Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22069 Anno 2024
Oggetto:Tributi
Ires, Irap e Iva 2007
Incompetenza territoriale- RAGIONE_SOCIALE
Civile Sent. Sez. 5 Num. 22069 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/08/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 28317 del ruolo generale dell’anno 2016, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO che le rappresenta e difende;
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall’AVV_NOTAIO, dall’AVV_NOTAIO
COGNOME e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’ultimo difensore in INDIRIZZO;
-controricorrente -per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 2665/32/2016, depositata in data 6 maggio 2016, non notificata; e sul ricorso iscritto al numero 28330 del ruolo generale dell’anno 2016, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimata – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2842/32/2016, depositata in data 13 maggio 2016, non notificata. e sul ricorso iscritto al numero 28440 del ruolo generale dell’anno 2016, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO che le rappresenta e difende;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall’AVV_NOTAIO,
dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’ultimo difensore in INDIRIZZO;
-controricorrente -per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 2841/32/2016, depositata in data 13 maggio 2016, non notificata; e sul ricorso iscritto al numero 28446 del ruolo generale dell’anno 2016, proposto domiciliata INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO che
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , in Roma, INDIRIZZO rappresenta e difende;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME in qualità di legale rappresentante illo tempore di RAGIONE_SOCIALE ora RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall’AVV_NOTAIO, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’ultimo difensore in Roma INDIRIZZO;
-controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 2664/32/2016, depositata in data 6 maggio 2016, non notificata;
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE cause svolta nella pubblica udienza del 28 maggio 2024 dal Relatore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO NOME COGNOME di Nocera.
Per tutti i procedimenti, udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento de i ricorsi.
Per tutti i procedimenti udito, per la ricorrente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, l’AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con riferimento al procedimento RG 28317/2016, l’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione RAGIONE_SOCIALE Regionale della Lombardia aveva accolto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE, quale socia al 50% di RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza n. 5258/40/2014 della Commissione RAGIONE_SOCIALE Provinciale di Milano di rigetto del ricorso proposto dalla società contribuente avverso avviso di accertamento presupposto n. NUMERO_DOCUMENTO con il quale l’RAGIONE_SOCIALE, previo p.v.c. del RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE, aveva recuperato a tassazione, per l’anno 2007, maggiori ricavi ai fini Ires, Irap e Iva, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (che aveva optato per il regime della trasparenza fiscale di cui all’art. 115 del TUIR) notificandolo anche alla società RAGIONE_SOCIALE quale socia al 50%.
2 .Con riferimento al procedimento RG 28330/2016, l’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione RAGIONE_SOCIALE Regionale della Lombardia aveva accolto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, socia al 50% di RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza n. 5257/40/2014 della Commissione RAGIONE_SOCIALE Provinciale di Milano di rigetto del ricorso proposto dalla società contribuente avverso l’avviso di accertamento presupposto n. NUMERO_DOCUMENTO emesso nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (che aveva optato per il regime della trasparenza fiscale di cui all’art. 115 del TUIR) e notificato anche alla società RAGIONE_SOCIALE quale socia al 50%.
Con riferimento al procedimento RG NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO, l’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione RAGIONE_SOCIALE Regionale della Lombardia aveva accolto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE, in RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza n. 5260/40/2014 della Commissione RAGIONE_SOCIALE Provinciale di Milano di rigetto del ricorso proposto dalla società contribuente avverso l’avviso di accertamento presupposto n. NUMERO_DOCUMENTO emesso nei confronti di quest’ultima .
Con riferimento al procedimento RG NUMERO_DOCUMENTO/2016, l’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione RAGIONE_SOCIALE Regionale della Lombardia aveva accolto l’appello proposto da COGNOME, in qualità di legale rappresentante illo tempore di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza n. 5256/40/2014 della Commissione RAGIONE_SOCIALE Provinciale di Milano di rigetto del ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di accertamento presupposto n. NUMERO_DOCUMENTO emesso nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (che aveva optato per il regime della trasparenza fiscale di cui all’art. 115 del TUIR) e notificato anche personalmente a NOME COGNOME nella qualità di legale rappresentante della detta società.
5.In tutti i procedimenti, nelle sentenze impugnate, la CTR riformando le sentenze di primo grado, ha annullato l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO in questione in quanto emesso da RAGIONE_SOCIALE territorialmente incompetente.
