Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15205 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15205 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 07/06/2025
Irpef -detrazione spese interventi risparmio energetico comunicazione RAGIONE_SOCIALE decadenza
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30472/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende ope legis ;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, difeso da se medesimo, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso l’AVV_NOTAIO;
-controricorrente – per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Puglia n. 1330/2021, depositata in data 26/04/2021, non notificata;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2025 dal relatore consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, per ciò che in questo giudizio rileva, impugnava la cartella di pagamento, emessa ex art. 36ter d.P.R. n. 600 del 1973, con cui erano recuperate le spese, indicate nella dichiarazione per il periodo d’imposta 2010, per interventi finalizzati al risparmio energetico, ai sensi dall’art. 1, commi 344 e seguenti, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 296 del 2006.
La Commissione tributaria provinciale di Taranto accoglieva il ricorso sul punto.
Avverso tale decisione proponeva appello il contribuente in via principale e l’ufficio in via incidentale, avanti la Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Puglia, che rigettava l’appello erariale . In particolare, i giudici evidenziavano la infondatezza RAGIONE_SOCIALEa tesi erariale RAGIONE_SOCIALEa natura decadenziale RAGIONE_SOCIALEa previsione RAGIONE_SOCIALEa comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE.
Contro tale decisione propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, in base a un motivo, illustrato da successiva memoria con istanza di rimessione alle Sezioni Unite.
Il contribuente resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza del 4/04/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico m otivo di ricorso , proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del d.m. 19 febbraio 2007 emesso in attuazione RAGIONE_SOCIALEa legge n. 296/2006; premessa infatti la irrilevanza del riferimento RAGIONE_SOCIALEa CTR alla risoluzione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Entrate n. 46E del 18/04/2019, attinente a diversa agevolazione, si evidenzia che la comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE è obbligatoria per godere RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione in esame, come
confermato dall’art. 2, comma 1, d.l. n. 16 del 2012 in tema di remissio in bonis.
Non può essere accolta la richiesta di trattazione in pubblica udienza o di rimessione alle Sezioni Unite, formulata dall’RAGIONE_SOCIALE nella memoria, ben potendo il collegio giudicante escludere la ricorrenza dei relativi presupposti, in ragione dei principi di diritto da applicare al caso di specie (Cass., Sez. U., 5/06/2018, n. 14437), ed allorquando non si verta in tema di decisioni aventi rilevanza nomofilattica, idonee a rivestire efficacia di precedente, orientando, con motivazione avente anche funzione extra processuale, il successivo percorso RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza (Cass., Sez. U., 23/04/2020, n. 8093; Cass. 21/01/2022, n. 2047; Cass. 13/01/2021, n. 392; Cass. 20/11/2020, n. 26480), il che è quanto avviene nel caso di specie, alla luce RAGIONE_SOCIALE successive considerazioni.
La questione di diritto posta a fondamento del ricorso risulta infatti già compiutamente esaminata da Cass. 21/03/2024, n. 7657, di cui si invoca il superamento; trattasi di arresto già reso all’esito di udienza pubblica cui il giudizio era stato rimesso dalla sesta sezione con ordinanza interlocutoria n. 13044 del 26/04/2022, proprio sul presupposto RAGIONE_SOCIALEa particolare rilevanza RAGIONE_SOCIALEa questione di diritto sulla quale la Corte doveva pronunciare.
In tale decisione si è affermato il principio di diritto per cui in tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l’inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l’inoltro RAGIONE_SOCIALEa comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del d.m. del 19 febbraio 2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento RAGIONE_SOCIALEa detrazione che, in assenza di una espressa previsione normativa, non è evincibile nemmeno da una interpretazione sistematica RAGIONE_SOCIALEa disciplina primaria e secondaria in considerazione RAGIONE_SOCIALE finalità statistiche per le quali l’adempimento è prescritto.
L’arresto nomofilattico RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 7657/2024 è stato già seguito inoltre da Cass. 12/07/2024, n. 19309 e da Cass. 26/03/2025, n. 8019, specificamente per l’omessa comunicazione.
