Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12421 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12421 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma ;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME ;
– intimata –
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE Riscossione ;
– intimata –
avverso la sentenza n. 568, pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Marche il 27.6.2023, e pubblicata il 28.6.2023;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
OGGETTO:
Irpef 2010
–
Recupero
patrimonio
edilizio –
Riqualificazione
energetica
–
Detrazioni –
Regime.
Fatti di causa
L’RAGIONE_SOCIALE per l’esazione notificava a COGNOME NOME la cartella di pagamento n. 003 NUMERO_DOCUMENTO, avente ad oggetto il recupero di maggiori imposte IRPEF, addizionale regionale e comunale, in relazione all’anno 2010. L’atto esattivo traeva origine dal controllo formale RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi RAGIONE_SOCIALEa contribuente effettuato dall’RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 ter D.P.R. 600/1973, che aveva condotto al disconoscimento RAGIONE_SOCIALE detrazioni invocate in relazione agli oneri sostenuti per il recupero del patrimonio edilizio e l’efficientamento energetico.
La contribuente proponeva ricorso avverso la cartella esattoriale, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ancona. Deduceva di aver presentato correttamente tutta la documentazione relativa alle spese che davano diritto alla detrazione e, relativamente a quelle inerenti all’efficientamento energetico, asseriva di non essere obbligata a presentare la pratica RAGIONE_SOCIALE in considerazione del mancato completamento dei lavori. L’ufficio notificava una proposta di mediazione, con cui venivano riconosciute soltanto alcune detrazioni relative alle spese per il recupero del patrimonio edilizio, a cui la contribuente non aderiva. L’esito negativo RAGIONE_SOCIALEa procedura di mediazione portava l’ufficio a costituirsi in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso e la conferma RAGIONE_SOCIALEa pretesa impositiva. La CTP accoglieva il ricorso RAGIONE_SOCIALEa contribuente, che aveva prodotto la documentazione comprovante le spese relative al recupero edilizio e, per quanto concerneva le spese relative alla ristrutturazione energetica, rilevava l’assenza di obblighi di comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE previsti a pena di decadenza.
Avverso la pronuncia sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio spiegava appello l’RAGIONE_SOCIALE, innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Marche. Si costituiva in giudizio la contribuente, chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello e la conferma RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata. Il giudice
RAGIONE_SOCIALE‘appello accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo che per il 2009 la detraibilità RAGIONE_SOCIALE spese doveva essere limitata ad Euro 8.940,00, confermando per il resto la sentenza di primo grado.
L’RAGIONE_SOCIALE finanziaria ha presentato ricorso per cassazione affidandosi ad uno strumento d’impugnazione. La contribuente e l’RAGIONE_SOCIALE riscossione non si sono costituiti.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’RAGIONE_SOCIALE censura la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 del D.lgs. n. 546 del 1992. Nello specifico, è contestata l’apparente motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza del giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello che ha ritenuto ‘in modo apodittico e senza fornire contezza RAGIONE_SOCIALE‘iter logico -giuridico seguito per giungere a tale convincimento, quasi interamente provate le spese di recupero del patrimonio edilizio allegate dalla contribuente’ (ric. p. 12), così come quelle sostenute per il risparmio energetico.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado RAGIONE_SOCIALE Marche ha scritto che ‘L’appello va accolto nei termini sotto spiegati. Il contribuente ha depositato già in primo grado le fatture ed i bonifici eseguiti nel 2008 per i lavori edilizi eseguiti. Queste spese devono quindi ritenersi provate. Provate risultano – circostanza questa non contestata nemmeno dall’ufficio – anche le spese per il recupero edilizio per il 2009 ed il 2010. La detrazione per tali spese spetta peraltro, per il 2009, solo limitatamente all’importo di € 8.940,00, poiché trattasi di un immobile in comproprietà con il coniuge ed il restante importo, pari ad € 39.060,00 è stato portato in detrazione -circostanza questa non contestata, dal coniuge RAGIONE_SOCIALE‘appellato’ (sent. CGT di II grado, p. II).
