Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1266 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1266 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9841/2024 R.G. proposto da : COGNOME NOME (c.f. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO Ventimiglia
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE (c.f. 13756881002), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, n. 5755/2023, depositata il 16/10/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/1/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME rivestiva la qualifica di Responsabile dell’assistenza fiscale (RAF) del RAGIONE_SOCIALE di Roma. Esercitando
tale funzione, aveva apposto il ‘visto di conformità’ dei dati del NUMERO_DOCUMENTO , per l’anno di imposta 2014, di un contribuente che risiedeva in Provincia di Roma. Eseguito il controllo formale della dichiarazione del contribuente ex art. 36ter d.lgs. n. 600 del 1973, l ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, DP III di Roma, procedeva a rettifiche perché il ravvedimento non si era perfezionato con il versamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute. Sulla base dell’art. 39 d.lgs. n. 241 del 1997 , formava il ruolo reso esecutivo nei confronti del RAF, chiamandolo a rispondere dei tributi, RAGIONE_SOCIALE sanzioni e degli interessi riferibili al contribuente. L’RAGIONE_SOCIALE, Agente della riscossione per la Provincia di Roma, competente per il domicilio fiscale del COGNOME, residente in Roma, gli notificava una cartella di pagamento. COGNOME proponeva ricorso avanti alla CTP di Roma nei confronti sia della dell’RAGIONE_SOCIALE che dell’RAGIONE_SOCIALE.
Nel giudizio di primo grado si costituiva solo l’RAGIONE_SOCIALE. Con la sentenza n. 7500/2021, la CTP di Roma accoglieva il ricorso. La cartella doveva essere annullata perché la contestazione, l’irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni e la formazione del ruolo erano di competenza ex art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241 del 1997 della RAGIONE_SOCIALE Regionale del Lazio e non della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Roma.
Con la sentenza n. 5755/2023 la CGT di secondo grado del Lazio accoglieva l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE . Con riferimento alla competenza funzionale dell’Amministrazione , occorreva considerare che non era stato emesso un atto formale per l’irrogazione di sanzioni ex art. 16 d.lgs. n. 472 del 1997. Prevedendo l’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 che le funzioni operative dell’RAGIONE_SOCIALE, tra le quali rientra il controllo formale RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni, venisse eseguito dalle Direzioni Provinciali nella cui circoscrizione è situato il domicilio fiscale del contribuente (cliente del CAF), se ne doveva dedurre che competente alla formazione del
ruolo era proprio la RAGIONE_SOCIALE. Non era fondata l’eccezione di difetto di motivazione in quanto, essendo stata regolarmente notificata la comunicazione d’i rregolarità, la richiesta di adempiere l’obbligazione tributaria risultante dal ruolo esattoriale, oggetto di una cartella di pagamento, era sufficientemente motivata. Erano conoscibili i presupposti della pretesa erariale anche con riferimento a sanzioni e interessi, la cui determinazione si risolveva in un mero calcolo matematico.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. L ‘RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolo il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Per la sua priorità logicogiuridica si esamina per primo l’ultimo motivo. Con il quinto motivo di ricorso, così rubricato: « Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)», il ricorrente eccepisce l’erroneo implicito rigetto dell’eccezione di giudicato nonostante plurime sentenze definitive della CTP di Roma, riguardanti giudizi fra le stesse parti, avessero annullato gli atti impugnati in quanto il ruolo era stato formato d a un’amministrazion e priva di competenza.
Il quinto motivo del ricorso sulla violazione del giudicato deve essere rigettato. Anche partendo dal presupposto che il processo tributario non è solo un giudizio sull’atto, le cause richiamate dal ricorrente avevano comportato l’annullamento dell’atto impugnato per un vizio formale e, pur coinvolgendo lo stesso RAF, attenevano a rapporti giuridici di diversi contribuenti. L’identità attiene unicamente alla questione interpretativa di una norma giuridica
trattata nei diversi processi ma tale identità non è sufficiente per invocare l’efficacia esterna di un giudicato tributario .
