affatto onerata di introdurre ricorso incidentale avverso la sentenza di secondo grado, non configurandosi in capo ad essa una situazione di soccombenza in senso sostanziale; anzi, un’eventuale impugnazione sarebbe risultata inammissibile, non essendo consentito alla parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevare in sede di legittimità questioni rimaste assorbite, ancorché in virtù del principio RAGIONE_SOCIALEa «ragione più liquida», in quanto le stesse, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio (cfr. Cass. n. 15893/2023, Cass. n. 19503/2018, Cass. n. 3796/2008).
1.10 Tanto premesso, il ricorso è infondato.
1.11 Con la summenzionata sentenza n. 7657/2024 questa Corte ha statuito che, «in tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l’inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l’inoltro RAGIONE_SOCIALEa comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del D.M. del 19/02/2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento RAGIONE_SOCIALEa detrazione, decadenza che, in assenza di un’espressa previsione normativa, non è evincibile nemmeno da un’interpretazione sistematica RAGIONE_SOCIALEa disciplina primaria e secondaria, in considerazione RAGIONE_SOCIALE finalità statistiche per le quali l’adempimento è prescritto» .
1.12 In tale decisione è stato posto in rilievo che, contrariamente a quanto in precedenza affermato nell’ordinanza n. 34151/2022 RAGIONE_SOCIALEa soppressa Sesta Sezione Civile, una simile comminatoria non può desumersi dal tenore RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del D.M. 19 febbraio 2007: ciò in ragione del fatto che la locuzione «sono tenuti a trasmettere all’RAGIONE_SOCIALE», ivi adoperata con riferimento ai soggetti che intendono avvalersi RAGIONE_SOCIALEa detrazione RAGIONE_SOCIALE spese per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici di cui all’art. 1, commi 1 e 2,
del decreto medesimo, non è sufficiente a determinare un’ipotesi di decadenza, dovendo questa tassativamente evincersi quanto meno in via d’interpretazione sistematica RAGIONE_SOCIALEa normativa primaria e secondaria, avuto riguardo alla finalità per la quale l’adempimento è prescritto.
1.13 Si è pure sottolineato che, a differenza RAGIONE_SOCIALE‘ipotesi RAGIONE_SOCIALEa mancata previa comunicazione al RAGIONE_SOCIALE Pescara (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘inizio dei lavori di ristrutturazione del fabbricato, la quale trova nella norma primaria (art. 1, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa L. n. 449 del 1997) la fonte RAGIONE_SOCIALEa previsione RAGIONE_SOCIALEa decadenza in caso di violazione degli adempimenti previsti dalla successiva disposizione attuativa costituita dall’art. 4 del D.M. 18 febbraio 1998, n. 41, nella fattispecie in esame la natura perentoria del termine non può essere desunta né dalla specifica norma attuativa, né dalla lettura sistematica RAGIONE_SOCIALE‘istituto.
Sotto il primo profilo è stato messo in risalto che, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, l’art. 5, comma 4 -bis , del citato D.M. 19 febbraio 2007, inserito dall’art. 5, comma 1, lettera c), del D.M. 7 aprile 2008, consente al soggetto che sostiene la spesa di redigere e inviare la scheda informativa all’RAGIONE_SOCIALE, omettendo l’attestato di qualificazione energetica per determinate tipologie di lavori.
1.14 Non si è poi mancato di puntualizzare che, se è pur vero che l’art. 4 del D.M. 19 febbraio 2007 mira a dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 296 del 2006 in tema di interventi di riqualificazione energetica degli edifici, è nondimeno vero che la previsione RAGIONE_SOCIALEa decadenza per l’omessa o tardiva comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE non può farsi discendere nemmeno dalla normativa primaria.
1.15 Quand’anche, infatti, si volesse fare riferimento, per effetto del rinvio operato dal comma 348 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 296 del 2006, alle disposizioni contenute nell’art. 1 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 449 del 1997
e nel regolamento attuativo emanato con D.M. 18 febbraio 1998, n. 41, tale rinvio dovrebbe comunque intendersi come fisso, non essendo previsto dalla normativa anteriormente richiamata alcun onere di comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE, il quale trova per la prima volta ingresso nel D.M. 19 febbraio 2007, senza che neppure in seno alle successive modifiche RAGIONE_SOCIALE stesso sia stata prevista un’espressa comminatoria di decadenza dal godimento RAGIONE_SOCIALEa detrazione.
1.16 D’altro canto, mentre il controllo svolto dall’Amministrazione Finanziaria in vista del riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa spettanza RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione fiscale deve avere ad oggetto la dimostrazione da parte del contribuente che le spese detratte siano state effettivamente sostenute per interventi preordinati al risparmio energetico, la comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE ha finalità essenzialmente statistiche, cioè di monitoraggio e di valutazione del detto risparmio.
