Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16134 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16134 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32078/2018 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
-ricorrente – contro
CARTELLA DI PAGAMENTO
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME;
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO – LATINA n. 2341/19/2018, depositata in data 12/4/2018; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME
Napolitano nella camera di consiglio del 4 aprile 2025;
Fatti di causa
Con la cartella di pagamento emessa in seguito a controllo formale, ai sensi dell’art. 36 ter del d.P.R. n. 600 del 1973, l’Agente della riscossione richiese a NOME COGNOME (d’ora in avanti, anche ‘la contribuente’ ) il versamento di un’ulteriore somma di denaro a titolo di Irpef, compresi interessi e sanzioni.
La pretesa fiscale derivava dal disconoscimento della detrazione d’imposta scaturente da spese di riqualificazione energetica sostenute nell’anno 2008, in quanto la contribuente aveva omesso il prescritto invio della comunicazione di fine lavori all’ENEA.
Impugnata la cartella dinanzi alla C.T.P. di Latina, il giudice di primo grado accolse il ricorso della contribuente.
La sentenza di primo grado fu confermata dalla C.T.R.
Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.
Resiste la contribuente con controricorso.
La contribuente ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione o falsa applicazione dell’art. 1, commi 344, 345, 346, 347, 348 e 349, della legge n. 296/2006, e degli artt. 2, 4 lett. b) d.m. del 19 febbraio 2007, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza d’appello per aver ritenuto che l’invio della comunicazione all’ENEA, previsto dall’art. 4 del decreto interministeriale del 19 febbraio 2007, non fosse previsto a pena di decadenza dall’agevolazione.
1.1. Il motivo è infondato.
Questa Corte Suprema, all’esito di pubblica udienza (Cass., sez. 5, n. 7657/2024), ha affermato il principio di diritto secondo il quale in tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l’inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l’inoltro della comunicazione all’ENEA, ai sensi dell’art. 4 del d.m. del 19/2/2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione, decadenza che, in difett o di un’espressa previsione normativa , non è evincibile nemmeno da un’interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria, in considerazione delle finalità statistiche per le quali l’adempimento è prescritto.
Con detto arresto, la Corte ha spiegato che la comminatoria di decadenza non possa desumersi dal tenore dell’art. 4 del d.m. 19/2/2007.
Inoltre, con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, la previsione della decadenza per l’omessa o tardiva comunicazione all’ENEA non può farsi discendere nemmeno dalla normativa primaria, in attuazione della quale il citato decreto è stato emanato (art. 1, commi 344, 345, 346 e 347 della legge n. 296 del 2006).
Il controllo dell’amministrazione finanziaria, ai fini del riconoscimento della spettanza della detrazione, deve riguardare la dimostrazione da parte del contribuente che le spese detratte siano state effettivamente sostenute in relazione ad interventi finalizzati al risparmio energetico, mentre la comunicazione a ll’ENEA ha finalità essenzialmente statistiche, cioè di monitoraggio e valutazione del risparmio energetico. Solo con il d.m. 11 maggio 2018 sono stati previsti poteri di verifica e controllo in capo all’ENEA, in attuazione dell’art. 14, comma 2 -quinquies, del d.l. 4/6/2013, convertito in l. n. 90 del 2013, comma ins erito dall’art. 1, comma 2, lett. a), n. 3), della legge n. 232 del 2016, sostituito dall’art. 4 bis, comma 1, lett. b), del d.l. n. 50 del 2017, convertito con modificazioni in l. n. 96 del 2017 e successivamente così modificato dall’art. 1, comma 3, lett . a), n. 8) della legge n. 205 del 2017, a decorrere dal primo gennaio 2018.
2. Il ricorso è rigettato.
Essendosi l’orientamento di legittimità consolidato dopo la proposizione del ricorso, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese del giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 aprile 2025.