Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30019 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30019 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2023
OTTEMPERANZA.- COMPOSIZIONE ORGANO GIUDICANTE –
PRINCIPIO DI
DIRITTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7571/2020 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale allegata in calce al ricorso,
-ricorrente -contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 466/2019, depositata il 29 luglio 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– Rilevato che:
NOME, già dipendente dell’RAGIONE_SOCIALE richiedeva alla stessa RAGIONE_SOCIALE il rimborso della somma di € 6.664,02, trattenuta a titolo di IRPEF per l’anno 2012 sull’indennità di fine rapporto erogata dal RAGIONE_SOCIALE di
previdenza del personale del RAGIONE_SOCIALE, ritenendo non imponibili dette somme ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi.
Formatosi il silenziorifiuto sull’istanza in questione , il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE la quale, con sentenza n. 156/2013, depositata il 12 agosto 2013, lo rigettava.
Interposto gravame dal contribuente, la Commissione tributaria regionale del Molise, con sentenza n. 1345/2017, depositata il 27 novembre 2017, accoglieva parzialmente l’appello, disponendo che sull’indennità accessoria liquidata dal RAGIONE_SOCIALE l’IRPEF non fosse dovuta, e dovesse quindi essere rimborsata, limitatamente alla ritenuta operata in eccesso rispetto al regime di tassazione separata risultante dagli artt. 17 e 19 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi).
Passata in giudicato quest’ultima decisione, il contribuente intimava all’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE il pagamento della somma oggetto di rimborso.
Non avendo l’RAGIONE_SOCIALE dato seguito alla richiesta, COGNOME NOME proponeva nuovo ricorso alla C.T.R. del Molise per chiedere l’ottemperanza agli obblighi derivanti dalla predetta sentenza n. 1345/2017 del 27 novembre 2017.
Con sentenza n. 466/2019, pronunciata il 24 giugno 2019 e depositata in segreteria il 29 luglio 2019, la RAGIONE_SOCIALET.R. adìta rigettava il ricorso.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione NOME NOME, sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso l ‘RAGIONE_SOCIALE.
La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 22 giugno 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
– Considerato che:
R.G. N. 7571/2020 AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO
Il ricorso in oggetto, come si è detto, è affidato a tre motivi.
1.1. Con il primo motivo COGNOME NOME eccepisce «violazione RAGIONE_SOCIALE norme sulla composizione del giudice» , per inosservanza dell’art. 70, comma 10bis , del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ.
Deduce, in particolare, il ricorrente che il ricorso per ottemperanza da lui proposto avrebbe dovuto essere deciso dalla corte regionale in composizione monocratica, e non già -come è avvenuto -dalla corte in composizione collegiale, in quanto il pagamento della somma dovuta era inferiore ad € 20.000,00, come previsto dalla citata disposizione, introdotta dall’art. 9, comma 1, lett. ii ), num. 5), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, a decorrere dal 1° gennaio 2016.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso il contribuente eccepisce «violazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto e nullità della sentenza».
Deduce, in particolare, il ricorrente che con la sentenza impugnata i giudici dell’ottemperanza avevano travalicato i limiti dell’oggetto della controversia, consentendo all’RAGIONE_SOCIALE di tornare a mettere in discussione quanto già statuito e coperto dalla formazione del giudicato.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso si eccepisce, infine, «violazione, errata interpretazione e falsa applicazione della norma al caso concreto».
Deduce, in particolare, il ricorrente la violazione degli artt. 17 e 19, comma 2bis , del d.P.R. n. 917/1986, non avendo la C.T.R. ritenuto applicabile la decurtazione di € 309,87 per ogni anno di servizio a base di commisurazione dell’indennità.
Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.
2.1. Il primo motivo è fondato.
L’importo richiesto in restituzione è pari ad € 4.605,00, quindi inferiore ad € 20.000,00. La C.T.R., in sede di ottemperanza, avrebbe dovuto decidere, pertanto, in composizione monocratica ex art. 70, comma 10bis , d.lgs. n. 546/1992.
In assenza di una specifica disciplina tributaria, in forza del rinvio operato dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, si applica al caso di specie l’art. 50 -quater cod. proc. civ., che prevede che la violazione RAGIONE_SOCIALE norme in materia di composizione dell’organo giudicante determini una nullità che può essere fatta valere attraverso i mezzi di impugnazione ex art. 161, comma 1, cod. proc. civ., come in effetti è avvenuto nella specie).
Più in particolare, l’inosservanza RAGIONE_SOCIALE disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica dell’organo giudicante legittimato a decidere su una controversia costituisce, alla stregua del citato art. 50quater cod. proc. civ., un’autonoma causa di nullità della decisione, e non una forma di nullità relativa derivante da atti processuali antecedenti alla sentenza (e perciò soggetta al regime di sanatoria implicita), con la conseguenza che essa può essere fatta valere soltanto mediante un mezzo di impug nazione, secondo quanto previsto dall’art. 161, primo comma, cod. proc. civ., richiamato proprio dall’art. 50 -quater dello stesso codice di rito, e senza che l’eventuale declaratoria di nullità compo rti la rimessione al primo giudice, ove quello dell’impugnazione sia anche giudice del merito ((Cass., sez. U., 25 novembre 2008, n. 28040, cit.; Cass. 20 giugno 2018, n. 16186; Cass. 25 luglio 2017, n. 18343).
Nel caso del giudizio tributario d’ottemperanza, peraltro, il giudice dell’impugnazione è sempre la Corte suprema di cassazione (art. 70, comma 10, d.lgs. n. 546/1992), che non è giudice del merito, ragion per cui, nel caso di violazione RAGIONE_SOCIALE regole di composizione del giudice dell’ottemperanza ex art. 70, comma 10 -bis , d.lgs. 546/1992, che comporti la nullità della sentenza impugnata, dovrà procedersi alla cassazione con rinvio alla corte di giustizia tributaria, in diversa composizione ed in composizione monocratica.
Può quindi procedersi alla formulazione del seguente principio di diritto: «L’inosservanza RAGIONE_SOCIALE disposizioni sulla composizione
R.G. N. 7571/2020
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
collegiale o monocratica dell’organo giudicante legittimato a decidere su una controversia costituisce, alla stregua degli artt. 50quater e 161, co.1, c.p.c., un’autonoma causa di nullità della decisione, che può essere fatta valere soltanto mediante un mezzo di impugnazione, senza che l’eventuale declaratoria di nullità comporti la rimessione al primo giudice, ove quello dell’impugnazione sia anche giudice del merito . Pertanto, nel giudizio tributario d’ottemperanza, ove il giudice dell’impugnazione è sem pre la Corte suprema di cassazione (art. 70, comm. 10, d.lgs. n. 546/1992), la violazione RAGIONE_SOCIALE regole di composizione del giudice dell’ottemperanza ex art. 70, co. 10bis , d.lgs. 546/1992, che comporti la nullità della sentenza impugnata, conduce alla cassazione con rinvio alla corte di giustizia tributaria, nella diversa e corretta composizione, non essendo la Corte di cassazione giudice anche nel merito»
La sentenza impugnata è quindi nulla, e deve essere pertanto cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione e in composizione monocratica, per nuovo giudizio, nonché per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
2.2. Il secondo ed il terzo motivo devono ritenersi assorbiti.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, e dichiara assorbiti il secondo e terzo motivo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione e in composizione monocratica, la quale provvederà anche alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2023.