Deve pertanto ritenersi superato l’originario precedente di Cass. 21/11/2022, n. 34151, proprio RAGIONE_SOCIALEa sesta sezione (seguita invero di recente da Cass. 30/05/2024, n. 15178, che però non si confronta espressamente con la sopravvenuta Cass. n. 7657/2024), in quanto tale orientamento è stato espressamente preso in considerazione dalla sentenza e disatteso.
Non appare infine pertinente il riferimento a Cass., Sez. U., 11/12/2023, nn. 34419 e 34452, decisioni emesse dal massimo organo nomofilattico e relative alla questione RAGIONE_SOCIALEa rilevanza RAGIONE_SOCIALEa differenza tra crediti inesistenti e crediti non spettanti ai fini RAGIONE_SOCIALEa decadenza dal potere accertativo, ove si è affermato il principio di diritto per cui In tema di compensazione di crediti o eccedenze d’imposta da parte del contribuente, all’azione di accertamento RAGIONE_SOCIALE‘erario si applica il più lungo termine di otto anni, di cui all’art. 27, comma 16, d.l. n. 185 del 2008, quando il credito utilizzato è inesistente, condizione che si realizza – alla luce anche RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 5, terzo periodo, d.lgs. n. 471 del 1997, come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015 -allorché ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a) il credito, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo; b) l’inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36bis e 36ter d.P.R. n. 600 del 1973 e all’art. 54bis d.P.R. n. 633 del 1972; ove sussista il primo requisito ma l’inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano i termini ordinari per l’attività di accertamento .
In tali decisioni la Corte, procedendo alla ricognizione, sulla base RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza allora edita, RAGIONE_SOCIALE ipotesi di crediti inesistenti per mancato adempimento ad un obbligo di facere o non facere ha espressamente richiamato l’ipotesi in questione, come interpretata dalla predetta Cass. 21/11/2022, n. 34151, ma ciò non consente di ritenere che la questione sia oggetto di esplicita decisione sul punto.
3.1. Nel dare quindi ulteriore continuità a Cass. n. 7657/2024, ne vanno ribadite le argomentazioni salienti.
La Corte ha infatti evidenziato che, diversamente da quanto affermato nel richiamato precedente di sesta sezione, la comminatoria di decadenza non possa desumersi dal tenore RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del d.m. 19 febbraio 2007; ciò in ragione del fatto che di per sé l’espressione ivi adoperata, secondo cui i soggetti che intendono avvalersi RAGIONE_SOCIALEa detrazione (in questa sede ai fini IRPEF) relativa alle spese per gli interventi di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del decreto medesimo, cioè di riqualificazione energetica degli edifici, sono tenuti a trasmettere all’RAGIONE_SOCIALE i dati relativi ai lavori eseguiti, senza che alcuna espressa decadenza sia stata stabilita da detta norma, non è sufficiente a determinare un’ipotesi di decadenza, che deve tassativamente evincersi quanto meno in via d’interpretazione sistematica RAGIONE_SOCIALEa normativa primaria e secondaria in ragione RAGIONE_SOCIALEa finalità per la quale l’adempimento è prescritto.
Orbene, diversamente da quanto invece riferibile all ‘ ipotesi RAGIONE_SOCIALEa mancata previa comunicazione al COP RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘inizio dei lavori di ristrutturazione del fabbricato – che trova nella norma primaria (art. 1, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 449/1997) la fonte RAGIONE_SOCIALEa previsione RAGIONE_SOCIALEa decadenza in caso di violazione degli adempimenti previsti dalla successiva disposizione attuativa RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del d.m. n. 41/1998 – la natura perentoria del termine, a pena di decadenza dal godimento RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione, non può essere, nella fattispecie in
esame, desunta né dalla specifica norma attuativa, tenuto conto anche del successivo art. 5, comma 4bis, del d.m. 19 febbraio 2007, come inserito dall’art. 5, comma 1, lett. c) del d.m. 7 aprile 2008, che consente, proprio a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, oggetto del presente giudizio, al soggetto che sostiene la spesa la possibilità di redigere ed inviare all’RAGIONE_SOCIALE la scheda informativa dei lavori, omettendo l’attestato di qualificazione energetica per determinate tipologie di lavori, né dalla lettura sistematica RAGIONE_SOCIALE‘istituto.
