Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15203 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15203 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 07/06/2025
Irpef -detrazione spese interventi risparmio energetico comunicazione ENEA decadenza
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19308/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, difeso da se medesimo, p.e.c. EMAIL
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis ;
-controricorrente – per la cassazione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Taranto, n. 631/29/2024 depositata il 20 febbraio 2024, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2025 dal relatore consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Entrate, a seguito del controllo eseguito ai sensi dell’art. 36ter d.P.R. n. 600 del 1973 della dichiarazione presentata da NOME COGNOME nel 2014 per il periodo di imposta 2013, disconosceva alcuni degli oneri deducibili e detraibili in essa esposti.
In particolare, disconosceva la quota annuale relativa alle spese sostenute per la cd. riqualificazione energetica della propria abitazione (nel corso del periodo di imposta 2009 egli aveva sostituito le finestre comprensive di infissi), per il mancato invio all’ENEA della documentazione prevista dagli artt. 4 e 11 del DM 19 febbraio 2007, e procedeva a notificare la conseguente iscrizione a ruolo con la cartella di pagamento n. NUMERO_DOCUMENTO
Il provvedimento veniva impugnato dinanzi alla Commissione Tributaria di Taranto che accoglieva il ricorso.
La Corte Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Taranto, accoglieva l’appello erariale. In particolare, i giudici pugliesi, ritenuta priva di adeguata motivazione la sentenza di primo grado, evidenziavano che l’omessa comunicazione all’ENEA nel termine di novanta giorni dalla fine dei lavori, senza che poi fosse stata effettuata la remissio in bonis di cui all’art. 2 d.l. n. 16 del 2012, comportasse la perdita del diritto alle detrazioni di imposta, impendendo il controllo sulle opere.
Contro tale decisione propone ricorso per cassazione il contribuente, in base a due motivi, illustrati da successiva memoria.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza del 4/04/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente propone due motivi di ricorso.
Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., deduce la violazione dell’art. 1, commi 344 e 348, della l. n. 296/2006 e degli artt. 4 e 11 del D.M. del 19 febbraio 2007, assumendo che la legge preveda gli elementi costitutivi del diritto alla detrazione senza alcun riferimento alla comunicazione all’ENEA
Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., deduce la violazione dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 472/1997, contrastando la ritenuta decadenza dalla detrazione con il principio della legalità delle sanzioni.
2. Il primo motivo è fondato.
La questione di diritto posta a base del ricorso risulta già compiutamente esaminata da Cass. 21/03/2024, n. 7657; trattasi di arresto reso all’esito di udienza pubblica cui il giudizio era stato rimesso dalla sesta sezione con ordinanza interlocutoria n. 13044 del 26/04/2022, sul presupposto della particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte doveva pronunciare.
In tale decisione si è affermato il principio di diritto per cui in tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l’inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l’inoltro della comunicazione all’ENEA, ai sensi dell’art. 4 del d.m. del 19 febbraio 2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione che, in assenza di una espressa previsione normativa, non è evincibile nemmeno da una interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria in considerazione delle finalità statistiche per le quali l’adempimento è prescritto.
L’arresto nomofilattico della sentenza n. 7657/2024 è stato già seguito inoltre da Cass. 12/07/2024, n. 19309 e da Cass. 26/03/2025, n. 8019, specificamente per l’omessa comunicazione.
Deve pertanto ritenersi superato l’originario precedente di Cass. 21/11/2022, n. 34151, proprio della sesta sezione (seguita invero di
recente da Cass. 30/05/2024, n. 15178, che però non si confronta espressamente con la sopravvenuta Cass. n. 7657/2024), in quanto tale orientamento è stato espressamente preso in considerazione dalla sentenza e disatteso.
2.1. Nel dare quindi ulteriore continuità a Cass. n. 7657/2024, ne vanno ribadite le argomentazioni salienti.
La Corte ha infatti evidenziato che, diversamente da quanto affermato nel richiamato precedente di sesta sezione, la comminatoria di decadenza non possa desumersi dal tenore dell’art. 4 del d.m. 19 febbraio 2007; ciò in ragione del fatto che di per sé l’espressione ivi adoperata, secondo cui i soggetti che intendono avvalersi della detrazione (in questa sede ai fini IRPEF) relativa alle spese per gli interventi di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del decreto medesimo, cioè di riqualificazione energetica degli edifici, sono tenuti a trasmettere all’ENEA i dati relativi ai lavori eseguiti, senza che alcuna espressa decadenza sia stata stabilita da detta norma, non è sufficiente a determinare un’ipotesi di decadenza, che deve tassativamente evincersi quanto meno in via d’interpretazione sistematica della normativa primaria e secondaria in ragione della finalità per la quale l’adempimento è prescritto.
