Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18095 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18095 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/07/2025
Oggetto: Art. 39 d.lgs. n. 421/1997 – Ufficio competente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3378/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata su foglio separato ed allegato al contro ricorso, dall’AVV_NOTAIO, la quale ha indicato l’indirizzo pec EMAIL;
-controricorrente –
nonché
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO;
– intimata –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Sicilia, n. 5460/07/2023, depositata in data 27 giugno 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
1. L’ RAGIONE_SOCIALE notificava a NOME COGNOMECOGNOME quale professionista abilitato a ll’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE su incarico del RAGIONE_SOCIALE, avente sede in Roma, la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, emessa a seguito di controllo formale, ex art. 36ter d.P.R. 600/1973, de lla dichiarazione ‘NUMERO_DOCUMENTO‘ , trasmessa per conto del contribuente NOME COGNOME per l’anno 2014. Sulla dichiarazione lo COGNOME aveva apposto, nella qualità di responsabile RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il visto di conformità.
Il contribuente impugnava l’atto dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Enna, ritenendo applicabile, nella specie, la normativa – in tema di visto di conformità infedele – più favorevole, ossia l’art. 39 del d.lgs. n. 241/1997, come modificata dal d.l. n. 4/2019, convertito dalla l. 26/2019.
In particolare, il novellato art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 241 del 1997, prevede che coloro che abbiano apposto il visto di conformità siano tenuti al «pagamento di una somma pari al 30 per cento RAGIONE_SOCIALEa maggiore imposta riscontrata», e non più «di una somma pari all’importo RAGIONE_SOCIALE‘imposta sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente», come nella versione previgente.
Inoltre, secondo il ricorrente, sulla base del dato letterale RAGIONE_SOCIALE‘art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241 del 1997, in parte qua rimasto invariato, l’ufficio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE competente ad azionare la pretesa RAGIONE_SOCIALE somme in questione – e nel caso di specie a provvedere alla formazione del ruolo, presupposto RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento notificata dall’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossi one ed impugnata –
avrebbe dovuto essere la «direzione regionale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE competente in ragione del domicilio RAGIONE_SOCIALE del trasgressore anche sulla base RAGIONE_SOCIALE segnalazioni inviate dagli uffici locali RAGIONE_SOCIALEa medesima RAGIONE_SOCIALE» (ovvero la direzione regionale di Roma, ove ha sede la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ), e non l ‘U fficio (la direzione provinciale di Enna) competente in relazione al domicilio RAGIONE_SOCIALE del contribuente che si era rivolto al CAF.
La Commissione tributaria provinciale di Enna accoglieva il ricorso, ritenendo non applicabile, in virtù RAGIONE_SOCIALEa normativa sopravvenuta più favorevole, la sanzione inflitta; annullava, quindi, la cartella impugnata.
L’Ufficio spiegava appello innanzi alla Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Sicilia evidenziando che non vi era stata alcun violazione del principio del favor rei , atteso che la somma iscritta a ruolo non aveva natura sanzionatoria bensì risarcitoria, con conseguente inapplicabilità al caso di specie RAGIONE_SOCIALEa normativa sopravvenuta, attesa la non operatività RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 d.lgs. 472/1997 .
Si costituiva in giudizio il contribuente ribadendo le censure già sollevate in primo grado ; in particolare, ribadiva l’eccezione di incompetenza RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rimasta assorbita nella sentenza di primo grado.
La CGT-2 rigettava il gravame in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di ‘incompetenza RAGIONE_SOCIALE‘ufficio che ha formato l’iscrizione a ruolo’, ritenuta assorbente.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa citata sentenza l’Ufficio ha proposto ricorso affidato a due motivi. Il contribuente ha resistito con controricorso. L’ADER è rimasta intimata.