Quindi il giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello ha aggiunto che ‘La detrazione è dovuta per intero per le spese sostenute per gli interventi di
risparmio energetico. La prova dei costi qui non è contestata. È vero che è necessario per ottenere il beneficio fiscale, l’invio RAGIONE_SOCIALEa comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE (vedere in questo senso Cas. Civ. n. 34151/2022), ma è logico che la comunicazione va effettuata come sostenuto dal contribuente – al termine dei relativi lavori, come d’altra parte previsto dall’art. 4, comma 1 lettera b), del decreto del ministero RAGIONE_SOCIALE‘Economia e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 19 febbraio 2007′ (sent. CGT II grado, p. II).
2.1. L’RAGIONE_SOCIALE finanziaria contesta la motivazione apparente RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, affermandone il contenuto apodittico, incapace di mostrare l’iter logico -giuridico seguito per giungere alla decisione. In riferimento, poi, agli interventi di efficientamento energetico, contesta il fatto che il giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello si sia limitato a collocare temporalmente la comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE ‘al termine dei lavori’ (ric. p. 12 ss.), senza neppure chiarire come lo abbia accertato.
2.2. La critica di motivazione apparente proposta dall’RAGIONE_SOCIALE finanziaria non appare fondata.
Questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi ripetutamente sui caratteri di tale vizio (cfr., tra le altre, Cass. 15883/2017, 9105/2017, SS.UU. 2232/2016, Cass. 9113/2012, Cass. 16736/2007), ed ha affermato che il vizio di omessa o apparente motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza ricorre allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero, li indichi in modo tale da rendere impossibile ogni sindacato di controllo sull’esattezza e logicità del suo ragionamento (Cass. 29816/2024). Il Collegio d’appello, ancorché con una concisa motivazione, ha indicato l’iter logico con cui è giunto a valutare la spettanza RAGIONE_SOCIALE detrazioni, per quanto attiene agli oneri di ristrutturazione operando riferimento alle fatture allegate in atti e non specificamente contestate neppure in questa sede dall’RAGIONE_SOCIALE finanziaria.
2.3. Mediante una critica maggiormente circostanziata, interpretabile come una censura di violazione di legge ed in tal senso meritevole di esame, l’RAGIONE_SOCIALE finanziaria afferma poi che la mancata tempestiva presentazione da parte RAGIONE_SOCIALEa contribuente RAGIONE_SOCIALEa certificazione RAGIONE_SOCIALE giustificherebbe il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa detrazione RAGIONE_SOCIALE spese affrontate dalla contribuente ai fini del perseguimento RAGIONE_SOCIALE‘efficientamento energetico. La decisione del giudice del gravame rivela comunque sul punto, nella critica RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, una ‘posizione non conforme alle indicazioni di prassi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, come cristallizzate nella Direttiva n. 98/2021 (aggiornata al 20.12.2022) e confermate da recenti pronunce di codesta Corte di cassazione, secondo cui l’obbligo di comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE, entro gli stretti termini previsti dal … decreto ministeriale’ del 19/02/2007, ‘costituisce un adempimento inderogabile per ottenere l’agevolazione (Corte di cassazione, ordinanza 21 novembre 2022, n. 34151)’ (ric., p. 13).
2.4. Non ignora il Collegio la sussistenza di alcuni precedenti specifici di segno contrario (cfr. il citato Cass. sez. VI-V, 21.11.2022, n. 34151; ma anche Cass. sez. V, 30.5.2024, n. 15178) alla soluzione che si ritiene di dover adottare, ma reputa di non poterne condividere le conclusioni per le ragioni che si provvede ad esporre.
Invero questa Corte regolatrice ha già proposto il principio di diritto secondo cui ‘in tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l’inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l’inoltro RAGIONE_SOCIALEa comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del d.m. del 19/02/2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento RAGIONE_SOCIALEa detrazione, decadenza che, in assenza di un’espressa previsione normativa, non è evincibile nemmeno da un’interpretazione sistematica RAGIONE_SOCIALEa disciplina primaria e
secondaria, in considerazione RAGIONE_SOCIALE finalità statistiche per le quali l’adempimento è prescritto’ Cass. sez. V, 21.3.2024, n. 7657.