6. Nel procedimento RG 28330/2016, RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata; nei procedimenti RG 28317/2016, RG 28440/2016, RG 28446/2016, RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE e COGNOME, in qualità di legale rappresentante illo tempore di RAGIONE_SOCIALE ora in RAGIONE_SOCIALE, resistono con rispettivi controricorsi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va disposta la riunione al procedimento iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO, di quelli portanti i nn. R.G. RG 28330/2016, RG NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO, RG NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO, ai sensi dell’art. 274, cod. proc. civ., per connessione soggettiva e oggettiva, in base al principio generale secondo cui il giudice può ordinare la riunione in un solo processo di impugnazioni diverse, oltre i casi espressamente previsti, ove ravvisi in concreto elementi di connessione tali da rendere opportuno, per ragioni di economia processuale, il loro esame congiunto (Cass., Sez. U., 4 agosto 2010, n. 18050; Cass., Sez. U., 23 gennaio 2013, n. 1521;
Cass., Sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27550). Nella fattispecie sussiste connessione oggettiva e parzialmente soggettiva tra i ricorsi, trattandosi in tutti i procedimenti dell’impugnativa del medesimo avviso presupposto n. NUMERO_DOCUMENTO emesso nei confronti di RAGIONE_SOCIALE -ora in RAGIONE_SOCIALE – e notificato, avendo la detta società optato per il regime della trasparenza fiscale di cui all’art. 115 del TUIR, anche a RAGIONE_SOCIALE e a RAGIONE_SOCIALE, quali socie al 50% nonché personalmente a NOME COGNOME, in qualità, all’epoca, di legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE
1.1.Va preliminarmente osservato che, nella specie, vertesi in una fattispecie caratterizzata dal litisconsorzio necessario originario.
1.2.Occorre a tal proposito evidenziare preliminarmente che l’art.115 del DPR n.917/1986 prevede che:” 1. Esercitando l’opzione di cui al comma 4, il reddito imponibile dei soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), al cui capitale sociale partecipano esclusivamente soggetti di cui allo stesso articolo 73, comma 1, lettera a), ciascuno con una percentuale del diritto di voto esercitabile nell’assemblea generale, richiamata dall’articolo 2346 del codice civile, e di partecipazione agli utili non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 er 2 cento, e’ imputato a ciascun socio, indipendentemente dall’effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”. Il successivo art.116, a sua volta, prevede che:”L’opzione di cui all’articolo 115 puo’ essere esercitata con le stesse modalita’ ed alle stesse condizioni, ad esclusione di quelle indicate nel comma 1 del medesimo articolo 115, dalle societa’ a responsabilita’ limitata il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l’applicazione degli studi di settore e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 o a 20 nel caso di societa’ cooperativa”. Il combinato disposto RAGIONE_SOCIALE norme dianzi trascritte genera, ad imitazione di ciò che si determina per effetto della disciplina prevista dall’art.5 del medesimo DPR, l’imputazione diretta, a ciascun socio del reddito maturato in capo alla società partecipata, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dall’effettiva percezione del reddito medesimo. Non vi è dubbio perciò che si riproponga, anche in relazione alla fattispecie qui in esame, il presupposto obiettivo che è a fondamento del
principio di diritto fissato nella pronuncia di Cass.Sez. U, Sentenza n. 14815 del 04/06/2008, secondo il quale:”In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi RAGIONE_SOCIALE società di persone e RAGIONE_SOCIALE associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci RAGIONE_SOCIALE stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicchè tutti questi soggetti devono essere parte AVV_NOTAIO stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass. n. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 24472 del 2015). Nella specie, l”esigenza sostanziale del simultaneus processus può invero ritenersi soddisfatta nel caso in esame, nemmeno nella prospettiva affermata da Cass. 18 febbraio 2010, n. 3830 secondo cui «nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre
parti e RAGIONE_SOCIALE difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: (1) identità oggettiva quanto a causa petendi dei ricorsi; (2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; (3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; (4) identità sostanziale RAGIONE_SOCIALE decisioni adottate da tali giudici; in tal caso, la ricomposizione dell’unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111, secondo comma, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e RAGIONE_SOCIALE libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l’osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio» (Cass. 29 gennaio 2014, n. 2014; Cass. 29 ottobre 2010, n. 22122; Cass. 9 luglio 2010, n. 16223; v. anche, Cass. 10 febbraio 2010, n. 2907; Cass. n. 12700-2018; Cass. n. 20606 del 2023).