Il ricorso è stato, quindi, fissato per l ‘adunanza camerale del 20/05/2025.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso l’Ufficio deduce «la violazione e/o falsa applicazione d ell’art. 39, comma 1 lett. d) e comma 2 D.lgs. n. 241/1997 in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.» per avere
la CGT-2 dichiarato l’incompetenza funzionale e territoriale RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio (Enna) che ha emesso il ruolo. Precisamente la CGT-2 ha ritenuto che l’Ufficio di Enna fosse competente a effettuare l’iscrizione a ruolo nei confronti del contribuente, a seguito di controllo formale ex art. 36ter d.P.R. 600/1973; lo stesso Ufficio di Enna, tuttavia, non era competente a effettuare l’iscrizione a ruolo RAGIONE_SOCIALE somme richieste al CAF che ha apposto il visto infedele, dal momento che avrebbe dovuto essere la RAGIONE_SOCIALE Regionale di Roma, ove ha sede la ‘RAGIONE_SOCIALE‘, a contestare le violazioni ed applicare la sanzione.
Opina, di contro, la ricorrente che le violazioni di cui è causa erano state contestate (e le relative sanzioni irrogate) legittimamente dalla RAGIONE_SOCIALE Regionale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Enna, competente in ragione del domicilio RAGIONE_SOCIALE del trasgressore.
Il motivo è infondato.
1.2 Come già deciso da questa Corte in plurime controversie vertenti tra le stesse parti ed aventi ad oggetto la medesima quaestio iuris , la responsabilità, prevista dall’art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, del d.lgs. n. 241 del 1997 ( ratione temporis applicabile), dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l’asseverazione infedeli, relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all’art. 13 del d.m. n. 164 del 1999, ha una funzione anche punitiva; ne consegue che, ai sensi del comma 2 del citato art. 39, la competenza all’iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimi soggetti, di una somma pari all’importo RAGIONE_SOCIALE‘imposta, RAGIONE_SOCIALEa sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene alla direzione regionale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, individuata in ragione del domicilio RAGIONE_SOCIALE del trasgressore e non può essere derogata, pena l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘atto compiuto in violazione di tale attribuzione (Cass. 24/03/2025 n. 7806 e le coeve nn. 7804, 7799 e 7796; conf., inoltre, Cass. n. 11660/2024; conformi, tra le stesse parti, ex multis , Cass. 29/01/2025, n. 2126; n. 14796/2024; Cass. n. 14792/2024; Cass.
n. 14787/2024; Cass. n. 14785/2024; Cass. n. 14779/2024; Cass. n.14750/2024; Cass. n. 14749/2024; Cass. n. 14745/2024; Cass. n. 14699/2024; Cass. n. 14578/2024; Cass. n. 11818/2024; Cass. n. 11806/2024; Cass. n. 11799/2024; Cass. n. 11790/2024). Il Collegio, non ravvisando nelle difese RAGIONE_SOCIALE parti argomenti per discostarsi da tale orientamento cui intende dare ulteriore continuità, richiamando le motivazioni degli arresti precedenti già citati – ritiene pertanto di rigettare il primo motivo di ricorso.
Con il secondo motivo l’Ufficio deduce la «violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 39 D.lgs. n. 241/1997 e 3 comma 3 d.lgs. n. 472/97 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.», atteso che la CGT-2 di secondo grado avrebbe errato nel riconoscere l’applicabilità al caso di specie del principio del favor rei , con conseguente applicazione ai fatti di causa RAGIONE_SOCIALE‘art. 39 d.lgs. 241/1997 come riformulato dal d.l. 26/2019.
Il motivo resta assorbito dal rigetto del primo, atteso che anche qualora esso venisse eventualmente accolto, in ogni caso l’accertata incompetenza sostanziale determinerebbe comunque la caducazione RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato .
Il ricorso va, in definitiva, rigettato.
In considerazione RAGIONE_SOCIALEa novità RAGIONE_SOCIALEa questione e RAGIONE_SOCIALEa conseguente recente formazione di un pur nutrito orientamento di legittimità in materia, le spese di legittimità si compensano.
Rilevato che risulta soccombente l’RAGIONE_SOCIALE, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, non si applica l’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa l. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.