Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23342 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23342 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 29/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14552/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentate e difese ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliate in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del curatore pro tempore
-intimato – nei confronti di
Oggetto: tributi -cartella -comunicazione di irregolarità
RAGIONE_SOCIALE) in persona del Direttore pro tempore
-intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, n. 2663/02/20 depositata in data 27 novembre 2020 udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 28 giugno 2024.
RILEVATO CHE
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE ha impugnato una cartella di pagamento relativa (come risulta dalla sentenza impugnata) a tributi del Modello NUMERO_DOCUMENTO 2009, Modello NUMERO_DOCUMENTO emessa a termini dell’art. 36bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 deducendo, per quanto qui ancora di interesse, l’omesso invio della comunicazione di irregolarità.
La CTP di Lecce ha accolto il ricorso.
La CTR della Puglia, con sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello dell’Ente impositore. Il giudice di appello ha ritenuto ostativo alla validità della cartella l’omesso invio della comunicazione di irregolarità (avviso bonario) attesa la «discrasia» tra quanto dichiarato e quanto accertato, con conseguente nullità della cartella, atteso che le comunicazioni di irregolarità relative alle due dichiarazioni non sono state notificate alla società contribuente.
Propone ricorso per cassazione l’ente impositore, affidato a un unico motivo nei confronti del Fallimento della società contribuente, dichiarato nelle more; il fallimento intimato non si è costituito in giudizio.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 5, l. 27 luglio 2000, n. 212 e degli artt. 36bis d.P.R. n.
600/1973 e 54bis d.P.R. n. 633/1972, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto necessario l’invio della comunicazione di irregolarità ai fini della validità della cartella di pagamento. Osserva parte ricorrente che l’invio è necessario solo in caso di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, laddove nel caso di specie il controllo avrebbe evidenziato un comportamento doloso della società contribuente, che avrebbe effettuato compensazioni con crediti di imposta inesistenti e non avrebbe effettuato il versamento degli acconti nella misura dichiarata. Deduce, pertanto, che l’omesso invio della comunicazione di irregolarità costituirebbe una mera irregolarità, difettando nel caso di specie incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
Il ricorso è fondato, incidendo la comunicazione di irregolarità sulla validità della cartella emessa con le modalità previste dall’art. 36bis d.P.R. n. 600/1973 solo nel caso in cui sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, laddove negli altri casi la sua omissione costituisce mera irregolarità (Cass., Sez. V, 17 dicembre 2019, n. 33344; Cass., Sez. V, 9 maggio 2018, n. 11051; Cass., Sez. V, 18 aprile 2018, n. 9450; Cass., Sez. V, 24 gennaio 2018, n. 1711; Cass., Sez. V, 25 maggio 2012, n. 8342), né tanto meno ove la cartella venga emessa per omesso pagamento di imposte indicate nella dichiarazione (Cass., Sez. V, 30 giugno 2021, n. 18405).
Non può, pertanto, risultare sufficiente ai fini della declaratoria della nullità della cartella per omesso invio della comunicazione di irregolarità la constatazione di discrasie tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto accertato, bensì la ragione per le quali l’Ufficio abbia rilevato la difformità tra quanto dichiarato e quanto ad esso risultante e, in particolare, se tali difformità derivino dall’esistenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
4 . Il ricorso va, pertanto, accolto, cassandosi la sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente per nuovo esame, oltre che per esame delle eventuali ulteriori questioni rimaste assorbite, nonché per regolazione e liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 28 giugno 2024