Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16109 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16109 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24148/2021 R.G. proposto da:
NOME COGNOME C.F. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO
-ricorrente – contro
CARTELLA DI PAGAMENTO
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DI TRENTO n. 20/01/2021, depositata in data 15/2/2021; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME COGNOME nella camera di consiglio del 4 aprile 2025;
Fatti di causa
I coniugi COGNOME effettuarono, a partire dall’anno 2011 e fino al 2014, dei lavori di ristrutturazione dell’immobile sito in Pergine Valsugana, INDIRIZZO.
A fronte delle spese sostenute per l’efficientamento energetico degli immobili, i coniugi COGNOME usufruirono delle deduzioni fiscali, indicandole nel modello Unico 2015 , anno d’imposta 201 4.
L’ U fficio, ai sensi dell’art. 36 ter del d.P.R. n. 600 del 1973 , rettificò la dichiarazione per il motivo che l’odierno contribuente non aveva tempestivamente trasmesso all’ENEA la comunicazione di fine lavori.
Proposto ricorso avverso la cartella di pagamento, la C.T.P. di Trento accolse il ricorso.
La sentenza di primo grado , su ricorso dell’Ufficio, fu riformata dal giudice di appello, con sentenza contro la quale il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
Il contribuente ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.
Ragioni della decisione
1.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘ Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 1, comma 344 e seguenti della legge n. 296 del 2006, dell’art. 1, comma 3, della legge n. 449 del 1997, del d.m. 18 febbraio 1998, n. 41 e del d.m. 19 febbraio 2007, laddove nella sentenza di seconde cure si ritiene che l’obbligo introdotto dall’art. 4 del d.m. 19 febbraio 2007 di inviare all’ENEA la comunicazione e la documentazione ivi contemplate sia previsto a pena di decadenza dalla detrazione per interventi di riqualificazione energetica’ , il contribuente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che l ‘ invio della comunicazione all’ENEA, previsto dall’art. 4 del decreto interministeriale del 19 febbraio 2007, fosse previsto a pena di decadenza dall’agevolazione.
Con il terzo motivo di ricorso, rubricato ‘Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: Violazione di legge, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, laddove nella sentenza di seconde cure si ritiene che il citato art. 2, comma 1, costituisca la norma di riferimento per i casi di mancato o tardivo invio della comunicazione all’ENEA prevista in caso di interventi di riqualificazione energetica’ , il contribuente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto, attraverso una interpretazione sistematica delle norme rilevanti, che l’invio della comunicazione di fine lavori all’ENEA fosse previsto a pena di decadenza dall’agevolazione.
2.1. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, che per la loro connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono fondati. Questa Corte Suprema, all’esito di pubblica udienza (Cass., sez. 5, n. 7657/2024), ha affermato il principio di diritto secondo il quale in tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l’inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l’inoltro della comunicazione all’ENEA, ai sensi dell’art. 4 del d.m.
del 19/2/2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione, decadenza che, in difetto di un’espressa previsione normativa, non è evincibile nemmeno da un’interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria, in considerazione delle finalità statistiche per le quali l’adempimento è prescritto.
Con detto arresto, la Corte ha spiegato che la comminatoria di decadenza non possa desumersi dal tenore dell’art. 4 del d.m. 19/2/2007.
Inoltre, con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, la previsione della decadenza per l’omessa o tardiva comunicazione all’ENEA non può farsi discendere nemmeno dalla normativa primaria, in attuazione della quale il citato decreto è stato emanato (art. 1, commi 344, 345, 346 e 347 della legge n. 296 del 2006).
Il controllo dell’amministrazione finanziaria, ai fini del riconoscimento della spettanza della detrazione, deve riguardare la dimostrazione da parte del contribuente che le spese detratte siano state effettivamente sostenute in relazione ad interventi finalizzati al risparmio energetico, mentre la comunicazione all’ENEA ha finalità essenzialmente statistiche, cioè di monitoraggio e valutazione del risparmio energetico. Solo con il d.m. 11 maggio 2018 sono stati previsti poteri di verifica e controllo in capo all’ENEA, in attuazione dell’art. 14, comma 2 -quinquies, del d.l. 4/6/2013, convertito in l. n. 90 del 2013, comma ins erito dall’art. 1, comma 2, lett. a), n. 3), della legge n. 232 del 2016, sostituito dall’art. 4 bis, comma 1, lett. b), del d.l. n. 50 del 2017, convertito con modificazioni in l. n. 96 del 2017 e successivamente così modificato dall’art. 1, comma 3, lett . a), n. 8) della legge n. 205 del 2017, a decorrere dal primo gennaio 2018.
Il primo, il quarto e il quinto motivo sono assorbiti.
4.La sentenza è cassata e, non essendovi bisogno di ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con l’annullamento della cartella di pagamento impugnata in prime cure.
Essendosi l’orientamento di legittimità consolidato dopo la proposizione del ricorso, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del l’intero giudizio .
P.Q.M.
Accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, assorbiti il primo, il quarto e il quinto.
Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla la cartella di pagamento impugnata in primo grado.
Compensa le spese del l’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 aprile 2025.