Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 137 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 137 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7495/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in Albano LazialeINDIRIZZO.
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrente –
Nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrente –
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa CORTE di GIUSTIZIA II° GRADO RAGIONE_SOCIALEa LIGURIA n. 631/2023 depositata in data 5 ottobre 2023.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
In data 08/05/2019, il sig. NOME COGNOME, in qualità di Responsabile Assistenza Fiscale, attività svolta presso il RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘, riceveva, da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, notifica di alcune cartelle di pagamento (nn. 09720190132091546; 09720190132091041; 09720190132091445; 09720190132092354; NUMERO_CARTA
; 09720190132091142; 09720190132092152; 09720190132092051; 09720190132090940; 09720190132092152), scaturente da controllo, ex art 36ter D.P.R. 600/1973, di dichiarazioni dei redditi e di documenti allegati alla dichiarazione NUMERO_DOCUMENTO (annualità d’imposta 2014), ad esito del quale l’Ufficio, rilevata l’errata indicazione di alcuni dati esposti, e concernendo la rettifica profili riconducibili all’ambito dei controlli demandati all’intermediario, procedeva, ex art. 39, comma 1, D. lgs. 241/1997, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 26, comma 3 ter e quater del Regolamento recante norme per l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resa dai Centri RAGIONE_SOCIALE (D.M. 164/1999), al recupero di somme a titolo di IRPEF, interessi e sanzioni a carico del contribuente.
Avverso le cartelle di pagamento, il contribuente proponeva separati ricorsi dinanzi la C.t.p. di Genova; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p. di Genova, con le sentenze nn. 118/2020, 120/2020, 119/2020, 131/2020, 123/2020, 124/2020, 130/2020, 121/2020, 135/2020 e 122/2020, accoglieva il ricorso del contribuente in relazione alla natura sanzionatoria RAGIONE_SOCIALE‘art. 39, comma 1, D. lgs. 241/1997 e RAGIONE_SOCIALEa
conseguente applicazione del favor rei e lo respingeva in relazione agli altri motivi.
Contro tali sentenze proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.g.t. II° grado RAGIONE_SOCIALEa Liguria; il contribuente si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello.
La Corte adita, con sentenza n. 631/2023, depositata in data 5 ottobre 2023, accoglieva gli appelli riuniti RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio.
Avverso tale pronuncia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 preleggi c.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 39, comma 1, lettera a) e lettera a bis ) del d.lgs. 241/1997 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 d.lgs. 472/1997, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 CEDU e degli artt. 3, 23 e 53 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.g.t. II° grado ha escluso l’applicabilità del favor rei sul rilievo che l’art. 39 del d.lgs. 241/1997 -volto a disciplinare le conseguenze discendenti dall’infedele asseverazione non faccia riferimento ad una sanzione, bensì ad una somma avente finalità risarcitoria, volta a reintegrare il danno conseguito all’erario dal visto infedele.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 39, primo comma, lettera a) e secondo comma del d.lgs. 241/1997 e RAGIONE_SOCIALE‘art 15 preleggi c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.g.t. II° grado ha violato e/o falsamente applicato l’art 39, secondo comma, del D.lgs. 241/97, il quale stabilisce che le violazioni dei commi 1 e 3 RAGIONE_SOCIALE stesso articolo, nonché
RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 -bis , devono essere contestate e le relative sanzioni irrogate dalla RAGIONE_SOCIALE territorialmente competente, in ragione del domicilio RAGIONE_SOCIALE del trasgressore.
2.Il secondo motivo di ricorso, che ha potenziale capacità di assorbimento del primo, deve essere esaminato in via preliminare e risulta fondato.
Questa Corte (Cass. 19/5/2025, n.ri 13287 e 13291) ha già avuto modo di pronunciarsi su fattispecie identiche, anche tra le medesime parti, consolidando un orientamento a cui si intende dare continuità. Si è infatti chiarito che la responsabilità prevista dall’art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, del D.Lgs. n. 241/1997 (nella versione ratione temporis applicabile) a carico dei soggetti che rilasciano il visto di conformità infedele ha una funzione anche punitiva.
Da tale natura discende, quale logica conseguenza, che la competenza all’iscrizione a ruolo RAGIONE_SOCIALE somme dovute (pari all’importo RAGIONE_SOCIALE‘imposta, RAGIONE_SOCIALEa sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente) è regolata dal comma 2 del medesimo art. 39. Tale disposizione attribuisce in modo esclusivo la competenza alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE individuata in ragione del domicilio RAGIONE_SOCIALE del trasgressore, ovvero del professionista che ha apposto il visto.
2.1. Come affermato in numerosi e recenti precedenti, la competenza all’iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimi soggetti, di una somma pari all’importo RAGIONE_SOCIALE‘imposta, RAGIONE_SOCIALEa sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene alla direzione regionale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate, individuata in ragione del domicilio RAGIONE_SOCIALE del trasgressore e non può essere derogata, pena l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘atto compiuto in violazione di tale attribuzione (Cass. n. 11660/2024; conformi, tra le stesse parti, ex multis, Cass. n. 14796/2024; Cass. n.
14792/2024; Cass. n. 14787/2024; Cass. n. 14785/2024; Cass. n. 14779/2024; Cass. n.14750/2024; Cass. n. 14749/2024; Cass. n. 14745/2024; Cass. n. 14699/2024; Cass. n. 14578/2024; Cass. n.
11818/2024; Cass. n. 11806/2024; Cass. n. 11799/2024; Cass. n. 11790/2024).
2.2. Il Collegio, non ravvisando nelle difese RAGIONE_SOCIALE parti argomenti idonei a discostarsi da tale consolidato orientamento, ritiene che la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia Tributaria RAGIONE_SOCIALEa Liguria non sia conforme ai principi di diritto sopra enunciati, avendo erroneamente ritenuto competente l’ufficio individuato sulla base del domicilio RAGIONE_SOCIALE del contribuente anziché quello del trasgressore.
L’accoglimento del secondo motivo di ricorso, che attiene a un vizio di incompetenza RAGIONE_SOCIALE‘ufficio che ha proceduto all’iscrizione a ruolo, determina l’invalidità a monte degli atti impositivi impugnati; conseguentemente, il primo motivo di ricorso, relativo alla natura RAGIONE_SOCIALEa pretesa e all’applicazione del favor rei , resta assorbito.
In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso e assorbito il primo motivo, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, comma 2, c.p.c., accogliendo i ricorsi introduttivi del contribuente per nullità degli atti impugnati, in quanto emessi da ufficio incompetente.
In considerazione RAGIONE_SOCIALEa novità RAGIONE_SOCIALEa questione e RAGIONE_SOCIALEa recente formazione del richiamato orientamento di legittimità, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
Risultando soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non si applica l’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie i ricorsi introduttivi del contribuente.
Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 23 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME