Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25433 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 25433 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO e rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso gli Uffici dell’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato che la rappresenta e difende.
-resistente- avverso la sentenza n.5164/66/14 della Commissione tributaria regionale della Lombardia-sez. staccata di Brescia, depositata il 7 ottobre 2014;
TributiProcessoMancata comunicazione data udienza
udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 10 luglio 2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
udito il P.M., nella persona del AVV_NOTAIO il quale ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso;
uditi per la ricorrente l’AVV_NOTAIO e per la resistente l’AVV_NOTAIO.
Fatti di causa
N ella controversia originata dall’impugnazione da parte della RAGIONE_SOCIALE di avvisi di accertamento relativi a IVA, IRAP e IRES degli anni di imposta 2005, 2006 e 2007, la Società ricorre, affidandosi a sei motivi, nei confronti dell ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (che ha depositato atto al solo fine dell’eventuale partecipazione, poi avvenuta , alla pubblica udienza) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in accogli mento dell’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, aveva integralmente riformato la decisione di primo grado di accoglimento dei ricorsi riuniti.
In particolare, il Giudice di appello, dato atto di avere sentito i rappresentanti RAGIONE_SOCIALE parti e premesso di riportarsi a quanto già deciso con altra sentenza resa tra le stesse parti per due annualità diverse, riteneva, innanzitutto, inutilizzabili in giudizio i documenti che non erano stati forniti ai verificatori in sede di accesso in quanto dal p.v.c. si rilevava un comportamento del tutto ostativo da parte del legale rappresentante della ricorrente che giunge persino alla falsificazione del libro matricola. In ordine al merito della pretesa impositiva, riteneva che l’Ufficio avesse fornito elementi gravi precisi e concordanti circa l’indeducibilità dei costi (quali prima tra tutti l’inesistenza fiscale RAGIONE_SOCIALE imprese emittenti le fatture, prive di dipendenti) mentre la contribuente non era stata in grado di dimostrare chi avesse effettuato
i lavori né fosse stata in grado di dimostrare l’effettivo costo sopportato.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione alla pubblica udienza in prossimità della quale il P.G. ha depositato le sue conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso.
La Società ha depositato istanza con la quale ha chiesto, ai sensi dell’art.1, comma 197, della legge 29.12.2022 n.197 , la sospensione della controversia dichiarando la sua intenzione di avvalersi della definizione agevolata dei giudizi pendenti dinnanzi alla Corte di cassazione prevista dall’art.1 commi da 186 a 203 della legge 29.12.2022 n.197.
Trascorsi i termini per la presentazione della suddetta istanza la Società, avendo scelto di non avvalersi della definizione agevolata, ha chiesto la trattazione del ricorso.
Indi il ricorso è stato fissato alla pubblica udienza in prossimità della quale il P.M. ha depositato le sue conclusioni riportandosi a quelle già in precedenza rassegnate.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso si deduce ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4 cod. proc. civ. la nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art.24 Cost. e agli artt.61, 31, 34 e 17 d.lgs. n.546 del 1992 e 45 e 48 del d.lgs. n. 82/2005 .
In particolare, la ricorrente rassegna che il suo difensore nei gradi di merito (AVV_NOTAIO) presso il quale aveva eletto domicilio non aveva ricevuto (come da attestazione della Segreteria della CRAGIONE_SOCIALE allegata in atti ) l’avviso di trattazione da parte della Segreteria il chè avrebbe comportato la mancata comparizione in udienza, come comprovato dal verbale di udienza riportato in ricorso e allegato, anch’esso in atti.
Con il secondo motivo si deduce, sempre ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata in relazione agli artt.61 e 36 d.lgs. n.546 del 1992 laddove nella sentenza impugnata era stato dichiarato di avere sentiti i rappresentanti RAGIONE_SOCIALE parti mentre dal verbale di udienza risultava che nessuno era presente per l’appellata.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art.52, comma quinto, del d.P.R. n. 633 del 1972 lamentando l’errore in cui sarebbe incorsa la C.T.R. nel non ritenere inutilizzabili i documenti prodotti con i ricorsi introduttivi, ovvero i compact disc depositati con il ricorso in appello assumendo che la contribuente si fosse rifiutata o avesse dolosamente non esibito tutta la documentazione richiesta sebbene dallo stesso pvc detta richiesta non risultava formulata e anzi la stessa documentazione risultasse contenuta nel compact disc allegato al PVC.
