Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23791 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23791 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME COGNOME NOME e COGNOME COGNOME NOME , in quanto eredi di COGNOME NOME, rappresentate e difese, giusta procura speciale allegata al ricorso per revocazione, dall’AVV_NOTAIO che ha indicato recapito PEC, avendo le ricorrenti dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, alla INDIRIZZO in Santa Marinella (Roma) ;
-ricorrenti – contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-resistente – e contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimata –
OGGETTO: Revocazione – Irpef dal 2002 al 2005 – Errore di fatto – Limiti – Computo del termine per l’impugnazione – Scadenza in giorno festivo.
l ‘ordina nza n. 8644, pronunciata dalla Corte di Cassazione il 27.2.2019, e pubblicata il 28.3.2019;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
A seguito di indagini svolte dalla Guardia di Finanza e concluse con Processo Verbale di Costatazione, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE procedeva alla verifica del reddito ai fini Irpef, Iva ed Irap, nei confronti di NOME COGNOME NOME, titolare di ditta svolgente attività di installazione di impianti idraulici, e quindi gli notificava gli avvisi di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO (2002), n. NUMERO_DOCUMENTO (2003), n. NUMERO_DOCUMENTO (2004) e n. NUMERO_DOCUMENTO (2005), contestando il maggior reddito non dichiarato. Mediante gli atti impositivi l’Amministrazione finanziaria disconosceva costi perché ritenuti non dimostrati ed accertava induttivamente un maggior reddito in conseguenza del rilevato utilizzo di un lavoratore irregolare. Il contribuente promuoveva procedura di accertamento con adesione che non sortiva esito positivo, e non produceva la documentazione giustificativa contabile che gli era stata richiesta.
NOME COGNOME impugnava gli atti impositivi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo. La CTP, riuniti i ricorsi, riteneva parzialmente fondate le contestazioni del contribuente con riferimento ai costi disconosciuti, in considerazione della documentazione contabile prodotta in giudizio, e reputava inoltre che, con riferimento ai maggiori ricavi conseguiti, dovessero comunque essere riconosciuti i costi sostenuti.
Avverso la decisione conseguita nel primo grado del giudizio, nella parte in cui era risultata sfavorevole, spiegava appello l’Amministrazione finanziaria, innanzi alla Commissione Tributaria
Regionale del Lazio. Il contribuente si costituiva per resistere, e proponeva anche ricorso incidentale per non essere stata dimostrata l’utilizzazione di un lavoratore irregolare nel 2002, con conseguente illegittimità della maggiore imposizione legata a tale causa.
La CTR accoglieva parzialmente il ricorso dell’Ente impositore. Riteneva infatti che i costi deducibili fossero già stati correttamente calcolati dall’Amministrazione finanziaria in sede di accertamento, avendo la CTP finito per duplicarli, e conseguentemente riformava la decisione di primo grado sul punto, disconoscendo gli ulteriori costi. Rigettava poi la censura dell’RAGIONE_SOCIALE secondo cui la documentazione contabile, richiesta e non consegnata dal contribuente nella fase amministrativa dell’accertamento, sarebbe risultata inutilizzabile, e confermava sul punto la decisione della CTP, osservando che la documentazione contabile era stata prodotta in giudizio dalla parte e ‘l’ufficio non ha mai contestato l’inerenza e la concreta esistenza dei costi’ (sent. CTR, p. 7). Inoltre, il giudice del gravame accoglieva il ricorso incidentale del contribuente ed annullava la ripresa fiscale in relazione al maggior reddito derivante dall’utilizzo di una unità di forza lavoro irregolare con riferimento all’anno 2002, in assenza di prova che tali prestazioni di manodopera fossero state fornite in quell’anno.
L’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso per cassazione avverso la pronuncia sfavorevole conseguita dalla CTR, affidandosi ad uno strumento di impugnazione, con il quale contestava l’inutilizzabilità dei documenti tardivamente prodotti dalla parte, e comunque la non deducibilità dei costi, di cui non erano state provate certezza, inerenza e congruità. Il contribuente non svolgeva difese nel giudizio di legittimità. La Cassazione accoglieva il ricorso con pronuncia n. 8644/2019, cassando la decisione del giudice del gravame con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio.
Avverso la decisione assunta dalla Corte di legittimità hanno proposto ricorso per revocazione COGNOME COGNOME NOME e COGNOME COGNOME NOME, in quanto eredi di COGNOME NOME, affidandosi a due motivi di impugnazione. L’RAGIONE_SOCIALE non si è costituita tempestivamente nel giudizio di revocazione, ma ha depositato nota con la quale ha domandato di partecipare all’eventuale udienza di discussione pubblica della causa. L’RAGIONE_SOCIALE ha ricevuto la notificazione del ricorso il 19.11.2023, ma non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.