1.3.N ella specie, trattandosi, nei giudizi in questione dell’impugnativa del medesimo avviso n. NUMERO_DOCUMENTO emesso nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (ora in RAGIONE_SOCIALE) e notificato, avendo la detta società optato per il regime della trasparenza fiscale di cui all’art. 115 del TUIR, anche a RAGIONE_SOCIALE e a RAGIONE_SOCIALE, quali socie al 50% nonché personalmente a NOME COGNOME, in qualità, all’epoca, di legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, i primi due gradi del giudizio si sono svolti simultaneamente (in particolare, nel giudizio RG 28317/2016, la sentenza di appello n. 2665/32/2016, è stata emessa il 7.10.2015 e depositata in data 6.5.2016, e la sentenza di primo grado n. 5258 è stata emessa il 20 gennaio 2014 e depositata il 3.6.2014, v. pag. 10 del ricorso; nel giudizio RG 28330/2016 la sentenza di appello n. 2842/32/2016 è stata emessa il 7.10.2015 e depositata in data 13.5.2016 e la sentenza di primo grado n. 5257 è stata emessa il 20 gennaio 2014 e depositata il 3.6.2014, v. pag. 11 del ricorso; nel giudizio RG 28440/2016 la sentenza di appello n. 2841/32/2016 è stata emessa in data 7.10.2015 e
depositata in data 13.5. 2016 e la sentenza di primo grado n. 5260 è stata emessa il 20 gennaio 2014 e depositata il 3.6.2014, v. pag. 10 del ricorso; nel giudizio RG 28446/2016, la sentenza di appello n. 2664/32/2016 è stata emessa il 7.10.2015 e depositata in data 13.5.2016 e la sentenza di primo grado n. 5256 del 20 gennaio 2014 e depositata il 3.6.2014 v. pag. 10 del ricorso). Pertanto, attraverso la presente riunione dei giudizi in cassazione, risulta assicurata l’esigenza sostanziale del simultaneus processus, e l’integrità originaria del contraddittorio.
Posto quanto sopra, appare necessaria la trattazione dei prospettati seguenti motivi di ricorso.
2.Nei procedimenti RG 28317/2016, RG NUMERO_DOCUMENTO/2016, RG 28440/2016, con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.112 cod. proc. civ., 1, comma 2, 4, 5, 18, 53 e 61 d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546, 1 d.lgs. 31 dicembre 1992 n.545, in relazione all’art.360, primo comma, n.4, c.p.c.
3.Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 25 Cost., 1, comma 2, 4, 5, 18, 53 e 61 d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546, 1 d.lgs. 31 dicembre 1992 n.545, in relazione all’art.360, primo comma, n.2, c.p.c.
Secondo la ricorrente la RAGIONE_SOCIALE avrebbe erroneamente ritenuto l’incompetenza territoriale del giudice adito, inammissibilmente pronunciando nel merito della controversia.
I motivi primo e secondo sono inammissibili.
4.1.Invero,nelle sentenze impugnate il giudice di appello, nell’introdurre la motivazione, afferma l’incompetenza territoriale sia del giudice adito, sia dell’RAGIONE_SOCIALE, direzione RAGIONE_SOCIALE di Milano.
Tuttavia, nella successiva motivazione affronta unicamente il tema relativo all’incompetenza territoriale dell’RAGIONE_SOCIALE di Milano, che ha emesso l’avviso di accertamento, concludendo, nel dispositivo, per l’accoglimento dell’appello e l’annullamento dell’av viso in oggetto. Il giudice di appello, quindi, non si è
dichiarato incompetente, nonostante il rilevo iniziale, ma ha esaminato il merito della controversia al suo esame ed ha ritenuto che l’avviso di accertamento fosse nullo perché emesso dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Milano, nonostante la sede amministrativa effettiva RAGIONE_SOCIALE società fosse in provincia di RAGIONE_SOCIALE, come risultava dal p.v.c. della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
4.2.I motivi di ricorso, quindi, sono eccentrici rispetto alle pronunce del giudice di appello, che non contengono una dichiarazione di incompetenza, bensì di accoglimento nel merito degli appelli rispettivamente della società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE società socie RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
4.3. Ai fini di una maggiore chiarezza, deve comunque rilevarsi che, ai sensi dell’art. 4 d.lgs. n.546/1992, vigente ratione temporis , «1. Le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli uffici RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o del territorio del Ministero RAGIONE_SOCIALE finanze ovvero degli enti locali ovvero dei concessionari del servizio di riscossione, 3 che hanno sede nella loro circoscrizione; se la controversia è proposta nei confronti di un centro di servizio è competente la commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale spettano le attribuzioni sul tributo controverso. 2. Le commissioni tributarie regionali sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni RAGIONE_SOCIALE commissioni tributarie provinciali, che hanno sede nella loro circoscrizione».
