Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23889 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23889 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27377/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende (EMAIL)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
Avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’ABRUZZO n. 248/2022 depositata il 07/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE‘Abruzzo ( hinc: CTR), con sentenza n. 248/2022, pubblicata in data 07/04/2022, ha accolto l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE ( hinc: RAGIONE_SOCIALE) e, riformando la decisione assunta dalla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALEle di RAGIONE_SOCIALE (sent. n. 170/2021, pubblicata in data 11/06/2021), ha rigettato il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso l’ avviso di intimazione n. 08320199001484405.
Il presente giudizio è scaturito dall’impugnazione, da parte di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE‘avviso di intimazione di pagamento davanti alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALEle di RAGIONE_SOCIALE, che -declinata la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario in relazione alle pretese di pagamento di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE -ha invece, accolto, in relazione ai debiti tributari, l’eccezione d’incompetenza per territorio . L ‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aveva, infatti, notificato l’intimazione di pagamento ad una società con sede in provincia di Roma, senza essere stata a ciò delegata dall’Ufficio territorialmente competente (art. 24 e 46 d.P.R. 29/09/1973, n. 602).
La CTR, riformando la pronuncia del giudice di primo grado, ha ritenuto, invece, che gli artt. 24 e 46 d.P.R. n. 602 del 1973 fossero da ritenere implicitamente abrogati in conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 d.l. 30/09/2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 02/12/2005, n. 248 , che ha accorpato in un unico soggetto l’attività di RAGIONE_SOCIALE, rilevando che: « l’unicità RAGIONE_SOCIALE persona giuridica che si occupa del RAGIONE_SOCIALE su tutto il territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato connota oggi in
termini di semplice delega organizzativa (e non più in termini di competenza territoriale) il fatto che quell’Ente – per quanto detto articolato in più Uffici assegni all’uno o all’altro Ufficio l’attività procedimentale propria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali e RAGIONE_SOCIALE intimazioni di pagamento, ed eventuale attivazione RAGIONE_SOCIALE procedura di RAGIONE_SOCIALE coattiva). »
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso in cassazione con un motivo.
NOME NOME resistito con controricorso
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso proposto la ricorrente ha contestato la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e l’art. 46 d.p.r. n. 602 del 1973 , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
1.1. La ricorrente, rilevato di avere la propria sede legale in Formello (RM), evidenzia che solo l’RAGIONE_SOCIALE di Roma è competente per l’emissione di intimazioni a suo carico, mentre nel caso di specie è stata l’RAGIONE_SOCIALE competente per la sede di RAGIONE_SOCIALE ad emettere l’atto impugnato . Richiama, quindi, i contenuti degli artt. RAGIONE_SOCIALE‘art. 24 e 46 d.P.R. n. 602 del 1973.
1.2 . La CTR ha ritenuto, tuttavia, valida l’intimazione di pagamento impugnata, sul presupposto che gli artt. 24 e 46 d.P.R. n. 602 del 1973 cit. , fossero ormai «implicitamente abrogati». Partendo dall’art. 3 d.l. n. 203 del 2005 la CTR ha, infatti, affermato nella sentenza impugnata che: « Al comma 4, infine, l’art. 3 stabilisce che la RAGIONE_SOCIALE effettuerà ‘l’attività di RAGIONE_SOCIALE mediante ruolo, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del decreto del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché l’attività di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237′. Come si vede, le norm e a cui fa riferimento la sentenza impugnata (artt. 24 e 46 del D.P.R.
6021973, non a caso inserite nel titolo primo, capo secondo, e nel titolo secondo di quel D.P.R.) si riferiscono al precedente moRAGIONE_SOCIALEo organizzativo al quale era improntato il sistema di RAGIONE_SOCIALE dei tributi: moRAGIONE_SOCIALEo che prevedeva la delega RAGIONE_SOCIALE‘attivi tà a soggetti esterni alla P.A., che agivano in regime di concessione, all’interno RAGIONE_SOCIALE‘ambito territoriale a ciascuno assegnato. Di qui, quindi, la necessità RAGIONE_SOCIALE delega, ogni volta che un concessionario avesse voluto chiedere la collaborazione di un altro concessionario, al fine di riscuotere tributi da un soggetto che aveva la sede o la residenza all’interno del perimetro RAGIONE_SOCIALE concessione attribuita al delegato. Ma quelle norme devono aversi ormai per implicitamente abrogate dalla l. 248/ 2005, che ha accorpato in un unico soggetto tutta l’attività di RAGIONE_SOCIALE in ambito RAGIONE_SOCIALE … »
1.3. Nel ritenere le norme poste alla base del vizio di violazione di legge implicitamente abrogate la CTR è andata anche contro a un proprio precedente che si era orientato in senso esattamente contrario.
La controricorrente, nel sostenere le argomentazioni recepite nella sentenza RAGIONE_SOCIALE CTR, ha richiamato il nuovo quadro normativo, dove, a decorrere dal 01/10/2006, le funzioni relative alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sono adesso attribuite all’RAGIONE_SOCIALE che, fino al 01/07/2017, le ha esercitate tramite RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) e le società dalla stessa partecipate, denominate come Agenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (art. 3, comma 28, d.l. n. 203 del 2005) e adesso tramite l’ente pubblico eco nomico denominato RAGIONE_SOCIALE (art. 1, comma 3, d.l. n. 193 del 2016).
Prendendo le mosse dai corretti richiami normativi RAGIONE_SOCIALE controricorrente deve evidenziarsi come, l’attribuzione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘attività di esazione sia stata esercitata, dapprima attraverso RAGIONE_SOCIALE e, dal 01/07/2017, attraverso un ente
pubblico economico denominato RAGIONE_SOCIALE, qualificato dall’art. 1, comma 2, d.l. 22/10/2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 01/12/2016, n. 225, quale ente strumentale. Il comma 3 RAGIONE_SOCIALE norma appena richiamata fa riferimento, più precisamente, a « un ente pubblico economico, denominato «RAGIONE_SOCIALE», ente strumentale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE sottoposto all’indirizzo operativo e al controllo RAGIONE_SOCIALE stessa RAGIONE_SOCIALE, che ne monitora costantemente l’attività, secondo principi di trasparenza e pubblicità.»
La stessa norma precisa, poi, che: « L’ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, RAGIONE_SOCIALE società del RAGIONE_SOCIALE di cui al comma 1 e assume la qualifica di agente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 .»
3.1. Nel rinvio RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 3, d.l. 193 del 2016 alle disposizioni del titolo I, capo II e titolo II del d.P.R. n. 602 del 1973 rientrano, quindi, anche gli artt. 24 e 46 d.P.R. n. 602 del 1973, cioè le norme richiamate nel motivo di censura articolato dalla ricorrente in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
L’art. 24 d.P.R. n. 602 del 1973 prevede che: « L’ufficio consegna il ruolo al concessionario RAGIONE_SOCIALE‘ambito territoriale cui esso si riferisce secondo modalità indicate con decreto del Ministero RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e RAGIONE_SOCIALE programmazione economica.»
L’art. 46 d.P.R. n. 602 del 1973 stabilisce che: « Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l’attività di RAGIONE_SOCIALE deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve
procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere. La delega può riguardare anche la notifica RAGIONE_SOCIALE cartella. A seguito RAGIONE_SOCIALE delega, il pagamento RAGIONE_SOCIALE somme iscritte a ruolo è eseguito al delegato.»
3.2. Il coordinamento tra le norme appena richiamate non esaurisce, tuttavia, l’inquadramento sistematico rilevante per la soluzione RAGIONE_SOCIALE questione posta dall’unico motivo di ricorso.
L’attuale formulazione degli artt. 24 e 46 d.P.R. n. 602 del 1973 (e la nozione di « ambito territoriale » richiamata nel testo di entrambe le norme) scaturisce, infatti, dall’attuazione dei principi di legge delega del 1998, con cui fu delineato il sistema di affidamento ai concessionari RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Difatti:
-con l’art. 1, comma 1, lett. a) e d), RAGIONE_SOCIALE legge 28/09/1998, n. 337 ( Delega al governo ad emanare entro sei mesi uno o più decreti legislativi volti al riordino RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ) il Governo fu delegato ad adottare disposizioni in materia di riordino RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, seguendo quali principi e criteri direttivi (anche) quelli di seguito riportati: « a) affidamento, mediante procedure ad evidenza pubblica, ai concessionari RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE mediante ruolo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo Stato, degli enti territoriali e degli enti pubblici, anche previdenziali, e previsione RAGIONE_SOCIALE facoltà, per i contribuenti, di effettuare il versamento diretto di tali RAGIONE_SOCIALE anche mediante delega ai concessionari stessi; … d) affidamento in concessione del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE a società per azioni, con capitale sociale interamente versato pari ad almeno 5 miliardi di lire, in possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari e di affidabilità ed aventi come oggetto lo svolgimento di tale RAGIONE_SOCIALE e di compiti ad esso connessi o complementari indirizzati anche al supporto RAGIONE_SOCIALE attività tributarie e di gestione patrimoniale degli enti impositori diversi dallo Stato e ridefinizione RAGIONE_SOCIALE modalità di determinazione degli ambiti territoriali
RAGIONE_SOCIALE concessioni, con estensione almeno provinciale, secondo modalità che assicurino il conseguimento di miglioramenti RAGIONE_SOCIALE‘efficienza e RAGIONE_SOCIALE‘efficacia RAGIONE_SOCIALE funzione e la diminuzione dei costi. Resta comunque fermo quanto stabilito dall’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. »;
– in attuazione RAGIONE_SOCIALE delega appena richiamata il d.lgs. 13/04/1999, n. 112 ha definito come ‘ ambito ‘ (art. 1, lett. c): « la circoscrizione territoriale nella quale il concessionario o il commissario governativo gestisce il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE » e prevede, all’art. 13, che: « Le concessioni del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sono affidate, per ciascun ambito, mediante procedure di evidenza pubblica, nel rispetto RAGIONE_SOCIALE norme nazionali e comunitarie. »;
-sempre in attuazione RAGIONE_SOCIALE delega conferita con l’art. 1 legge n. 337 del 1998 è stato emanato il d.lgs. 26/02/1999 n. 46, il quale all’art. 10 ha sostituito la precedente versione RAGIONE_SOCIALE‘art. 24 d.P.R. n. 602 del 1973 con quella riportata ( supra, sub 3.1.) e al l’art. 16 ha interamente sostituito il titolo II del d.P.R. n. 602 del 1973, compresa l’attuale versione RAGIONE_SOCIALE‘art. 46 (riportata supra, sub 3.1.).
Tale sistema fu radicalmente modificato con la riforma del 2005: l’art. 3, comma 1, d.l. n. 203 del 2005 ha, infatti, stabilito che: « A decorrere dal 1 ottobre 2006, è soppresso il sistema di affidamento in concessione del RAGIONE_SOCIALE e le funzioni relative alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sono attribuite all’RAGIONE_SOCIALE, che le esercita mediante la società di cui al comma 2, sulla quale svolge attività di coordinamento, attraverso la preventiva approvazione RAGIONE_SOCIALE‘ordine del giorno RAGIONE_SOCIALE sedute del consiglio di amministrazione e RAGIONE_SOCIALE deliberazioni da assumere nello stesso consiglio. »
Successivamente, con l’art. 1 d.l. 22/10/2016, n. 193 (convertito con modificazioni dalla legge 01/12/2016, n. 225) fu disposto lo scioglimento RAGIONE_SOCIALE società del RAGIONE_SOCIALE e, contestualmente, fu stabilito che l’esercizio RAGIONE_SOCIALE funzioni relative alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fosse svolto dall’ente strumentale richiamato nel terzo comma RAGIONE_SOCIALE norma appena citata, cioè RAGIONE_SOCIALE (subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, RAGIONE_SOCIALE società del RAGIONE_SOCIALE), ente pubblico economico sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e gestionale.
RAGIONE_SOCIALE « è sottoposta alle disposizioni del codice civile e RAGIONE_SOCIALE altre leggi relative alle persone giuridiche private » (art. 1, comma 3, d.l. n. 193 del 2016) e gode di un’autonomia statutaria vincolata, dal momento che lo statuto è approvato con decreto del AVV_NOTAIO dei ministri, su proposta del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (art. 1, comma 5, d.l. n. 193 del 2016).
