Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15210 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15210 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6848/2024 R.G. proposto da
AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso il suo studio professionale, difeso da sé medesimo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 86 c.p.c.
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALE Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-controricorrente- nonché nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore
-intimata- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL LAZIO n. 4425/2022 depositata il 12 ottobre 2022
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 aprile 2025 dal Consigliere COGNOME NOME
FATTI DI CAUSA
A sèguito di controllo formale ex art. 36 -ter del D.P .R. n. 600 del 1973 RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi ai fini RAGIONE_SOCIALE‘IRPEF presentata dall’AVV_NOTAIO per l’anno 2014, conclusosi con il disconoscimento RAGIONE_SOCIALEa detraibilità RAGIONE_SOCIALE spese dallo stesso sostenute per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, la Direzione Provinciale III di Roma RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE procedeva all’iscrizione a ruolo RAGIONE_SOCIALEa maggiore imposta risultata dovuta, con l’aggiunta degli interessi e RAGIONE_SOCIALE sanzioni.
Indi, l’RAGIONE_SOCIALE notificava al prefato contribuente la susseguente cartella di pagamento.
Il COGNOME impugnava tale cartella dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma.
Il giudice adìto, pronunciando nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALE‘ente impositore e RAGIONE_SOCIALE‘agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione, annullava l’atto impugnato.
La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla Commissione Tributaria di secondo grado del Lazio, la quale, con sentenza n. 4425/2022 del 12 ottobre 2022, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione Finanziaria, respingeva l’originario ricorso RAGIONE_SOCIALEa parte privata.
Rilevava il collegio regionale che l’omessa comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE) dei dati e RAGIONE_SOCIALE informazioni di cui all’art. 4, comma 1 -bis , lettera b), del D.M. 19 febbraio 2007 aveva determinato un «vizio del procedimento che si riverbera (va) sulla legittimità finale come accertata in sede di verifica degli adempimenti assolti» , trattandosi di «elemento costitutivo RAGIONE_SOCIALEa fattispecie che consent (iva) all’interessato di usufruire RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali richieste» .
Contro questa sentenza il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La litisconsorte RAGIONE_SOCIALE è invece rimasta intimata.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 c.p.c..
Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, RAGIONE_SOCIALE stesso articolo il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono lamentate la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 139, RAGIONE_SOCIALEa L. n. 147 del 2013, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 345, RAGIONE_SOCIALEa L. n. 296 del 2006 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 48, RAGIONE_SOCIALEa L. n. 220 del 2010.
1.1 Si censura l’impugnata sentenza per aver erroneamente affermato che l’omessa o tardiva trasmissione all’RAGIONE_SOCIALE dei dati contenuti nell’attestato di certificazione o qualificazione energetica e RAGIONE_SOCIALEa scheda informativa di cui all’art. 4, comma 1 -bis , lettera b), del D.M. 19 febbraio 2007 comporta la decadenza dal diritto alla detrazione RAGIONE_SOCIALE spese sostenute per la realizzazione di interventi di risparmio energetico su edifici (cd. ecobonus), riconosciuto dall’art. 1, commi 344 -347, RAGIONE_SOCIALEa L. n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007).
1.2 Viene, al riguardo, dedotto che tale comunicazione si riduce a un adempimento puramente formale e che nessuna norma ricollega alla sua omissione o tardiva esecuzione la decadenza dal beneficio fiscale.
Con il secondo motivo, proposto a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è denunciata la nullità RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c..
2.1 Si rimprovera alla CGT -2 di aver omesso di pronunciare sul motivo di appello con il quale il contribuente aveva chiesto, in subordine, la disapplicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative pecuniarie irrogate nei suoi confronti dall’Ufficio.
Con il terzo mezzo, pure introdotto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è prospettata la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 del D. Lgs. n. 546 del 1992 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 c.p.c..
3.1 Per la denegata ipotesi in cui si ritenesse implicitamente respinto il motivo di appello sulle sanzioni, viene denunciata la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza «in parte qua» per difetto assoluto di motivazione.
Il primo motivo è fondato.
4.1 Con sentenza n. 7657/2024, pronunciata all’esito RAGIONE_SOCIALEa pubblica udienza alla quale la causa era stata rimessa dall’ex Sesta Sezione Civile in ragione RAGIONE_SOCIALEa particolare rilevanza RAGIONE_SOCIALEa questione di diritto da risolvere (cfr. ordinanza interlocutoria n. 13044/2022), questa Corte ha statuito che, «in tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l’inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l’inoltro RAGIONE_SOCIALEa comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del D.M. del 19/02/2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento RAGIONE_SOCIALEa detrazione, decadenza che, in assenza di un’espressa previsione normativa, non è evincibile nemmeno da un’interpretazione sistematica RAGIONE_SOCIALEa disciplina primaria e secondaria, in considerazione RAGIONE_SOCIALE finalità statistiche per le quali l’adempimento è prescritto» .