Successivamente si è quindi illustrato che ‘in tale decisione, cui va data continuità, la Corte ha infatti evidenziato che … la comminatoria di decadenza non possa desumersi dal tenore RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del d.m. 19/02/2007; ciò in ragione del fatto che di per sé l’espressione ivi adoperata, secondo cui i soggetti che intendono avvalersi RAGIONE_SOCIALEa detrazione (in questa sede ai fini IRPEF) relativa alle spese per gli interventi di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del decreto medesimo, cioè di riqualificazione energetica degli edifici, sono tenuti a trasmettere all’RAGIONE_SOCIALE i dati relativi ai lavori eseguiti, senza che alcuna espressa decadenza sia stata stabilita da detta norma, non è sufficiente a determinare un’ipotesi di decadenza, che deve tassativamente evincersi quanto meno in via d’interpretazione sistematica RAGIONE_SOCIALEa normativa primaria e secondaria in ragione RAGIONE_SOCIALEa finalità per la quale l’adempimento è prescritto. Orbene, diversamente da quanto invece riferibile alla diversa ipotesi RAGIONE_SOCIALEa mancata previa comunicazione al COP RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘inizio dei lavori di ristrutturazione del fabbricato che trova nella norma primaria (art. 1, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 449/1997) la fonte RAGIONE_SOCIALEa previsione RAGIONE_SOCIALEa decadenza in caso di violazione degli adempimenti previsti dalla successiva disposizione attuativa RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del d.m. n. 41/1998 -, nella fattispecie in esame la natura perentoria del termine, a pena di decadenza dal godimento RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione, non può essere desunta né dalla specifica norma attuativa, tenuto conto anche del successivo art. 5, comma 4-bis del d. m. 19/02/2007, come inserito dall’art. 5, comma 1, lett. c) del d.m. 7/04/2008, che consente, proprio a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, oggetto del presente giudizio, al soggetto che sostiene la spesa la possibilità di redigere ed inviare all’RAGIONE_SOCIALE la scheda informativa dei lavori, omettendo l’attestato di qualificazione energetica per
determinate tipologie di lavori, né dalla lettura sistematica RAGIONE_SOCIALE‘istituto. Se è vero che il menzionato art. 4 del d.m. 19/02/2007 è reso in attuazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 296/2006, e quindi con riferimento, per quanto qui rileva, agli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, la previsione RAGIONE_SOCIALEa decadenza per l’omessa o tardiva comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE non può farsi discendere neppure dalla normativa primaria. Seppure, infatti, volesse farsi riferimento, per effetto del rinvio del comma 348 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 296/2006 alle previsioni di cui all’art. 1 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 449/1997 ed al successivo d.m. 18/02/1998, n. 41 e successive modificazioni, si è già ritenuto che il rinvio debba intendersi come rinvio fisso, non essendo previsto dalla normativa anteriormente richiamata alcun onere di comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE, che trova per la prima volta ingresso nel successivo d.m. 19/02/2007, come poi modificato, senza che neppure in seno alle successive modifiche RAGIONE_SOCIALE stesso sia stata prevista un’espressa comminatoria di decadenza dal godimento RAGIONE_SOCIALEa detrazione. Inoltre, mentre il controllo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE finanziaria, ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa spettanza RAGIONE_SOCIALEa detrazione deve riguardare la dimostrazione da parte del contribuente che le spese detratte siano state effettivamente sostenute in relazione ad interventi finalizzati al risparmio energetico (e, va ricordato, nella fattispecie in esame vi è stata pacificamente tempestiva comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘inizio dei lavori atta a consentire ogni controllo demandato all’RAGIONE_SOCIALE), la comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE ha finalità essenzialmente statistiche, cioè di monitoraggio e di valutazione di detto risparmio energetico. Il d.m. 11/05/2018 infatti, che prevede poteri di verifica e controllo in capo all’RAGIONE_SOCIALE, è stato introdotto per dare attuazione alla previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, comma 2 -quinquies, del d.l. 4/06/2013, conv. in l. n. 4/08/2013, n. 90, comma inserito dall’art. 1, comma 2, lett. a), n. 3), l. 11/12/2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017,
sostituito dall’art. 4-bis, comma 1, lett. b), d.l. 24/04/2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla l. 21/06/2017, n. 96, e, successivamente, così modificato dall’art. 1, comma 3, lett. a), n. 8), l. 27/12/2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018, e quindi costituisce norma sopravvenuta alle disposizioni vigenti ratione temporis . L’originario comma 3 -bis, introdotto dalla legge di conversione, prevedeva che Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito RAGIONE_SOCIALEa realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, l’RAGIONE_SOCIALE elabora le informazioni contenute nelle richieste di detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al RAGIONE_SOCIALE, al RAGIONE_SOCIALE, alle regioni e alle RAGIONE_SOCIALE, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE rispettive competenze territoriali. Nell’ambito di tale attività, l’RAGIONE_SOCIALE predispone il costante aggiornamento del sistema di reportistica multi-anno RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni ai fini RAGIONE_SOCIALEa detrazione fiscale di cui all’articolo 1, comma 349, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 2006, n. 296, già attivo e assicura, su richiesta, il necessario supporto tecnico alle regioni e alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE ‘, Cass. sez. V, 12.7.2024, n. 19309 (conf. Cass. sez. V, 26.3.2025, n. 8019).