Orbene, diversamente da quanto invece riferibile all ‘ ipotesi della mancata previa comunicazione al COP dell’Agenzia delle entrate dell’inizio dei lavori di ristrutturazione del fabbricato – che trova nella norma primaria (art. 1, comma 3, della l. n. 449/1997) la fonte della previsione della decadenza in caso di violazione degli adempimenti previsti dalla successiva disposizione attuativa dell’art. 4 del d.m. n. 41/1998 – la natura perentoria del termine, a pena di decadenza dal godimento dell’agevolazione, non può essere, nella fattispecie in esame, desunta né dalla specifica norma attuativa, tenuto conto anche del successivo art. 5, comma 4bis, del d.m. 19 febbraio 2007, come
inserito dall’art. 5, comma 1, lett. c) del d.m. 7 aprile 2008, che consente, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, al soggetto che sostiene la spesa la possibilità di redigere ed inviare all’ENEA la scheda informativa dei lavori, omettendo l’attestato di qualificazione energetica per determinate tipologie di lavori, né dalla lettura sistematica dell’istituto.
Se è vero che il menzionato art. 4 del d.m. 19 febbraio 2007 è reso in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 dell’art. 1 della l. n. 296/2006, e quindi con riferimento, per quanto qui rileva, agli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, la previsione della decadenza per l’omessa o tardiva comunicazione all’ENEA non può farsi discendere neppure dalla normativa primaria. Seppure, infatti, volesse farsi riferimento, per effetto del rinvio del comma 348 dell’art. 1 della l. n. 296/2006 alle previsioni di cui all’art. 1 della l. n. 449/1997 ed al successivo d.m. 18 febbraio 1998, n. 41 e successive modificazioni, si è già ritenuto che il rinvio debba intendersi come rinvio fisso, non essendo prevista dalla normativa anteriormente richiamata alcun onere di comunicazione all’ENEA, che trova per la prima volta ingresso nel successivo d.m. 19 febbraio 2007, come di seguito modificato, senza che neppure in seno alle successive modifiche dello stesso sia stata prevista un’espressa comminatoria di decadenza dal godimento della detrazione.
Inoltre, mentre il controllo dell’Amministrazione finanziaria, ai fini del riconoscimento della spettanza della detrazione deve riguardare la dimostrazione da parte del contribuente che le spese detratte siano state effettivamente sostenute in relazione ad interventi finalizzati al risparmio energetico (e, va ricordato, nella fattispecie in esame non vi sono contestazioni sui presupposti della detrazione, tra cui la comunicazione dell’inizio dei lavori atta a consentire ogni controllo demandato all’Agenzia delle entrate), la comunicazione all’ENEA ha
finalità essenzialmente statistiche, cioè di monitoraggio e di valutazione di detto risparmio energetico.
Il d.m. 11 maggio 2018 infatti, che prevede poteri di verifica e controllo in capo all’ENEA, è stato introdotto per dare attuazione alla previsione dell’art. 14, comma 2 -quinquies , del d.l. 4/06/2013, conv. in l. n. 4/08/2013, n. 90, comma inserito dall’art. 1, comma 2, lett. a), n. 3), l. 11/12/2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017, sostituito dall’art. 4bis , comma 1, lett. b), d.l. 24/04/2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla l. 21/06/2017, n. 96, e, successivamente, così modificato dall’art. 1, comma 3, lett. a), n. 8), l. 27/12/2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018, e quindi costituisce norma sopravvenuta alle disposizioni vigenti ratione temporis .
L’originario comma 3 -bis , introdotto dalla legge di conversione, prevedeva che Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) elabora le informazioni contenute nelle richieste di detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali. Nell’ambito di tale attività, l’ENEA predispone il costante aggiornamento del sistema di reportistica multi-anno delle dichiarazioni ai fini della detrazione fiscale di cui all’articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già attivo e assicura, su richiesta, il necessario supporto tecnico alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano .
Il secondo motivo è pertanto assorbito.
Concludendo, il primo motivo del ricorso va accolto, assorbito il secondo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata; non sussistendo necessità di ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente, in relazione alle spese per interventi finalizzati al risparmio energetico.
Le spese del giudizio devono essere compensate in ragione dell’esistenza di precedenti di segno contrario ed essendosi l’orientamento della sezione tributaria di questa Corte formato dopo l’introduzione del giudizio .
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente, nei termini indicati in motivazione; compensa le spese dei giudizi di merito e di legittimità. Così deciso in Roma, il 4 aprile 2025.