4.4.Nel caso in esame, quindi, sussisteva la competenza della C.t.p. di Milano per le impugnazioni dell’avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO emesso dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE milanese, nonché la competenza della C.t.r. della Lombardia sugli appelli RAGIONE_SOCIALE decisioni della C.t.p. di Milano.
5.Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 L. 27 luglio 2000 n.212, 46 cod. civ., 31, 41 bis, 58 e 59 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 115 d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, in relazione all ‘ art.360, primo comma, n.3, c.p.c. Secondo la ricorrente, ai sensi della normativa citata, vi era la competenza territoriale dell’RAGIONE_SOCIALE che aveva emesso l’avviso di accertamento.
5.1. Il motivo è fondato e va accolto.
5.2. L’art. 31, comma 2, D.P.R. n. 600/1973, prevede la competenza dell’RAGIONE_SOCIALE dell ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Entrate nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’avviso di accertamento emesso da un ufficio territorialmente incompetente è nullo; in alcune pronunce più risalenti si tratterebbe di ipotesi di nullità assoluta (o addirittura inesistenza), rilevabile anche di ufficio (Cass. nn.4277-1980, 26461984, 2998-1987, 8017-1992, 5826-94), secondo altre più recenti solo di nullità relativa, rilevabile per effetto di rituale impugnazione (Cass. n.18425/18, che richiama, ex multis , Cass. n. 12699/2017; n. 15769/2017; n. 11223 del 2016; n. 13126 del 2016; n. 10802 del 2010).
5.3.Nel caso in esame, nei rispettivi procedimenti, le società contribuenti hanno ritualmente impugnato in primo grado l’ avviso di accertamento, deducendo, tra i diversi motivi, anche quello dell’invalidità, per essere stato emesso da un ufficio territorialmente incompetente.
5.4. Il motivo, rigettato dalla C.t.p., per la considerazione che il domicilio fiscalecorrispondente alla sede legale- di RAGIONE_SOCIALE era stato fissato in Milano, è stato accolto, invece, dalla C.t.r., che ha valorizzato la circostanza che la ‘ sede effettiva ‘ della società risultava essere in provincia di RAGIONE_SOCIALE (come riportato nel p.v.c. della G.d.F. a base dell’accertamento, avendo i verbalizzanti dichiarato che in Milano vi fosse ‘un mero recapito e semplice domiciliazione presso lo studio del commercialista ‘ ).
5.5. Ai sensi dell ‘ art.58, terzo comma, cit. «I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel Comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel Comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività>>. A sua volta l’art.59 cit. prevede che «L’amministrazione finanziaria può stabilire il domicilio fiscale del soggetto, in deroga alle disposizioni dell’articolo precedente, nel comune dove il soggetto stesso svolge
in modo continuativo la principale attività ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel comune in cui è stabilita la sede amministrativa». In base alle norme citate, non appare possibile ritenere che sia incompetente l ‘ RAGIONE_SOCIALE territoriale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nella cui circoscrizione si trovi il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione, dovendo intendersi per domicilio fiscale quello nel Comune, individuato ai sensi dell’art.58 cit., e coincidente con il luogo in cui è la sede legale, o, in mancanza, la sede amministrativa, o, in ulteriore subordine, una sede secondaria o una stabile organizzazione.
5.6.Come è stato rilevato, «in tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sul reddito, ai sensi del combinato disposto degli artt.36 e 60 del d.P.R. n.600 del 1973, le società non solo devono trasmettere all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE imposte copia RAGIONE_SOCIALE deliberazioni che modificano l’atto costitutivo, ma debbono dare altresì comunicazione RAGIONE_SOCIALE variazioni dell’indirizzo della loro sede legale o amministrativa; in mancanza di tale comunicazione, è valido l’avviso di accertamento che proviene dall’RAGIONE_SOCIALE competente per l’ambito territoriale in cui risulta ab origine ubicata la società» (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16723 del 27/07/2007).
5.7.Nel caso di specie, deve ritenersi che l’RAGIONE_SOCIALE di Milano fosse competente ad emettere l’ avviso di accertamento, in quanto il domicilio fiscale indicato da RAGIONE_SOCIALE , coincidente con la sede legale, era a Milano (v. nello stesso senso, Cass., sez. 5, n. 15721 del 2020, relativamente ad altre annualità, tra parti coincidenti).