4.Con il quarto motivo del ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 d.p.r. 600/1973 d 54 d.P.R. 633 del 1972 e di altre norme di legge lamentandosi, in sintesi, l’errore in cui sarebbe incorsa la C.T.R. nel ritenere provata l’ine sistenza dei costi sostenuti dalla contribuente desumendo il fatto dalla circostanza che le ditte contestate non avevano propri dipendenti e i volumi di affari dichiarati non erano compatibili con quelli accertati sebbene tali elementi contrastassero con le emergenze processuali e, più in particolare, con l’esistenza di soggetti non dipendenti dalla contribuente che avevano effettivamente eseguito le prestazioni contestate e degli ulteriori documenti, prodotti dalla contribuente che provavano l’esistenza de i requisiti previsti dall’art.109 del TUIR e 19 d.P.R. n.633 del 1972.
Con il quinto motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 4 cod. proc. civ. un’ omessa pronuncia in ordine all’eccezione con la quale si contestava la legittimità dell’avviso per
carenza di presupposti soggettivi per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni irrogate malgrado tempestivamente dedotta in primo grado e ribadita in secondo.
Con il sesto motivo la ricorrente -premesso che, con riferimento all’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2007 nel quale era stata determinata la sanzione in euro 1.032,00, l’Ufficio aveva emesso un successivo avviso di autotutela parziale con il quale aveva rideterminato le sanzioni in euro 940.698,00- deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 4 cod. proc. civ. un’ulteriore omessa pronuncia laddove la C.T.R. non aveva deciso il dedotto motivo di nullità e/o illegittimità dell’atto di autotutela parziale con il quale l’RAGIONE_SOCIALE aveva rettificato in pejus le sanzioni irrogate con l’avviso di accertamento precedentemente emesso malgrado lo stesso fosse stato ritualmente proposto in primo grado e riproposto in grado di appello
La censura di nullità alla sentenza impugnata mossa con il primo motivo di ricorso è fondata, con assorbimento dei restanti mezzi di impugnazione.
7.1 Nel processo tributario la comunicazione della data di udienza (artt. 31 e 61 del d.lgs n. 546 del 1992) adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, determina la nullità della decisione della Commissione tributaria (cfr. Cass. n. 13654/ 2011; Cass.n.23607/2012; conf. Cass.n.11487/2013) Anche successivamente si è ribadito che nel contenzioso tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell’art. 31 del d. lgs n. 546 del 1992, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dell’art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio
del contraddittorio, sicché l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata (Cass.n.1786/2016; Cass. 11/07/2018, n. 18279).
Ciononostante si è, di recente, statuito che nel processo tributario, la trattazione dell’appello in pubblica udienza, senza preventivo avviso alla parte, costituisce sì una nullità processuale, ma non determina la retrocessione del processo alla C.T.R., ove non siano necessari accertamenti meritali e debba essere decisa una questione di mero diritto, atteso che il principio costituzionale della ragionevole durata del processo impedisce di adottare decisioni che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, comportino l’allungamento dei tempi del giudizio» (v. Cass. n. 22890 del 21/07/2022 e di recente, Cass. n. 9030 del 4.4.2024)
7.2. Nel caso di specie, comprovato che al difensore della Società non venne effettuata la prescritta comunicazione e che lo stesso non prese parte, quindi, all’udienza di trattazione fissata innanzi alla C.T.R. con evidente violazione del principio del diritto al contraddittorio, e assorbito in ogni caso il secondo motivo di ricorso (con il quale si deduce la nullità della sentenza per avere affermato che era presente la parte laddove all’udienza fissata nessuno comparì per la Società) , va rilevato che alcune RAGIONE_SOCIALE ulteriori censure mosse alla sentenza impugnata (come sopra illustrate) presuppongono accertamenti meritali onde non può trovare applicazione il principio da recente statuito e sopra riportato.
Ne consegue che, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, va dichiarata la nullità della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della LombardiaBrescia, in diversa composizione, perché provveda all’esame e regoli le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia/Brescia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Cosi deciso in Roma, il 10 luglio 2024.