Se è vero che il menzionato art. 4 del d.m. 19 febbraio 2007 è reso in attuazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 296/2006, e quindi con riferimento, per quanto qui rileva, agli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, la previsione RAGIONE_SOCIALEa decadenza per l’omessa o tardiva comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE non può farsi discendere neppure dalla normativa primaria. Seppure, infatti, volesse farsi riferimento, per effetto del rinvio del comma 348 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 296/2006 alle previsioni di cui all’art. 1 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 449/1997 ed al successivo d.m. 18 febbraio 1998, n. 41 e successive modificazioni, si è già ritenuto che il rinvio debba intendersi come rinvio fisso, non essendo prevista dalla normativa anteriormente richiamata alcun onere di comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE, che trova per la prima volta ingresso nel successivo d.m. 19 febbraio 2007, come di seguito modificato, senza che neppure in seno alle successive modifiche RAGIONE_SOCIALEo stesso sia stata prevista un’espressa comminatoria di decadenza dal godimento RAGIONE_SOCIALEa detrazione.
Inoltre, mentre il controllo RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione finanziaria, ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa spettanza RAGIONE_SOCIALEa detrazione deve riguardare la dimostrazione da parte del contribuente che le spese detratte siano state effettivamente sostenute in relazione ad interventi finalizzati al risparmio energetico (e, va ricordato, nella fattispecie in esame non vi
sono contestazioni sui presupposti RAGIONE_SOCIALEa detrazione, tra cui la comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘inizio dei lavori atta a consentire ogni controllo demandato all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), la comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE ha finalità essenzialmente statistiche, cioè di monitoraggio e di valutazione di detto risparmio energetico.
Il d.m. 11 maggio 2018 infatti, che prevede poteri di verifica e controllo in capo all’RAGIONE_SOCIALE, è stato introdotto per dare attuazione alla previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, comma 2 -quinquies , del d.l. 4/06/2013, conv. in l. n. 4/08/2013, n. 90, comma inserito dall’art. 1, comma 2, lett. a), n. 3), l. 11/12/2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017, sostituito dall’art. 4bis , comma 1, lett. b), d.l. 24/04/2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla l. 21/06/2017, n. 96, e, successivamente, così modificato dall’art. 1, comma 3, lett. a), n. 8), l. 27/12/2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018, e quindi costituisce norma sopravvenuta alle disposizioni vigenti ratione temporis .
L’originario comma 3 -bis , introdotto dalla legge di conversione, prevedeva che Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito RAGIONE_SOCIALEa realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, l’RAGIONE_SOCIALE elabora le informazioni contenute nelle richieste di detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, al RAGIONE_SOCIALE, alle regioni e alle RAGIONE_SOCIALE, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE rispettive competenze territoriali. Nell’ambito di tale attività, l’RAGIONE_SOCIALE predispone il costante aggiornamento del sistema di reportistica multi-anno RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni ai fini RAGIONE_SOCIALEa detrazione fiscale di cui all’articolo 1, comma 349, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 2006, n. 296, già attivo e assicura, su
richiesta, il necessario supporto tecnico alle regioni e alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE .
Di conseguenza il ricorso deve essere respinto.
Le spese del giudizio devono essere compensate in ragione RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di precedenti di segno contrario ed essendosi l’orientamento RAGIONE_SOCIALEa sezione tributaria di questa Corte formato dopo l’introduzione del giudizio.
La soccombenza di una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, determina che non si applichi l’art. 13 , comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
rigetta il ricorso; compensa le spese. Così deciso in Roma, il 4 aprile 2025.