6.Con riguardo al procedimento RG 28446/2016, con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 24 e 113 Cost., 2907 c.c., 81 e 100 c.p.c., 10,11, 18 e 53 del d.lgs. n. 546/92 per non avere la CTR rilevato il difetto di legittimazione ad agire di COGNOME avendo quest’ultimo proposto sia il ricorso introduttivo (come si evinceva dal contenuto AVV_NOTAIO stesso) che l’atto di appello ‘in proprio’ (in particolare, quest’ultimo, in qualità di ‘legale rappresentante illo tempore di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE‘) e non già nella qualità di legale rappresentante pro tempore di RAGIONE_SOCIALE
6.1.Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.112 cod. proc. civ., 1, comma 2, 4, 5, 18, 53 e 61 d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546, 1 d.lgs. 31 dicembre 1992 n.545, in relazione all’art.360, primo comma, n.4, c.p.c.
6.2.Con il terzo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 25 Cost., 1, comma 2, 4, 5, 18, 53 e 61 d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546, 1 d.lgs. 31 dicembre 1992 n.545, in relazione all’art.360, primo comma, n.2, c.p.c.
6.3. Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 L. 27 luglio 2000 n.212, 46 cod. civ., 31, 41 bis, 58 e 59 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 115 d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, c.p.c.
6.4. Il primo motivo è fondato con assorbimento dei restanti.
6.5. Premesso che, ai sensi dell’art. 81 cod. proc. civ. «fuori di casi stabiliti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui», nella specie, come si evince dalla sentenza impugnata, dal ricorso (pag. 19) e dallo stesso controricorso (pag. 25), essendo stato l’avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO in questione -emesso nei confronti di RAGIONE_SOCIALE – notificato anche a NOME COGNOME, quale legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE presso il suo indirizzo privato, e, avendo quest’ultimo proposto il ricorso sia in primo che in secondo grado ‘in proprio’ in particolare, in sede di appello, nella qualità di ‘legale rappresentante illo tempore di RAGIONE_SOCIALE‘ – lo stesso, in quanto agente personalmente, non era titolare del rapporto sostanziale facente capo alla società fatto valere in giudizio (v. Cass. n. Cass., Sez. 5, 05/10/2004, n. 19870; Cass., Sez. 5, 18/12/2008, n. 29628; Cass. sez. 5, n. 26209/2021 nell’ipotesi di difetto di legitti mazione a far valere in giudizio un diritto spettante alla società da parte della persona fisica che abbia rivestito, ma non rivesta più, le cariche di amministratore e legale rappresentante di una società di capitale) e non poteva fare valere alcuna questione ad esso afferente, sicché, in ragione dell ‘ originario difetto di legittimazione attiva in capo ad essa, la causa non avrebbe potuto essere proposta fin dal primo grado.
7.In conclusione, previa riunione al procedimento iscritto al n. RG NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO, di quelli portanti i nn. R.G. 28330/2016, RG 28440/2016, RG 28446/2016, con riguardo ai procedimenti RG 28317/2016, RG 28330/2016, RG 28440/2016, va accolto il terzo motivo, dichiarati inammissibili i restanti, con cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenze impugnate – in relazione al motivo accolto- e rinvio, anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione; con riguardo al procedimento R.G. 28446/2016, in accoglimento del primo motivo, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ex art. 382, comma 3, cod. proc. civ., perché la causa non poteva essere proposta in primo grado, dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
7.Con riguardo al procedimento R.G. 28446/2016, sussistono giusti motivi per compensare le spese RAGIONE_SOCIALE fasi di merito mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte, riunisce al procedimento iscritto al n. RG 28317/2016, di quelli portanti i nn. R.G. RG 28330/2016, RG 28440/2016, RG 28446/2016;
-con riguardo ai procedimenti RG 28317/2016, RG 28330/2016, RG 28440/2016, accoglie il terzo motivo, dichiara inammissibili i restanti, con cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenze impugnate – in relazione al motivo accolto- e rinvio anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione;
-con riguardo al procedimento RG 28446/2016, accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti, cassa senza rinvio ex art. 382, comma 3, c.p.c. la sentenza impugnata e dichiara inammissibile il ricorso introduttivo; compensa le spese processuali dei gradi di merito e condanna il controricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 23.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito;
Così deciso in Roma il 28 maggio 2024