4.2 In tale decisione è stato posto in rilievo che, contrariamente a quanto in precedenza affermato nell’ordinanza n. 34151/2022 RAGIONE_SOCIALEa soppressa Sesta Sezione Civile, una simile comminatoria non può desumersi dal tenore RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del D.M. 19 febbraio 2007: ciò in ragione del fatto che la locuzione «sono tenuti a trasmettere all’RAGIONE_SOCIALE», ivi adoperata con riferimento ai soggetti che intendono avvalersi RAGIONE_SOCIALEa detrazione RAGIONE_SOCIALE spese per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del decreto medesimo, non è sufficiente a determinare un’ipotesi di decadenza, dovendo questa tassativamente evincersi quanto meno
in via d’interpretazione sistematica RAGIONE_SOCIALEa normativa primaria e secondaria, avuto riguardo alla finalità per la quale l’adempimento è prescritto.
4.3 Si è pure sottolineato che, a differenza RAGIONE_SOCIALE‘ipotesi RAGIONE_SOCIALEa mancata previa comunicazione al RAGIONE_SOCIALE Pescara (COPRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘inizio dei lavori di ristrutturazione del fabbricato, la quale trova nella norma primaria (art. 1, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa L. n. 449 del 1997) la fonte RAGIONE_SOCIALEa previsione RAGIONE_SOCIALEa decadenza in caso di violazione degli adempimenti previsti dalla successiva disposizione attuativa costituita dall’art. 4 del D.M. 18 febbraio 1998, n. 41, nella fattispecie in esame la natura perentoria del termine non può essere desunta né dalla specifica norma attuativa, né dalla lettura sistematica RAGIONE_SOCIALE‘istituto.
Sotto il primo profilo è stato posto in risalto che, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, l’art. 5, comma 4 -bis , del citato D.M. 19 febbraio 2007, inserito dall’art. 5, comma 1, lettera c), del D.M. 7 aprile 2008, consente al soggetto che sostiene la spesa di redigere e inviare la scheda informativa all’RAGIONE_SOCIALE, omettendo l’attestato di qualificazione energetica per determinate tipologie di lavori.
4.4 Non si è poi mancato di puntualizzare che, se è pur vero che il menzionato art. 4 del D.M. 19 febbraio 2007 mira a dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 296 del 2006 in tema di interventi di riqualificazione energetica degli edifici, è nondimeno vero che la previsione RAGIONE_SOCIALEa decadenza per l’omessa o tardiva comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE non può farsi discendere nemmeno dalla normativa primaria.
4.5 Quand’anche, infatti, si volesse fare riferimento, per effetto del rinvio operato dal comma 348 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 296 del 2006, alle disposizioni contenute nell’art. 1 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 449 del 1997 e nel regolamento attuativo emanato con D.M. 18 febbraio 1998, n. 41, tale rinvio dovrebbe comunque intendersi come fisso,
non essendo previsto dalla normativa anteriormente richiamata alcun onere di comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE, il quale trova per la prima volta ingresso nel D.M. 19 febbraio 2007, senza che neppure in seno alle successive modifiche RAGIONE_SOCIALE stesso sia stata prevista un’espressa comminatoria di decadenza dal godimento RAGIONE_SOCIALEa detrazione.
4.6 D’altro canto, mentre il controllo svolto dall’Amministrazione Finanziaria in vista del riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa spettanza RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione fiscale deve avere ad oggetto la dimostrazione da parte del contribuente che le spese detratte siano state effettivamente sostenute per interventi preordinati al risparmio energetico, la comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE ha finalità essenzialmente statistiche, cioè di monitoraggio e di valutazione del detto risparmio.
Tale finalità è stata più puntualmente esplicitata, in sede di normativa di rango primario, dall’art. 16, comma 2 -bis , del D.L. n. 63 del 2013, convertito in L. n. 90 del 2013 (in materia di proroga RAGIONE_SOCIALE detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici), con riferimento al quale la stessa RAGIONE_SOCIALE, attraverso la risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019, ha escluso che l’omessa o tardiva comunicazione potesse comportare il disconoscimento RAGIONE_SOCIALEa detrazione.