Dall’art. 1, comma 13, d.l. n. 193 del 2016 relativo l’atto aggiuntivo alla convenzione di cui all’articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 stipulato annualmente tra il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE e il direttore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – si ricava che la gestione RAGIONE_SOCIALE funzione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è attuata con « modalità organizzative flessibili, che tengano conto RAGIONE_SOCIALE necessità di specializzazioni tecnico-professionali, mediante raggruppamenti per tipologia di contribuenti, ovvero sulla base di altri criteri oggettivi preventivamente definiti, e finalizzati ad ottimizzare il risultato economico RAGIONE_SOCIALE medesima RAGIONE_SOCIALE.» (art. 1, comma 13, lett. g) , d.l. n. 193 del 2016).
3.3 . L’evoluzione normativa sinteticamente riportata segna il passaggio da un sistema di affidamento per concessione del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (esternalizzata, fino al d.l. n. 203 del 2005, tra una pluralità di enti, operanti in ambiti territoriali limitati e individuati attraverso procedure di evidenza pubblica, cd. concessionari) a un accentramento RAGIONE_SOCIALE funzione di RAGIONE_SOCIALE in capo all’RAGIONE_SOCIALE che si avvale di un ente pubblico economico appositamente istituito (RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE), connotato anche dalla flessibilità RAGIONE_SOCIALE modalità organizzative che devono rispondere a criteri oggettivi predeterminati e finalizzati ad assicurare il risultato economico (art. 1, comma 13, lett. d), d.l. n. 193 del 2016).
3.4. I profili strutturali appena richiamati devono essere, poi, coniugati con quelli processuali regolativi RAGIONE_SOCIALE competenza del giudice tributario in relazione alla tutela del contribuente avverso gli atti RAGIONE_SOCIALE‘agente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
A tal fine assume un ruolo centrale l’art. 4, comma 1, d.lgs. 31/12/1992, n. 546, interessato, a seguito RAGIONE_SOCIALE sua entrata in vigore, da più modifiche, dapprima ad opera RAGIONE_SOCIALE‘art. 28, comma 2, d.l. 31/05/2010, n. 78 (convertito con modificazioni dalla legge 30/07/2010, n. 122), successivamente, per effetto RAGIONE_SOCIALE‘art. 9, comma 1, lett. b), d.lgs. 24/09/2015, n. 156 e, infine, con la modifica recentemente apportata dall’art. 4 legge 31/08/2022, n. 130, che ha sostituito il riferimento alle commissioni tributarie provinciali e regionali con quello alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. Si è così giunti all’attuale formulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, primo comma, d.lgs. n. 546 del 1992 (« Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dei soggetti scritti all’albo di cui all’articolo 53 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. »).
Dal confronto tra le varie versioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, emerge che a decorrere dall’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE‘art. 9, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 156 del 2015 (applicabile ratione temporis all’avviso di intimazione oggetto di impugnazione del presente giudizio, notificato dall’RAGIONE_SOCIALE in data 02/05/2019) nella formulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 d.lgs. n. 546 del 1992 la figura RAGIONE_SOCIALE‘agente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha sostituito il richiamo al concessionario (« Le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dei soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione.» ).
Il criterio che individua la competenza RAGIONE_SOCIALE‘organo giurisdizionale a decidere in ordine alle controversie proposte nei confronti degli agenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE viene individuato in base alla « sede nella loro circoscrizione ».
