Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15207 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15207 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 07/06/2025
Irpef -detrazione spese interventi risparmio energetico comunicazione ENEA decadenza
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12623/2018 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME in forza di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso l’avv. NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis ;
-controricorrente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 6377/2017, depositata in data 09/11/2017, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2025 dal relatore consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME per ciò che in questo giudizio rileva, impugnava la cartella di pagamento, emessa ex art. 36ter d.P.R. n. 600 del 1973, con cui erano recuperate le spese, indicate nella dichiarazione per il periodo d’imposta 2010, per interventi finalizzati al risparmio energetico, ai sensi dall’art. 1, commi 344 e seguenti, della l. n. 296 del 2006.
La Commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso.
Avverso tale decisione proponeva appello l’ufficio , avanti la Commissione tributaria regionale del Lazio, che lo accoglieva. In particolare, i giudici di appello ritenevano indispensabile la comunicazione all’ENEA entro il termine di 90 giorni come previsto dall ‘art. 4 , comma 1, lett. b d.m. Ministero dell’Economia del 19 febbraio 2007, poiché la comunicazione è funzionale a far sì che l’ENEA possa riscontrare la sussistenza dei requisiti di ordine tecnico e possa svolgere la propria azione di monitoraggio; evidenziava come non trovasse inoltre applicazione il principio del favor rei , applicato dalla CTP.
Contro tale decisione propone ricorso per cassazione il contribuente in base a due motivi.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza del 4/04/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso , proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione
dell’art. 1, comma 344 e ss. della l. n. 296 del 2006 , del d.m. 19 febbraio 2007 e dell’art. 11 d.lgs. n. 471/1997.
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 d.lgs. n. 472/1997 e del principio di legalità delle sanzioni amministrative tributarie
Non può essere accolta la richiesta di trattazione in pubblica udienza o di rimessione alle Sezioni Unite, formulata dall ‘Agenzia delle entrate nella memoria, ben potendo il collegio giudicante escludere la ricorrenza dei relativi presupposti, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare al caso di specie (Cass., Sez. U., 5/06/2018, n. 14437), ed allorquando non si verta in tema di decisioni aventi rilevanza nomofilattica, idonee a rivestire efficacia di precedente, orientando, con motivazione avente anche funzione extra processuale, il successivo percorso della giurisprudenza (Cass., Sez. U., 23/04/2020, n. 8093; Cass. 21/01/2022, n. 2047; Cass. 13/01/2021, n. 392; Cass. 20/11/2020, n. 26480), il che è quanto avviene nel caso di specie, alla luce delle successive considerazioni.
La questione di diritto risulta infatti già compiutamente esaminata da Cass. 21/03/2024, n. 7657, di cui si invoca il superamento; trattasi di arresto già reso all’esito di udienza pubblica cui il giudizio era stato rimesso dalla sesta sezione con ordinanza interlocutoria n. 13044 del 26/04/2022, proprio sul presupposto della particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte doveva pronunciare.
In tale decisione si è affermato il principio di diritto per cui in tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l’inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l’inoltro della comunicazione all’ENEA, ai sensi dell’art. 4 del d.m. del 19 febbraio 2007, non costituisce causa di decadenza dal
godimento della detrazione che, in assenza di una espressa previsione normativa, non è evincibile nemmeno da una interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria in considerazione delle finalità statistiche per le quali l’adempimento è prescritto.
L’arresto nomofilattico della sentenza n. 7657/2024 è stato già seguito inoltre da Cass. 12/07/2024, n. 19309 e da Cass. 26/03/2025, n. 8019 , specificamente per l’omessa comunicazione . Deve pertanto ritenersi superato l’originario precedente di Cass. 21/11/2022, n. 34151, proprio della sesta sezione (seguita invero di recente da Cass. 30/05/2024, n. 15178, che però non si confronta espressamente con la sopravvenuta Cass. n. 7657/2024), in quanto tale orientamento è stato espressamente preso in considerazione dalla sentenza e disatteso.
Non appare infine rilevante il riferimento a Cass., Sez. U., 11/12/2023, nn. 34419 e 34452, decisioni emesse dal massimo organo nomofilattico e relative alla questione della rilevanza della differenza tra crediti inesistenti e crediti non spettanti ai fini della decadenza dal potere accertativo, ove si è affermato il principio di diritto per cui In tema di compensazione di crediti o eccedenze d’imposta da parte del contribuente, all’azione di accertamento dell’erario si applica il più lungo termine di otto anni, di cui all’art. 27, comma 16, d.l. n. 185 del 2008, quando il credito utilizzato è inesistente, condizione che si realizza – alla luce anche dell’art. 13, comma 5, terzo periodo, d.lgs. n. 471 del 1997, come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015 -allorché ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a) il credito, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo; b) l’inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36bis e 36ter d.P.R. n. 600 del 1973 e all’art. 54bis d.P.R. n. 633 del 1972; ove sussista il primo
requisito ma l’inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano i termini ordinari per l’attività di accertamento .
In tali decisioni la Corte, procedendo alla ricognizione, sulla base della giurisprudenza allora edita, delle ipotesi di crediti inesistenti per mancato adempimento ad un obbligo di facere o non facere ha espressamente richiamato l’ipotesi in questione, come interpretata dalla predetta Cass. 21/11/2022, n. 34151, ma ciò non consente di ritenere che la questione sia oggetto di esplicita decisione sul punto.