Ragioni della decisione
Con il loro primo motivo di ricorso, proposto ai sensi degli artt. 395, primo comma, n. 4, e 391 bis cod. proc. civ., le contribuenti contestano l’errore di fatto revocatorio in cui è incorso il giudice impugnato per non aver rilevato la invalidità della notificazione dell’originario ricorso per cassazione, essendo stata tentata presso il domiciliatario, che però aveva trasferito il proprio studio e ne aveva dato comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Mediante il secondo strumento d’impugnazione, introdotto ai sensi degli artt. 395, primo comma, n. 4, e 391 bis cod. proc. civ., le ricorrenti censurano l’errore di fatto revocatorio in cui è incorso il giudice di legittimità per non aver rilevato la inammissibilità dell’originario ricorso per cassazione proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, perché tardivamente introdotto.
Con il primo motivo di ricorso le contribuenti criticano l’errore di fatto in cui ritengono essere incorsa la Corte di legittimità per aver ritenuto legittima la notificazione del ricorso per cassazione al de cuius , in contrasto con le risultanze documentali presenti in atti. La notificazione del ricorso è stata tentata dall’Ente impositore, espongono le ricorrenti, presso lo studio del difensore domiciliatario, da cui si era però già trasferito provvedendo ad assicurarne regolare comunicazione. Inoltre, al fine di effettuare la notificazione sono state inviate due raccomandate, ma in relazione
alla seconda non è stata prodotta la CAD (Comunicazione di Avvenuto Deposito).
3.1. La contestazione proposta dalle ricorrenti con il primo strumento d’impugnazione non appare centrata in considerazione della natura propria del giudizio di revocazione e RAGIONE_SOCIALE censure che in esse possono essere proposte. Questa Corte regolatrice ha infatti recentemente confermato che ‘l’omesso esame di una questione processuale (anche ove questa sia rilevabile d’ufficio) non integra l’errore di fatto revocatorio di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c., dal momento che non comporta l’erronea supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto ma si traduce in una mancata attività, cui la legge ricollega unicamente un eventuale vizio della motivazione o una violazione processuale, non ulteriormente rilevabili in relazione alle sentenze emesse in sede di legittimità’, Cass. sez. III, 4.5.2023, n. 11691 (cfr. anche Cass. sez. III, 26.5.2021, n. 14610).
Il primo motivo di ricorso per revocazione propone pertanto una censura che non può essere esaminata, e risulta perciò inammissibile.
Mediante il secondo strumento d’impugnazione le ricorrenti censurano l’errore di fatto revocatorio in cui ritengono essere incorso il giudice di legittimità per non aver rilevato la inammissibilità dell’originario ricorso per cassazione proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, perché tardivamente introdotto. Rilevano in proposito le contribuenti che la decisione della CTR del Lazio impugnata è stata depositata il 16 gennaio 2012, mentre il ricorso per cassazione è stato consegnato per la notifica a mezzo posta dall’Ente impositore il 4 marzo 2013, quando il termine utile risultava ormai elasso.
La prospettazione dei fatti offerta dalla parte con il secondo motivo di ricorso risulta riscontrata in atti, ma la sua conclusione non appare condivisibile. La decisione della CTR del Lazio n. 20,
deliberata il 22.11.2011, è stata effettivamente depositata il 16.1.2012. L’RAGIONE_SOCIALE ha impugnato la pronuncia con ricorso per cassazione consegnato per la spedizione il 4.3.2013. Secondo le ricorrenti la consegna risulterebbe tardiva, perché il termine utile di un anno e 46 giorni (sospensione feriale), era scaduto il 3.3.2013.
Trascurano però le contribuenti che il 3.3.2013 era domenica, con la conseguenza che, in considerazione del disposto di cui all’art. 155, terzo comma, cod. proc. civ., la scadenza del termine risultava ‘ prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo ‘, pertanto al 4.3.2013, quando il ricorso è stato tempestivamente consegnato per la notificazione.
Il secondo motivo di ricorso risulta pertanto infondato, e deve perciò essere rigettato.
In definitiva il ricorso deve essere respinto.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, non avendo l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE proposto difese nel giudizio di revocazione.
6.1. Risultano integrati i presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrenti, del c.d. doppio contributo.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
rigetta il ricorso per revocazione proposto da NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME NOME , in quanto eredi di NOME COGNOME NOME.
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, il 12.7.2024.
Il Presidente
NOME COGNOME