3.5. La soppressione del pregresso regime di frammentazione del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE esternalizzato tra una pluralità di concessionari (individuati, per ambiti territoriali, tramite procedure di evidenza pubblica) e l’accentramento RAGIONE_SOCIALE funzione di ris cossione in un unico ente -per quanto dotato di modalità organizzative flessibili – non comporta, quindi, il venir meno RAGIONE_SOCIALE rilevanza RAGIONE_SOCIALE nozione di « circoscrizione territoriale» di cui all’art. 1, lett. c) d.lgs. n. 112 del 1999, che trova esatta cor rispondenza nell’art. 4 d.lgs. n. 546 del 1992 (ai fini RAGIONE_SOCIALE‘individuazione del giudice tributario competente) e deve essere riferita all’articolazione degli uffici RAGIONE_SOCIALE‘ente pubblico economico chiamato a gestire la funzione di RAGIONE_SOCIALE, secondo gli ambiti in precedenza definiti per i
concessionari RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Continua, pertanto, a trovare applicazione l’art. 24 d.P.R. n. 602 del 1973 che, a differenza di quanto sostenuto dalla CTR nel provvedimento impugnato, non può ritenersi implicitamente abrogato, sebbene il riferimento al concessionario sia da ritenere superato alla luce RAGIONE_SOCIALE modifiche che hanno interessato la funzione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a decorrere dal 2005. 3.6. Tale interpretazione, in primo luogo, trova conferma nei principi costituzionali delineati negli artt. 24 e 111 Cost., evitando al contribuente di doversi rivolgere, per l’impugnazione degli atti RAGIONE_SOCIALE‘agente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a un giudice che si trovi in un ambito territoriale diverso da quello del proprio domicilio fiscale. Sul punto occorre richiamare quanto precisato dalla Corte costituzionale (sent. n. 44 del 2016) e cioè che: « In generale, questa Corte ha chiarito, con riferimento all’art. 24 Cos t., che «tale precetto costituzionale ‘non impone che il cittadino possa conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti purché non vengano imposti oneri tali o non vengano prescritte modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività processuale’ (sentenza n. 63 del 1977; analogamente, cfr. sentenza n. 427 del 1999 e ordinanza n. 99 del 2000)» (ordinanza n. 386 del 2004). »
La competenza RAGIONE_SOCIALE commissioni tributarie (e adesso RAGIONE_SOCIALE corti di giustizia tributaria) viene, quindi, determinata in base alla sede RAGIONE_SOCIALE‘ufficio o ente che ha emesso l’atto impugnato (Cass., 24/08/2022, n. 25194).
3.7. In secondo luogo, è coerente, in termini sistematici (anche sotto il profilo del principio di ragionevolezza), con la previsione contenuta nell’art. 31, secondo comma, d.P.R. 29/12/1973, n. 600 che radica la competenza, in materia di accertamenti e controlli, in
capo all’ufficio distrettuale « nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata».
Sul punto questa Corte ha precisato che: « In tema di RAGIONE_SOCIALE dei tributi, è illegittimo, per carenza di competenza territoriale, il provvedimento di fermo emesso dall’ufficio provinciale del concessionario che operi in un ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del contribuente, atteso che nell’attività di RAGIONE_SOCIALE, attribuita all’RAGIONE_SOCIALE, è previsto, da un lato, che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, ogni atto impositivo sia emesso dall’ufficio territorialmente competente, secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente, e, dall’altro, che, giusta l’art. 24 del d.P.R. n. 602 del 1973, “l’ufficio consegna il ruolo al concessionario RAGIONE_SOCIALE‘ambito territoriale cui esso si riferisce”. » (Cass., 17/11/2022, n. 33862; v. anche Cass., 29/03/2017, n. 8049).
3.8. In terzo luogo, è coerente anche con il modulo di flessibilità organizzativa che caratterizza l’attività di RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, lett. g), d.l. n. 193 del 2016, considerata la possibilità di conferimento RAGIONE_SOCIALE delega prevista nell’art. 46 d.lgs. n. 602 del 1973 , da riferibile alla articolazione dei singoli uffici RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, per circoscrizioni territoriali.
Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è fondato -non essendo contestato che l’atto impugnato sia stato emesso da un ufficio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE che non si trovava nella circoscrizione in cui ha sede la società contribuente – e deve essere accolto.
Sussistono, inoltre, i presupposti stabiliti da ll’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con la conseguenza che, non essendo
necessari ulteriori accertamenti di fatto, l ‘atto di intimazione impugnato deve essere annullato.
Le spese del presente giudizio vanno liquidate in base al principio di soccombenza in favore RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente.
Vanno, invece, compensate le spese dei giudizi di merito.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla l’ avviso di intimazione n. 08320199001484405; condanna la controricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE ricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento dei compensi, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; dispone la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, il 28/06/2024.