Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15210 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15210 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 07/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6848/2024 R.G. proposto da
AVV. NOME elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso il suo studio professionale, difeso da sé medesimo ai sensi dell’art. 86 c.p.c.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-controricorrente-
nonché nei confronti di
RAGIONE_SOCIALEADER), in persona del Presidente pro tempore
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL LAZIO n. 4425/2022 depositata il 12 ottobre 2022
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 aprile 2025 dal Consigliere COGNOME NOME
FATTI DI CAUSA
A sèguito di controllo formale ex art. 36 -ter del D.P .R. n. 600 del 1973 della dichiarazione dei redditi ai fini dell’IRPEF presentata dall’avv. NOME COGNOME per l’anno 2014, conclusosi con il disconoscimento della detraibilità delle spese dallo stesso sostenute per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, la Direzione Provinciale III di Roma dell’Agenzia delle Entrate procedeva all’iscrizione a ruolo della maggiore imposta risultata dovuta, con l’aggiunta degli interessi e delle sanzioni.
Indi, l’Agenzia delle Entrate -Riscossione (ADER) notificava al prefato contribuente la susseguente cartella di pagamento.
Il COGNOME impugnava tale cartella dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma.
Il giudice adìto, pronunciando nel contraddittorio dell’ente impositore e dell’agente della riscossione, annullava l’atto impugnato.
La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla Commissione Tributaria di secondo grado del Lazio, la quale, con sentenza n. 4425/2022 del 12 ottobre 2022, in accoglimento dell’appello dell’Amministrazione Finanziaria, respingeva l’originario ricorso della parte privata.
Rilevava il collegio regionale che l’omessa comunicazione all’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) dei dati e delle informazioni di cui all’art. 4, comma 1 -bis , lettera b), del D.M. 19 febbraio 2007 aveva determinato un «vizio del procedimento che si riverbera (va) sulla legittimità finale come accertata in sede di verifica degli adempimenti assolti» , trattandosi di «elemento costitutivo della fattispecie che consent (iva) all’interessato di usufruire delle agevolazioni fiscali richieste» .
Contro questa sentenza il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La litisconsorte RAGIONE_SOCIALE è invece rimasta intimata.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolo il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono lamentate la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 139, della L. n. 147 del 2013, dell’art. 1, comma 345, della L. n. 296 del 2006 e dell’art. 1, comma 48, della L. n. 220 del 2010.
1.1 Si censura l’impugnata sentenza per aver erroneamente affermato che l’omessa o tardiva trasmissione all’ENEA dei dati contenuti nell’attestato di certificazione o qualificazione energetica e della scheda informativa di cui all’art. 4, comma 1 -bis , lettera b), del D.M. 19 febbraio 2007 comporta la decadenza dal diritto alla detrazione delle spese sostenute per la realizzazione di interventi di risparmio energetico su edifici (cd. ecobonus), riconosciuto dall’art. 1, commi 344 -347, della L. n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007).
1.2 Viene, al riguardo, dedotto che tale comunicazione si riduce a un adempimento puramente formale e che nessuna norma ricollega alla sua omissione o tardiva esecuzione la decadenza dal beneficio fiscale.
Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è denunciata la nullità dell’impugnata sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c..
2.1 Si rimprovera alla CGT -2 di aver omesso di pronunciare sul motivo di appello con il quale il contribuente aveva chiesto, in subordine, la disapplicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate nei suoi confronti dall’Ufficio.
Con il terzo mezzo, pure introdotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è prospettata la violazione dell’art. 36 del D. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132 c.p.c..
3.1 Per la denegata ipotesi in cui si ritenesse implicitamente respinto il motivo di appello sulle sanzioni, viene denunciata la nullità della sentenza «in parte qua» per difetto assoluto di motivazione.
Il primo motivo è fondato.
4.1 Con sentenza n. 7657/2024, pronunciata all’esito della pubblica udienza alla quale la causa era stata rimessa dall’ex Sesta Sezione Civile in ragione della particolare rilevanza della questione di diritto da risolvere (cfr. ordinanza interlocutoria n. 13044/2022), questa Corte ha statuito che, «in tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l’inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l’inoltro della comunicazione all’ENEA, ai sensi dell’art. 4 del D.M. del 19/02/2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione, decadenza che, in assenza di un’espressa previsione normativa, non è evincibile nemmeno da un’interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria, in considerazione delle finalità statistiche per le quali l’adempimento è prescritto» .