4.7 Il percorso argomentativo surriportato è stato ribadito con l’ordinanza n. 19309/2024 (seguìta da Cass. n. 8019/2025), in cui si è inoltre precisato che:
-il D.M. 11 maggio 2018, prevedente poteri di verifica e controllo in capo all’RAGIONE_SOCIALE, costituisce norma sopravvenuta alle disposizioni vigenti «ratione temporis» , essendo stato introdotto in attuazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, comma 2 -quinquies , del D.L. n. 63 del 2013, convertito in L. n. 90 del 2013, inserito dall’art. 1, comma 2, lettera a), n. 3), RAGIONE_SOCIALEa L. n. 232 del 2016 a decorrere dal 1° gennaio 2017, come poi sostituito dall’art. 4 -bis , comma 1, lettera b), del D.L. n. 50 del
2017, convertito in L. n. 96 del 2017, e infine modificato dall’art. 1, comma 3, lettera a), n. 8), RAGIONE_SOCIALEa L. n. 205 del 2017 a far data dal 1° gennaio 2018.
-il comma 3 -bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 14 del menzionato D.L. n. 63, introdotto dalla legge di conversione, stabilisce che: «Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a sèguito RAGIONE_SOCIALEa realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, l’RAGIONE_SOCIALE elabora le informazioni contenute nelle richieste di detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al RAGIONE_SOCIALE, al RAGIONE_SOCIALE, alle RAGIONE_SOCIALE alle RAGIONE_SOCIALE, nell’àmbito RAGIONE_SOCIALE rispettive competenze territoriali. Nell’àmbito di tale attività, l’RAGIONE_SOCIALE predispone il costante aggiornamento del sistema di reportistica multi -anno RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni ai fini RAGIONE_SOCIALEa detrazione fiscale di cui all’articolo 1, comma 349, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 2006, n. 296, già attivo e assicura, su richiesta, il necessario supporto tecnico alle RAGIONE_SOCIALE e alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE».
4.8 Nella stessa ordinanza è stato altresì rimarcato che:
-non è configurabile un contrasto fra la sentenza n. 7657/2024 e la precedente ordinanza n. 34151/2022 RAGIONE_SOCIALE‘ex Sesta Sezione Civile, in quanto la prima decisione, assunta in pubblica udienza, ha preso in considerazione la seconda e l’ha espressamente confutata;
-per contro, l’ordinanza n. 15178/2024, uniformatasi a Cass n. 34151/2022, non si è confrontata con la predetta Cass. n. 7657/2024;
-il principio enunciato da quest’ultima pronuncia non confligge con la ricostruzione operata dalle sentenze RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite, con nn. 34419 e 34452/2023, che in tema di decadenza dal potere accertativo ha attribuito rilievo alla distinzione fra crediti
inesistenti e crediti non spettanti. Invero, in tali arresti, procedendo alla ricognizione RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza formatasi nella materia trattata, il massimo organo nomofilattico si è limitato a richiamare l’ipotesi RAGIONE_SOCIALEa mancata comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE fra le fattispecie di crediti ritenuti inesistenti a causa RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento a un obbligo di «facere» o «non facere» . Ciò, tuttavia, non consente di ritenere che la questione abbia formato oggetto di esplicita decisione sul punto.
4.9 Alla stregua del surriferito insegnamento di legittimità, al quale in questa sede si intende dare sèguito, appare erronea la decisione adottata dalla CGT -2, avendo essa fatto ritenuto che la comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE integri un «elemento costitutivo RAGIONE_SOCIALEa fattispecie che consente all’interessato di usufruire RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali richieste» .
Il secondo e il terzo motivo rimangono assorbiti dall’accoglimento del primo.
Per quanto precede, va disposta la cassazione RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza.
6.1 Poiché non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto -emergendo dallo stesso controricorso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (pag. 2, righi 4 -7) che l’indetraibilità RAGIONE_SOCIALE spese di riqualificazione energetica era stata contestata dall’Ufficio esclusivamente in ragione del mancato invio RAGIONE_SOCIALEa comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE nel termine prescritto -, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi degli artt. 384, comma 2, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, con l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘originario ricorso del COGNOME e il conseguente annullamento RAGIONE_SOCIALEa cartella esattoriale emessa per il recupero RAGIONE_SOCIALEa detrazione d’imposta relativa alle spese di riqualificazione energetica.
Dal momento che l’indirizzo giurisprudenziale di legittimità favorevole al contribuente si è consolidato solo dopo la proposizione del presente ricorso per cassazione, le spese
RAGIONE_SOCIALE‘intero processo vanno totalmente compensate fra le parti costituite e dichiarate irripetibili nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘intimata RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la gravata sentenza e, decidendo la causa nel merito, annulla l’impugnata cartella di pagamento; compensa totalmente fra le parti costituite le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione