Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26254 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26254 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 26/09/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 2252/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALERISCOSSIONE
-intimata- avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DEL LAZIO n. 1544/03/20 depositata il 10/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
con la sentenza n. 1544/03/20 del 10/06/2020, la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 3885/35/18 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva a sua volta respinto il ricorso della società contribuente nei confronti di una cartella di pagamento per IRES e IVA relative all’anno d’imposta 2012 ;
1.1. come emerge dalla sentenza impugnata, la cartella di pagamento era stata notificata ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), previo inoltro della comunicazione di irregolarità;
La COGNOME impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.;
NOME resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
il ricorso di La Casina è affidato a cinque motivi, di seguito riassunti;
1.1. con il primo motivo di ricorso si contesta , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 25 e 26 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 116 cod. proc. civ. , dell’ art. 3 del d.P.C.M. del 13 novembre 2014 e degli artt. 20 e 23 bis del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, per avere la CTR ritenuto la validità della notificazione della cartella di pagamento effettuata da parte dell’agente della riscossione. In particolare, da un
lato, la copia notificata sarebbe priva di sottoscrizione digitale e consisterebbe in un semplice file ‘pdf’ modificabile e privo di metadati e, dall’altro, detto file non sarebbe equiparabile ad una cartella di pagamento, con conseguente mancato raggiungimento dei suoi effetti;
1.2. con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ. e dell’art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per avere la CTR erroneamente ritenuto la sussistenza della prova della validazione del ruolo, da cui deriverebbe l’insussistenza della sua esecutività ;
1.3. con il terzo motivo di ricorso si lamenta , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 54 bis del decreto IVA e dell’art. 116 cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di rilevare che, in sede di controllo automatizzato, l’Amministrazione finanziaria non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni integrative della società contribuente e non avrebbe potuto disconoscere il credito IVA senza procedere ad un vero e proprio accertamento;
1.4. c on il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54 bis del decreto IVA, per avere la CTR ritenuto sufficiente la motivazione della cartella di pagamento;
1.5. c on il quinto motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 6 della l. 27 luglio 2000, n. 212, per avere la CTR erroneamente ritenuto non necessaria la comunicazione di irregolarità, inviata dall’Amministrazione finanziaria ad un indirizzo errato e mai ricevuta dalla società contribuente;
l ‘esame di quest’ultimo motivo impone un rinvio della causa in pubblica udienza, onde consentire un approfondimento in ordine ai rapporti tra controllo automatizzato, dichiarazione integrativa, anche tardiva, ed invio della comunicazione di irregolarità (cfr. Cass. n. 21068 del 02/10/2020, non massimata);
in conclusione, la causa va rinviata a nuovo ruolo per l’eventuale trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per l’eventuale trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 08/04/2025.
Il Presidente NOME COGNOME