2.5. Nel caso di specie, peraltro, occorre ancora ricordare che la contribuente aveva affermato di non aver potuto effettuare la comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE quando i lavori non erano ancora terminati, visto che la stessa è prevista a conclusione dei lavori, ed occorre pure evidenziare come, in un passaggio del suo argomentare, l’RAGIONE_SOCIALE finanziaria scriva che ‘il ritardo con cui è avvenuto l’invio RAGIONE_SOCIALEa suddetta comunicazione non è contemplato … neppure nella forma del ravvedimento operoso’ (ric. p. 13),
lasciando intendere che, seppure tardivamente, la comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE sia stata inviata dalla Falcioli.
Tuttavia, considerato che nel resto RAGIONE_SOCIALEa sua impugnazione l’RAGIONE_SOCIALE lamenta l’omesso invio RAGIONE_SOCIALEa comunicazione, ed in tal senso pare argomentare anche il giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello, completezza impone ancora di rilevare che l’accesso al beneficio RAGIONE_SOCIALEa detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica è consentito, ai sensi del comma 348 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 296 del 2006, quando il richiedente: a) disponga RAGIONE_SOCIALE‘asseverazione da parte di tecnico abilitato RAGIONE_SOCIALEa rispondenza RAGIONE_SOCIALE‘intervento ai requisiti previsti, e b) abbia conseguito la certificazione energetica RAGIONE_SOCIALE‘edificio di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 192 del 2005, o un attestato di qualificazione energetica, anche questo rilasciato ed asseverato da professionista qualificato. Deve allora evidenziarsi che l’RAGIONE_SOCIALE finanziaria non ha contestato che la contribuente possedesse i requisiti per poter accedere al beneficio.
La comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE ha invece una specifica finalità, quella di consentire il monitoraggio del risparmio ottenuto a seguito degli interventi di riqualificazione energetica in ambito regionale e RAGIONE_SOCIALE (art. 11, d.m. 19.2.2007), non prevedendosi alcuna valutazione o controllo da parte RAGIONE_SOCIALE‘Ente in relazione alle singole segnalazioni. La comunicazione è quindi prevista a fini essenzialmente statistici, ed appare perciò corretto ritenere non abbia la natura di un requisito per l’accesso alla detrazione. Pertanto l’omissione RAGIONE_SOCIALEa comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE non comporta la decadenza dal beneficio (cfr. Cass. sez. V, 26.3.2025, n. 8019).
2.5.1. La motivazione espressa dalla CTR risulta quindi presente e non apparente, ed è anche pienamente condivisibile liddove afferma, come innanzi evidenziato, che ‘La detrazione è dovuta per intero per le spese sostenute per gli interventi di risparmio energetico. La prova dei costi qui non è contestata’, mentre deve essere corretta nella parte in cui scrive, non
condivisibilmente, che ‘è necessario per ottenere il beneficio fiscale, l’invio RAGIONE_SOCIALEa comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE‘.
Il ricorso introdotto dall’RAGIONE_SOCIALE risulta pertanto infondato, e deve perciò essere respinto.
Appare equo che le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo siano interamente compensate tra le parti, in ragione RAGIONE_SOCIALEa complessità e parziale novità RAGIONE_SOCIALE questioni sottoposte all’esame di questa Corte, oltre che RAGIONE_SOCIALE oscillazioni giurisprudenziali registratesi in materia.
3.1. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere RAGIONE_SOCIALE pubblica difesa dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non si applica l’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
rigetta il ricorso proposto dall’ RAGIONE_SOCIALE .
Dichiara compensate tra le parti le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo.
Così deciso in Roma, il 4.4.2025.