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39, comma 2, del d.lgs. 241/1997 (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) », il ricorrente lamenta che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che aveva eseguito i controlli formali non era competente a eseguire nei confronti del trasgressore RAF le iscrizioni a ruolo RAGIONE_SOCIALE somme previste dall’art. 39, comma 1, d.lgs. n. 241 del 1997, pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi richiedibile al contribuente. La sentenza sovrappone la competenza a ope rare il controllo formale ‘a monte’ della dichiarazione con il diverso profilo della contestazione al RAF.
Il primo motivo del ricorso sulla competenza verticale dell’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria è fondato. L’iscrizione a ruolo era di competenza della RAGIONE_SOCIALE Regionale e non della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con la conseguenza che si è in presenza di un vizio di legittimità che, essendo stato tempestivamente dedotto nel primo grado di giudizio, comporta la nullità della successiva cartella (Cass. 18425/2018 e Cass. n. 21399/2020, in motivazione).
4.1 L’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 sul controllo RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi stabilisce: « La competenza spetta all’ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata». L’art. 39, comma 1, lett. a), d.lgs. 241 del 1997, ratione temporis applicabile, nel testo risultante a seguito RAGIONE_SOCIALE modifiche apportate dall’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 175 del 2014, prevedeva: «ai soggetti indicati nell’Art. 35 che rilasciano il visto di conformità, ovvero l’asseverazione, infedele si applica, la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Salvo il caso di presentazione di dichiarazione rettificativa, se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all’articolo 13, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164,
i soggetti indicati nell’articolo 35 sono tenuti nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con le quali sono richieste le somme di cui al periodo precedente ». Il secondo comma precisava: «Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente Art. e dell’Art. 7 -bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base RAGIONE_SOCIALE segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima RAGIONE_SOCIALE. L’atto di contestazione è unico per ciascun anno solare di riferimento e, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla medesima direzione regionale ».
4.2 Il giudice di secondo grado ha ritenuto che la competenza dell’Ufficio sia individuata dall’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 e che non sia applicabile l’art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241 del 1997 perché non era stato emesso alcun atto di formale contestazione e irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni previste dal primo comma. L ‘ art. 39 disciplinava due distinti procedimenti: nel caso di apposizione di visto infedele su NUMERO_DOCUMENTO, veniva recuperata una somma pari ad imposta, interessi e sanzioni; nelle altre ipotesi di visto infedele, veniva irrogata una sanzione amministrativa.
Deve darsi continuità al principio secondo cui: «la responsabilità prevista dall’art. 39, co. 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 241/1997, vigente ratione temporis- dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l’asseverazione infedeli relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all’art. 13
d.m. n. 164/1999, ha una funzione anche punitiva e, ex art. 39, co. 2, d.lgs. n. 241/1997, la competenza all’iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimi soggetti, di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene alla direzione regionale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore e non può essere derogata, pena l’illegittimità dell’atto compiuto in violazione di tale att ribuzione» (Cass. 11660/2024). Il principio è stato ribadito in plurime successive decisioni (Cass. 30992/2025, Cass. 29582/2025, Cass. 28304/2025, Cass. 28298/2025, Cass. 19908/2025, Cass. n. 14745/2024, Cass. n. 14699/2024, Cass. n. 14578/2024, Cass. n. 11818/2024, Cass. n. 11806/2024, Cass. n. 11799/2024 e Cass. n. 11790/2024).