4.2 In tale decisione è stato posto in rilievo che, contrariamente a quanto in precedenza affermato nell’ordinanza n. 34151/2022 della soppressa Sesta Sezione Civile, una simile comminatoria non può desumersi dal tenore dell’art. 4 del D.M. 19 febbraio 2007: ciò in ragione del fatto che la locuzione «sono tenuti a trasmettere all’ENEA», ivi adoperata con riferimento ai soggetti che intendono avvalersi della detrazione delle spese per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del decreto medesimo, non è sufficiente a determinare un’ipotesi di decadenza, dovendo questa tassativamente evincersi quanto meno
in via d’interpretazione sistematica della normativa primaria e secondaria, avuto riguardo alla finalità per la quale l’adempimento è prescritto.
4.3 Si è pure sottolineato che, a differenza dell’ipotesi della mancata previa comunicazione al Centro Operativo di Pescara (COP) dell’Agenzia delle Entrate dell’inizio dei lavori di ristrutturazione del fabbricato, la quale trova nella norma primaria (art. 1, comma 3, della L. n. 449 del 1997) la fonte della previsione della decadenza in caso di violazione degli adempimenti previsti dalla successiva disposizione attuativa costituita dall’art. 4 del D.M. 18 febbraio 1998, n. 41, nella fattispecie in esame la natura perentoria del termine non può essere desunta né dalla specifica norma attuativa, né dalla lettura sistematica dell’istituto.
Sotto il primo profilo è stato posto in risalto che, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, l’art. 5, comma 4 -bis , del citato D.M. 19 febbraio 2007, inserito dall’art. 5, comma 1, lettera c), del D.M. 7 aprile 2008, consente al soggetto che sostiene la spesa di redigere e inviare la scheda informativa all’ENEA, omettendo l’attestato di qualificazione energetica per determinate tipologie di lavori.
4.4 Non si è poi mancato di puntualizzare che, se è pur vero che il menzionato art. 4 del D.M. 19 febbraio 2007 mira a dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 dell’art. 1 della L. n. 296 del 2006 in tema di interventi di riqualificazione energetica degli edifici, è nondimeno vero che la previsione della decadenza per l’omessa o tardiva comunicazione all’ENEA non può farsi discendere nemmeno dalla normativa primaria.
4.5 Quand’anche, infatti, si volesse fare riferimento, per effetto del rinvio operato dal comma 348 dell’art. 1 della L. n. 296 del 2006, alle disposizioni contenute nell’art. 1 della L. n. 449 del 1997 e nel regolamento attuativo emanato con D.M. 18 febbraio 1998, n. 41, tale rinvio dovrebbe comunque intendersi come fisso,
non essendo previsto dalla normativa anteriormente richiamata alcun onere di comunicazione all’ENEA, il quale trova per la prima volta ingresso nel D.M. 19 febbraio 2007, senza che neppure in seno alle successive modifiche dello stesso sia stata prevista un’espressa comminatoria di decadenza dal godimento della detrazione.
4.6 D’altro canto, mentre il controllo svolto dall’Amministrazione Finanziaria in vista del riconoscimento della spettanza dell’agevolazione fiscale deve avere ad oggetto la dimostrazione da parte del contribuente che le spese detratte siano state effettivamente sostenute per interventi preordinati al risparmio energetico, la comunicazione all’ENEA ha finalità essenzialmente statistiche, cioè di monitoraggio e di valutazione del detto risparmio.
Tale finalità è stata più puntualmente esplicitata, in sede di normativa di rango primario, dall’art. 16, comma 2 -bis , del D.L. n. 63 del 2013, convertito in L. n. 90 del 2013 (in materia di proroga delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici), con riferimento al quale la stessa Agenzia delle Entrate, attraverso la risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019, ha escluso che l’omessa o tardiva comunicazione potesse comportare il disconoscimento della detrazione.
