Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18095 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18095 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/07/2025
Oggetto: Art. 39 d.lgs. n. 421/1997 – Ufficio competente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3378/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente –
contro
COGNOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata su foglio separato ed allegato al contro ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME la quale ha indicato l’indirizzo pec EMAIL
-controricorrente –
nonché
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO
– intimata –
avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, n. 5460/07/2023, depositata in data 27 giugno 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
1. L’ Agenzia delle Entrate – Riscossione notificava a NOME COGNOME quale professionista abilitato a ll’assistenza fiscale su incarico del Centro autorizzato di assistenza fiscale (CAAF) ‘RAGIONE_SOCIALE, avente sede in Roma, la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA emessa a seguito di controllo formale, ex art. 36ter d.P.R. 600/1973, de lla dichiarazione ‘Modello 730’ , trasmessa per conto del contribuente C armelo COGNOME per l’anno 2014. Sulla dichiarazione lo COGNOME aveva apposto, nella qualità di responsabile dell’assistenza fiscale, il visto di conformità.
Il contribuente impugnava l’atto dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Enna, ritenendo applicabile, nella specie, la normativa – in tema di visto di conformità infedele – più favorevole, ossia l’art. 39 del d.lgs. n. 241/1997, come modificata dal d.l. n. 4/2019, convertito dalla l. 26/2019.
In particolare, il novellato art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 241 del 1997, prevede che coloro che abbiano apposto il visto di conformità siano tenuti al «pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata», e non più «di una somma pari all’importo dell’imposta sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente», come nella versione previgente.
Inoltre, secondo il ricorrente, sulla base del dato letterale dell’art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241 del 1997, in parte qua rimasto invariato, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente ad azionare la pretesa delle somme in questione – e nel caso di specie a provvedere alla formazione del ruolo, presupposto della cartella di pagamento notificata dall’agente della riscossi one ed impugnata –
avrebbe dovuto essere la «direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia» (ovvero la direzione regionale di Roma, ove ha sede la ‘RAGIONE_SOCIALE ), e non l ‘U fficio (la direzione provinciale di Enna) competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente che si era rivolto al CAF.
La Commissione tributaria provinciale di Enna accoglieva il ricorso, ritenendo non applicabile, in virtù della normativa sopravvenuta più favorevole, la sanzione inflitta; annullava, quindi, la cartella impugnata.
L’Ufficio spiegava appello innanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia evidenziando che non vi era stata alcun violazione del principio del favor rei , atteso che la somma iscritta a ruolo non aveva natura sanzionatoria bensì risarcitoria, con conseguente inapplicabilità al caso di specie della normativa sopravvenuta, attesa la non operatività dell’art. 3 d.lgs. 472/1997 .
Si costituiva in giudizio il contribuente ribadendo le censure già sollevate in primo grado ; in particolare, ribadiva l’eccezione di incompetenza dell’Agenzia delle entrate, rimasta assorbita nella sentenza di primo grado.
La CGT-2 rigettava il gravame in accoglimento dell’eccezione di ‘incompetenza dell’ufficio che ha formato l’iscrizione a ruolo’, ritenuta assorbente.
Per la cassazione della citata sentenza l’Ufficio ha proposto ricorso affidato a due motivi. Il contribuente ha resistito con controricorso. L’ADER è rimasta intimata.
Il ricorso è stato, quindi, fissato per l ‘adunanza camerale del 20/05/2025.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso l’Ufficio deduce «la violazione e/o falsa applicazione d ell’art. 39, comma 1 lett. d) e comma 2 D.lgs. n. 241/1997 in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.» per avere
la CGT-2 dichiarato l’incompetenza funzionale e territoriale dell’Ufficio (Enna) che ha emesso il ruolo. Precisamente la CGT-2 ha ritenuto che l’Ufficio di Enna fosse competente a effettuare l’iscrizione a ruolo nei confronti del contribuente, a seguito di controllo formale ex art. 36ter d.P.R. 600/1973; lo stesso Ufficio di Enna, tuttavia, non era competente a effettuare l’iscrizione a ruolo delle somme richieste al CAF che ha apposto il visto infedele, dal momento che avrebbe dovuto essere la Direzione Regionale di Roma, ove ha sede la ‘RAGIONE_SOCIALE, a contestare le violazioni ed applicare la sanzione.
Opina, di contro, la ricorrente che le violazioni di cui è causa erano state contestate (e le relative sanzioni irrogate) legittimamente dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle entrate di Enna, competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore.
Il motivo è infondato.
1.2 Come già deciso da questa Corte in plurime controversie vertenti tra le stesse parti ed aventi ad oggetto la medesima quaestio iuris , la responsabilità, prevista dall’art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, del d.lgs. n. 241 del 1997 ( ratione temporis applicabile), dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l’asseverazione infedeli, relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all’art. 13 del d.m. n. 164 del 1999, ha una funzione anche punitiva; ne consegue che, ai sensi del comma 2 del citato art. 39, la competenza all’iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimi soggetti, di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene alla direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate, individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore e non può essere derogata, pena l’illegittimità dell’atto compiuto in violazione di tale attribuzione (Cass. 24/03/2025 n. 7806 e le coeve nn. 7804, 7799 e 7796; conf., inoltre, Cass. n. 11660/2024; conformi, tra le stesse parti, ex multis , Cass. 29/01/2025, n. 2126; n. 14796/2024; Cass. n. 14792/2024; Cass.
n. 14787/2024; Cass. n. 14785/2024; Cass. n. 14779/2024; Cass. n.14750/2024; Cass. n. 14749/2024; Cass. n. 14745/2024; Cass. n. 14699/2024; Cass. n. 14578/2024; Cass. n. 11818/2024; Cass. n. 11806/2024; Cass. n. 11799/2024; Cass. n. 11790/2024). Il Collegio, non ravvisando nelle difese delle parti argomenti per discostarsi da tale orientamento cui intende dare ulteriore continuità, richiamando le motivazioni degli arresti precedenti già citati – ritiene pertanto di rigettare il primo motivo di ricorso.
Con il secondo motivo l’Ufficio deduce la «violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 39 D.lgs. n. 241/1997 e 3 comma 3 d.lgs. n. 472/97 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.», atteso che la CGT-2 di secondo grado avrebbe errato nel riconoscere l’applicabilità al caso di specie del principio del favor rei , con conseguente applicazione ai fatti di causa dell’art. 39 d.lgs. 241/1997 come riformulato dal d.l. 26/2019.
Il motivo resta assorbito dal rigetto del primo, atteso che anche qualora esso venisse eventualmente accolto, in ogni caso l’accertata incompetenza sostanziale determinerebbe comunque la caducazione dell’atto impugnato .
Il ricorso va, in definitiva, rigettato.
In considerazione della novità della questione e della conseguente recente formazione di un pur nutrito orientamento di legittimità in materia, le spese di legittimità si compensano.
Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.