Prima RAGIONE_SOCIALE modifiche apportate all’art. 39 , comma 1, lett. a) , d.lgs. n. 241 del 1997 , dall’art. 6 d.lgs. n. 175 del 2014, non si erano poste particolari questioni sull’Ufficio che doveva procedere la contestazione , individuato nelle direzioni regionali dell’RAGIONE_SOCIALE, perché il primo comma prevedeva che al soggetto che rilasciava il visto di conformità si applicava una sanzione amministrativa da euro 258,00 ad euro 2.582 ,00 e il secondo comma specificava l’autorità competente a contestare e irrogare la sanzione (circolare n. 52/E del 27/9/2007). La questione sull ‘ eventuale competenza della DP è sorta perché con la modifica del primo comma è stato aggiunto: «Salvo il caso di presentazione di dichiarazione rettificativa, se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all’articolo 13, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, i soggetti indicati nell’articolo 35 sono tenuti nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ». È stato però evidenziato:
-che la speciale competenza della direzione regionale territorialmente competente rispetto al domicilio fiscale del trasgressore è stata introdotta dal legislatore nonostante siano gli uffici territoriali a controllare le dichiarazioni dei contribuenti e si giustifica, coerentemente con quanto disposto con dal d.m. Finanze 12/7/1999, per l’accentramento sulla direzione regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei poteri di controllo sui soggetti deputati a rilasciare il visto di conformità;
-che l’illecito consistente nel rilascio di un visto infedele, rispetto al quale il secondo comma prevede la competenza della direzione regionale, è rimasto il medesimo anche dopo la modifica apportata dall’art. 6 d.lgs. n. 175 del 2014;
-che il fatto che sia stato anche aggiunto che costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo di cui al d.P.R. n. 602 del 1973 le comunicazioni, con le quali sono richieste le somme, non configura uno speciale iter procedurale che esclude l’applicabilità del secondo comma perché, per l’espresso dettato del comma 1 -bis , le disposizioni del d.lgs. n. 472 del 1997 si applicano nei limiti della compatibilità;
-che le somme poste a carico del trasgressore si ricollegano direttamente alla violazione commessa e hanno quantomeno una concorrente funzione di deterrenza e sanzionatoria e non meramente risarcitoria.
Con il secondo motivo, così rubricato: «Violazione dell’art. 111, 6° comma Cost. art., 36 d.lgs. 546/92, art. 156, comma 2 e 132 c.p.c. (in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.)», il ricorrente deduce che la motivazione è apparente, perché non prende posizione sulla tematica oggetto del processo. All’esito del controllo formale l’Amministrazione aveva contestato che il ravvedimento non si era concluso con il versamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute mentre il CAF aveva provveduto al pagamento, eseguendo tutte le operazioni previste dal ravvedimento operoso.
Con il terzo motivo, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. a, d.lgs. 241/1997 (in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.)» , il ricorrente eccepisce che erano stati eseguiti tutti gli adempimenti per completare la procedura conseguente all’invio della comunicazione dei dati relativi alla rettifica della dichiarazione, essendo stata pagata la sanzione ‘correttamente determinata’.
Con il quarto motivo, così rubricato: «Violazione dell’art. 112 c.p.c. Nullità della sentenza e/o del procedimento (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.)» , il ricorrente denuncia l’omessa pronuncia su due motivi formulati in primo grado e riproposti in grado appello. Il RAF aveva dedotto che ex artt. 10 comma 2, stat. contr. e 6, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997 le sanzioni non sono irrogate e l’autore della v iolazione non è punibile quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incerte zza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria.
Il secondo, il terzo e il quarto motivo rimangono assorbiti dall’accoglimento del primo motivo.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la sentenza impugnata va cassata e, decidendo nel merito, deve essere accolto, per la nullità della cartella , a causa dell’incompetenza dell’ufficio che ha provveduto alla contestazione, il ricorso introduttivo.
La novità della questione al momento della proposizione del ricorso e la formazione del richiamato orientamento di legittimità solo in epoca successiva costituisce grave ed eccezionale motivo idoneo a giustificare la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese dei giudizi di merito e quelle del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il quinto e dichiara assorbiti i rimanenti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso
introduttivo di NOME COGNOME e compensa tra le parti le spese dei giudizi di merito e del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 9/1/2026 la Presidente NOME COGNOME