4.7 Il percorso argomentativo surriportato è stato ribadito con l’ordinanza n. 19309/2024 (seguìta da Cass. n. 8019/2025), in cui si è inoltre precisato che:
-il D.M. 11 maggio 2018, prevedente poteri di verifica e controllo in capo all’ENEA, costituisce norma sopravvenuta alle disposizioni vigenti «ratione temporis» , essendo stato introdotto in attuazione dell’art. 14, comma 2 -quinquies , del D.L. n. 63 del 2013, convertito in L. n. 90 del 2013, inserito dall’art. 1, comma 2, lettera a), n. 3), della L. n. 232 del 2016 a decorrere dal 1° gennaio 2017, come poi sostituito dall’art. 4 -bis , comma 1, lettera b), del D.L. n. 50 del
2017, convertito in L. n. 96 del 2017, e infine modificato dall’art. 1, comma 3, lettera a), n. 8), della L. n. 205 del 2017 a far data dal 1° gennaio 2018.
-il comma 3 -bis dello stesso art. 14 del menzionato D.L. n. 63, introdotto dalla legge di conversione, stabilisce che: «Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a sèguito della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) elabora le informazioni contenute nelle richieste di detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’àmbito delle rispettive competenze territoriali. Nell’àmbito di tale attività, l’ENEA predispone il costante aggiornamento del sistema di reportistica multi -anno delle dichiarazioni ai fini della detrazione fiscale di cui all’articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già attivo e assicura, su richiesta, il necessario supporto tecnico alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano».
4.8 Nella stessa ordinanza è stato altresì rimarcato che:
-non è configurabile un contrasto fra la sentenza n. 7657/2024 e la precedente ordinanza n. 34151/2022 dell’ex Sesta Sezione Civile, in quanto la prima decisione, assunta in pubblica udienza, ha preso in considerazione la seconda e l’ha espressamente confutata;
-per contro, l’ordinanza n. 15178/2024, uniformatasi a Cass n. 34151/2022, non si è confrontata con la predetta Cass. n. 7657/2024;
-il principio enunciato da quest’ultima pronuncia non confligge con la ricostruzione operata dalle sentenze delle Sezioni Unite, con nn. 34419 e 34452/2023, che in tema di decadenza dal potere accertativo ha attribuito rilievo alla distinzione fra crediti
inesistenti e crediti non spettanti. Invero, in tali arresti, procedendo alla ricognizione della giurisprudenza formatasi nella materia trattata, il massimo organo nomofilattico si è limitato a richiamare l’ipotesi della mancata comunicazione all’ENEA fra le fattispecie di crediti ritenuti inesistenti a causa dell’inadempimento a un obbligo di «facere» o «non facere» . Ciò, tuttavia, non consente di ritenere che la questione abbia formato oggetto di esplicita decisione sul punto.
4.9 Alla stregua del surriferito insegnamento di legittimità, al quale in questa sede si intende dare sèguito, appare erronea la decisione adottata dalla CGT -2, avendo essa fatto ritenuto che la comunicazione all’ENEA integri un «elemento costitutivo della fattispecie che consente all’interessato di usufruire delle agevolazioni fiscali richieste» .
Il secondo e il terzo motivo rimangono assorbiti dall’accoglimento del primo.
Per quanto precede, va disposta la cassazione dell’impugnata sentenza.
6.1 Poiché non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto -emergendo dallo stesso controricorso dell’Agenzia delle Entrate (pag. 2, righi 4 -7) che l’indetraibilità delle spese di riqualificazione energetica era stata contestata dall’Ufficio esclusivamente in ragione del mancato invio della comunicazione all’ENEA nel termine prescritto -, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi degli artt. 384, comma 2, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, con l’accoglimento dell’originario ricorso del COGNOME e il conseguente annullamento della cartella esattoriale emessa per il recupero della detrazione d’imposta relativa alle spese di riqualificazione energetica.
Dal momento che l’indirizzo giurisprudenziale di legittimità favorevole al contribuente si è consolidato solo dopo la proposizione del presente ricorso per cassazione, le spese
dell’intero processo vanno totalmente compensate fra le parti costituite e dichiarate irripetibili nei confronti dell’intimata ADER.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la gravata sentenza e, decidendo la causa nel merito, annulla l’impugnata cartella di pagamento; compensa totalmente fra le parti costituite le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione