Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5551 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5551 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso n.28170/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’ avv.
NOME COGNOME,
, presso cui chiede vengano fatte le comunicazioni;
tributi
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, presso cui è domiciliata ope legis in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrente-
avverso la sentenza n.439/2/15 della Commissione tributaria regionale del l’ Abruzzo, depositata in data 4 maggio 2015 e non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE, con due motivi, nei confronti d ell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , che resiste con controricorso, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto l’appello del l’ufficio in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’ avviso di accertamento per Ires dell’anno 20 10, con cui era stato considerato ‘affitto di azienda’ il rapporto intercorrente tra l’associazione e la RAGIONE_SOCIALE, esercente attività di bar ristorante nei locali della contribuente, con la quantificazione di un reddito di euro 14.918,00, sottoposto a tassazione.
Con la sentenza impugnata, la C.t.r., dopo aver rilevato che la motivazione dell’avviso di accertamento aveva immediatamente posto la contribuente in grado di conoscere la contestazione sulla natura del rapporto (non un ‘comodato gratuito’ , che sarebbe stato antieconomico, bensì un affitto di azienda, come tale produttivo di reddito), riteneva erroneo l’assunto della sentenza di primo grado che fosse pienamente probante in favore della contribuente l’avvenuta registrazione dell’atto di comodato gratuito.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 26 gennaio 2024, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 -bis. 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31 agosto 2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197.
CONSIDERATO CHE:
1.1. Con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 37 bis e 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, dell’art.7 l. 27 luglio 2000, n.212, dell’art. 3 l. 7 agosto 1990, n.241, violazione dei
principi di lealtà e correttezza e del diritto di difesa, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.
1.2. Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo ed oggetto di discussione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., consistente nella contestazione della presunta antieconomicità del comodato gratuito, a fronte RAGIONE_SOCIALE condizioni contrattuali che specificamente prevedevano oneri a carico della RAGIONE_SOCIALE di ristorazione in favore dell’associazione e de gli associati.
2.1. I motivi, da esaminare congiuntamente perché connessi, sono infondati.
Preliminarmente, deve rilevarsi che, al fine di qualificare come comodato o locazione o affitto un rapporto, rilevano la gratuità o onerosità dello stesso, che devono valutarsi avuto riguardo alla funzione economico – sociale (Cass. n. 12216/2003, Rv. 566029 – 01). Nell’ipotesi in cui sia contestata la qualificazione attribuita dal giudice di merito al rapporto intercorso tra le parti, le relative censure debbono essere proposte sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. (Sez. 5, Sentenza n. 13587 del 04/06/2010, Rv. 613335 – 01).
Nella specie, il ricorso non presenta alcuna censura sotto il profilo della violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale.
Con la sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che il contribuente non avesse fornito idonea prova dell’esistenza effettiva di un contratto di comodato gratuito, attesa l’antieconomicità manifesta e macroscopica dell’operazione, che giustificava l’accertamento, con conseguente onere di prova contraria a carico del contribuente, senza che assumesse rilievo il mero dato formale della stipula e registrazione di un secondo contratto di comodato per l’anno 2010, avvenuta solo in epoca successiva alla verifica.
Come costantemente affermato da questa Corte, anche in recenti pronunce, <> (Cass. n. 21128/2021).
E’ stato anche detto che <> (Cass. n.35713/2022; conf. n.24578/2022).
Si è ulteriormente precisato che <> (Cass. n. 22185/2020).
Dunque, i precedenti di legittimità , pur ribadendo l’intangibilità del limite della libera scelta imprenditoriale, a condizione che essa non manifesti intenti elusivi o fraudolenti, riafferma spesso la legittima esperibilità della valutazione della sua antieconomicità da parte dell’RAGIONE_SOCIALE e la sufficienza di un esito positivo di questa a fondare il ricorso allo strumento dell’accertamento induttivo (o analitico-induttivo) previsto dalla lett. d) del primo comma dell’art. 39 d.P.R. n. 600/1973, a meno che il contribuente non dimostri concretamente la effettiva sussistenza di validi motivi per porre in essere un comportamento, altrimenti, palesemente antieconomico. Il che non si traduce in un sindacato sulle scelte imprenditoriali, ma consente di presumere l’esistenza di proventi non dichiarati, correttamente desunta dalla abnormità ed irragionevolezza del dato dichiarato, che, lasciando presupporre una attività gestionale antieconomica, induce, logicamente, a ritenere complessivamente inattendibile la documentazione gestionale.
In tali casi, pertanto, è consentito all’ufficio dubitare della veridicità RAGIONE_SOCIALE operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti – un maggior reddito di impresa (vedi Cass., sent. n. 18666/2016).
Nella specie, sebbene n ell’avviso di accertamento non si faccia esplicito riferimento al concetto di antieconomicità, è evidente che esso è alla base del la stessa ricostruzione fattuale dell’amministrazione finanziaria, che non ritiene verosimili le dichiarazioni della contribuente in ordine all’esistenza di un contratto di comodato , sia esso concluso solo oralmente o redatto in forma scritta e registrato.
La C.t.r., nella specie, ha ritenuto che il contribuente non avesse fornito idonea prova dell’esistenza effettiva di un contratto di comodato
gratuito, poiché era stata accertata l’esistenza di un primo contratto di comodato, regolarmente registrato, stipulato il 25/7/2005 con scadenza 31/7/2006, non prorogabile tacitamente, che non avrebbe potuto giustificare la prosecuzione del rapporto negli anni successivi.
Secondo la C.t.r., in ogni caso, la mancata pattuizione di un canone di affitto per lo svolgimento di un’attività commerciale di comprovata redditività, quale quella di ristorazione nei locali del RAGIONE_SOCIALE, poteva essere un parametro indiziario dell’antieconomicità manifesta e macroscopica dell’operazione, così da giustificare l’accertamento, con conseguente onere di prova contraria a carico del contribuente, nel caso di specie non assolto, senza che potesse in tal senso assumere rilievo decisivo il mero dato formale della stipula e registrazione di un contratto di comodato per l’anno 2010, avvenut e solo in epoca successiva alla verifica.
Pertanto, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore della controricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3000,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 26 gennaio 2024