3.1. Nel dare quindi ulteriore continuità a Cass. n. 7657/2024, ne vanno ribadite le argomentazioni salienti.
La Corte ha infatti evidenziato che, diversamente da quanto affermato nel richiamato precedente di sesta sezione, la comminatoria di decadenza non possa desumersi dal tenore dell’art. 4 del d.m. 19 febbraio 2007; ciò in ragione del fatto che di per sé l’espressione ivi adoperata, secondo cui i soggetti che intendono avvalersi della detrazione (in questa sede ai fini IRPEF) relativa alle spese per gli interventi di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del decreto medesimo, cioè di riqualificazione energetica degli edifici, sono tenuti a trasmettere all’ENEA i dati relativi ai lavori eseguiti, senza che alcuna espressa decadenza sia stata stabilita da detta norma, non è sufficiente a determinare un’ipotesi di decadenza, che deve tassativamente evincersi quanto meno in via d’interpretazione sistematica della normativa primaria e secondaria in ragione della finalità per la quale l’adempimento è prescritto.
Orbene, diversamente da quanto invece riferibile all ‘ ipotesi della mancata previa comunicazione al COP dell’Agenzia delle entrate dell’inizio dei lavori di ristrutturazione del fabbricato – che trova nella norma primaria (art. 1, comma 3, della l. n. 449/1997) la fonte della
previsione della decadenza in caso di violazione degli adempimenti previsti dalla successiva disposizione attuativa dell’art. 4 del d.m. n. 41/1998 – la natura perentoria del termine, a pena di decadenza dal godimento dell’agevolazione, non può essere, nella fattispecie in esame, desunta né dalla specifica norma attuativa, tenuto conto anche del successivo art. 5, comma 4bis, del d.m. 19 febbraio 2007, come inserito dall’art. 5, comma 1, lett. c) del d.m. 7 aprile 2008, che consente, proprio a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, oggetto del presente giudizio, al soggetto che sostiene la spesa la possibilità di redigere ed inviare all’ENEA la scheda informativa dei lavori, omettendo l’attestato di qualificazione energetica per determinate tipologie di lavori, né dalla lettura sistematica dell’istituto.
Se è vero che il menzionato art. 4 del d.m. 19 febbraio 2007 è reso in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 dell’art. 1 della l. n. 296/2006, e quindi con riferimento, per quanto qui rileva, agli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, la previsione della decadenza per l’omessa o tardiva comunicazione all’ENEA non può farsi discendere neppure dalla normativa primaria. Seppure, infatti, volesse farsi riferimento, per effetto del rinvio del comma 348 dell’art. 1 della l. n. 296/2006 alle previsioni di cui all’art. 1 della l. n. 449/1997 ed al successivo d.m. 18 febbraio 1998, n. 41 e successive modificazioni, si è già ritenuto che il rinvio debba intendersi come rinvio fisso, non essendo prevista dalla normativa anteriormente richiamata alcun onere di comunicazione all’ENEA, che trova per la prima volta ingresso nel successivo d.m. 19 febbraio 2007, come di seguito modificato, senza che neppure in seno alle successive modifiche dello stesso sia stata prevista un’espressa comminatoria di decadenza dal godimento della detrazione.
Inoltre, mentre il controllo dell’Amministrazione finanziaria, ai fini del riconoscimento della spettanza della detrazione deve riguardare la dimostrazione da parte del contribuente che le spese detratte siano state effettivamente sostenute in relazione ad interventi finalizzati al risparmio energetico (e, va ricordato, nella fattispecie in esame non vi sono contestazioni sui presupposti della detrazione, tra cui la comunicazione dell’inizio dei lavori atta a consentire ogni controllo demandato all’Agenzia delle entrate), la comunicazione all’ENEA ha finalità essenzialmente statistiche, cioè di monitoraggio e di valutazione di detto risparmio energetico.
Il d.m. 11 maggio 2018 infatti, che prevede poteri di verifica e controllo in capo all’ENEA, è stato introdotto per dare attuazione alla previsione dell’art. 14, comma 2 -quinquies , del d.l. 4/06/2013, conv. in l. n. 4/08/2013, n. 90, comma inserito dall’art. 1, comma 2, lett. a), n. 3), l. 11/12/2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017, sostituito dall’art. 4bis , comma 1, lett. b), d.l. 24/04/2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla l. 21/06/2017, n. 96, e, successivamente, così modificato dall’art. 1, comma 3, lett. a), n. 8), l. 27/12/2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018, e quindi costituisce norma sopravvenuta alle disposizioni vigenti ratione temporis .
L’originario comma 3 -bis , introdotto dalla legge di conversione, prevedeva che Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) elabora le informazioni contenute nelle richieste di detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali. Nell’ambito di tale attività, l’ENEA predispone il costante aggiornamento del sistema di reportistica multi-anno delle dichiarazioni ai fini della detrazione fiscale di cui all’articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già attivo e assicura, su richiesta, il necessario supporto tecnico alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano .
L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo.
Concludendo, va accolto il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame, cui si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2025.