Tale finalità è stata più puntualmente esplicitata, in sede di normativa di rango primario, dall’art. 16, comma 2 -bis , del D.L. n. 63 del 2013, convertito in L. n. 90 del 2013 (in materia di proroga RAGIONE_SOCIALE detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici), in relazione al quale la stessa RAGIONE_SOCIALE, attraverso la risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019, ha escluso che l’omessa o tardiva comunicazione potesse comportare il disconoscimento RAGIONE_SOCIALEa detrazione.
1.17 Il percorso argomentativo surriportato è stato ribadito con l’ordinanza n. 19309/2024 (seguìta da Cass. n. 8019/2025), in cui si è inoltre precisato che:
– il D.M. 11 maggio 2018, prevedente poteri di verifica e controllo in capo all’RAGIONE_SOCIALE, costituisce norma sopravvenuta alle disposizioni vigenti «ratione temporis» , essendo stato introdotto in attuazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, comma 2 -quinquies , del D.L. n. 63 del 2013, convertito in L. n. 90 del 2013, inserito dall’art. 1, comma 2, lettera a), n. 3), RAGIONE_SOCIALEa L. n. 232 del 2016 a decorrere dal 1° gennaio 2017, come poi
sostituito dall’art. 4 -bis , comma 1, lettera b), del D.L. n. 50 del 2017, convertito in L. n. 96 del 2017, e infine modificato dall’art. 1, comma 3, lettera a), n. 8), RAGIONE_SOCIALEa L. n. 205 del 2017 a far data dal 1° gennaio 2018.
– il comma 3bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 14 del menzionato D.L. n. 63, introdotto dalla legge di conversione, stabilisce che: «Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a sèguito RAGIONE_SOCIALEa realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, l’RAGIONE_SOCIALE elabora le informazioni contenute nelle richieste di detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al RAGIONE_SOCIALE, al RAGIONE_SOCIALE, alle RAGIONE_SOCIALE alle RAGIONE_SOCIALE, nell’àmbito RAGIONE_SOCIALE rispettive competenze territoriali. Nell’àmbito di tale attività, l’RAGIONE_SOCIALE predispone il costante aggiornamento del sistema di reportistica multi-anno RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni ai fini RAGIONE_SOCIALEa detrazione fiscale di cui all’articolo 1, comma 349, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 2006, n. 296, già attivo e assicura, su richiesta, il necessario supporto tecnico alle RAGIONE_SOCIALE e alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE».
1.18 Alla stregua del surriferito insegnamento di legittimità, al quale in questa sede si intende dare sèguito, l’omessa o tardiva comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE non avrebbe in ogni caso potuto comportare la decadenza RAGIONE_SOCIALEa contribuente dalle agevolazioni fiscali di cui si discute, il che rende ultronea la disamina RAGIONE_SOCIALEa questione attinente all’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘istituto RAGIONE_SOCIALEa «remissio in bonis» disciplinato dall’art. 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012.
1.19 Per quanto precede, poiché il suo dispositivo risulta conforme a diritto, l’impugnata sentenza merita di essere confermata, pur rendendosi necessario correggerne la motivazione, ai sensi degli artt. 384, ultimo comma, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546
del DATA_NASCITA, nei termini innanzi illustrati.
In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Dal momento che il giudizio è stato definito in conformità alla proposta formulata dal Consigliere delegato ai sensi del comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis c.p.c., devono trovare applicazione -giusta quanto previsto dal comma 3 RAGIONE_SOCIALE stesso articolo, contemplante un’ipotesi normativa di abuso del processo (cfr. Cass. Sez. Un. n. 27433/2023)i commi 3 e 4 RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 c.p.c..
4.1 La ricorrente va, pertanto, condannata al pagamento:
(a)di una somma equitativamente determinata a favore RAGIONE_SOCIALEa controparte;
(b)di un’ulteriore somma di denaro in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, trattandosi di sanzione irrogabile persino alle Amministrazioni RAGIONE_SOCIALE Stato (cfr. Cass. n. 15354/2024).
4.2 Per la quantificazione degli importi di cui sopra si rimanda ugualmente al dispositivo.
Non deve farsi luogo all’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa L. n. 228 del 2012, essendo l’RAGIONE_SOCIALE esentata, mediante il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa prenotazione a debito previsto in favore RAGIONE_SOCIALE amministrazioni pubbliche ( arg. ex artt. 12, comma 5, del D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012, e 158, comma 1, lettera a, del D.P.R. n. 115 del 2002), dal pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte e tasse gravanti sul processo (cfr. Cass. n. 4752/2025, Cass. n. 28204/2024, Cass. n. 27301/2016).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , a rifondere alla controricorrente
le spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 1.410 euro (di cui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% e agli accessori di legge, nonché a pagare alla stessa controricorrente l’ulteriore somma equitativamente determinata nella misura di 500 euro, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, comma 3, c.p.c.; condanna, altresì, la medesima RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , a pagare la somma di 500 euro in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, comma 4, c.p.c..
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione