Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21528 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21528 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26704/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME
-intimato- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA n. 943/2016 depositata il 14 aprile 2016
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale RAGIONE_SOCIALE‘8 maggio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE notificava a NOME COGNOME, esercente l’attività di imprenditore edile, due distinti atti di recupero di crediti IVA
indebitamente utilizzati in compensazione dal contribuente per gli anni 2008 e 2009, relativi a operazioni ritenute dall’RAGIONE_SOCIALE oggettivamente inesistenti.
Il COGNOME contestava la pretesa erariale proponendo separati ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di Bari, la quale, riuniti i procedimenti, annullava gli atti impositivi per incompetenza territoriale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE emittente.
La decisione veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Puglia, che con sentenza n. 943/2016 del 14 aprile 2016 respingeva l’appello RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione Finanziaria.
Ribadiva il giudice di secondo grado che gli atti di recupero impugnati erano stati emessi da un RAGIONE_SOCIALE territorialmente incompetente, in quanto diverso da quello che, in base al processo verbale di constatazione redatto dalla RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE il 23 dicembre 2009, risultava investito del potere di accertamento (RAGIONE_SOCIALE di Bari 2, poi assorbito dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Bari).
Avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
Il COGNOME è rimasto intimato.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono dedotte la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 31, comma 2, del D.P.R. n 600 del 1973 e la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 212 del 2000.
1.1 Si rimprovera alla CTR di aver erroneamente statuito:
(a)che competente ad emettere gli impugnati atti di recupero era la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Bari RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, indicata
come RAGIONE_SOCIALE di riferimento nel processo verbale di constatazione del 23 dicembre 2009;
(b)che l’Amministrazione aveva violato i princìpi di legale collaborazione e di buona fede ai quali devono essere improntati i suoi rapporti con il contribuente.
1.2 Viene, in proposito, obiettato che: ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 31, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, la competenza in materia di accertamenti e controlli tributari spetta «all’RAGIONE_SOCIALE distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata»; – le dichiarazioni oggetto di causa andavano presentate negli anni 2009 e 2010; poiché, all’epoca, il domicilio fiscale del COGNOME era posto nel Comune di Bisceglie, la cennata competenza apparteneva all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, poi soppresso con l’entrata in funzione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa neoistituita Provincia di RAGIONE_SOCIALE
Andria
RAGIONE_SOCIALE; -l’Amministrazione non era affatto venuta meno al principio di leale collaborazione sancito dall’art. 10, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa L. n. 212 del 2000, in quanto la sola circostanza che nel processo verbale di constatazione redatto dalla RAGIONE_SOCIALE fosse stato affidato all’RAGIONE_SOCIALE di Bari 2 il còmpito di non aveva spiegato alcuna conseguenza invalidante sui successivi atti impositivi, legittimamente emessi dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALEAndriaRAGIONE_SOCIALE.
1.4 Il motivo è fondato.
1.5 In base all’art. 31, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, la competenza ad effettuare accertamenti e controlli tributari in materia di imposte dirette «spetta all’RAGIONE_SOCIALE distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata».
1.6 Analogo è il tenore RAGIONE_SOCIALEa disposizione recata dall’art. 40, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, in tema di IVA, in virtù RAGIONE_SOCIALEa quale «competente a ricevere le dichiarazioni e i versamenti …, e ad ogni altro effetto di cui al presente decreto, è l’RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente ai sensi degli articoli 58 e 59 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600…».
1.7 L’art. 1, comma 421, RAGIONE_SOCIALEa L. n. 311 del 2004 (Finanziaria 2005) prevede, inoltre, che «per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, nonché per il recupero RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni e interessi, l’RAGIONE_SOCIALE può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente», precisando che restano fermi «le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».
1.8 Ciò posto, va osservato che le dichiarazioni fiscali di cui trattasi afferivano agli anni d’RAGIONE_SOCIALE 2008 e 2009 e dovevano, pertanto, essere presentate, rispettivamente, nel 2009 e nel 2010.
1.9 A quel tempo, come è pacifico, il domicilio fiscale del COGNOME si trovava nel Comune di Bisceglie, rientrante nella circoscrizione territoriale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, soppresso e assorbito a partire dal 22 febbraio 2010 dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, istituita con provvedimento del Direttore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE n. 2010/23592 del 19 febbraio 2010, emanato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 68, comma 1, del D. Lgs. n. 300 del 1999.
1.10 Ne discende che, contrariamente a quanto sostenuto dal collegio d’appello, la competenza ad emettere gli atti di recupero
per cui è causa spettava alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEAndriaRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, e non a quella di Bari.
1.11 Né poteva indurre a diversa conclusione la circostanza che nel prodromico processo verbale di constatazione del 23 dicembre 2009 la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Puglia avesse rimesso all’RAGIONE_SOCIALE di Bari 2, poi assorbito dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Bari, la valutazione circa «l’opportunità di avviare la procedura disciplinata dall’articolo 22 del D. Lgs. N. 472/97» (ovvero quella per l’autorizzazione all’iscrizione di ipoteca o all’esecuzione del sequestro conservativo sui beni del trasgressore), non essendo attribuibile a un mero atto organizzativo interno all’Amministrazione l’attitudine a modificare i criteri di competenza stabiliti da precise disposizioni normative.
1.12 Quanto, poi, al principio di leale collaborazione sancito dall’art. 10, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa L. n. 212 del 2000, esso è stato evocato a sproposito dalla Commissione di secondo grado, giacchè l’indicazione di un determinato RAGIONE_SOCIALE (quello di Bari 2) contenuta nel menzionato processo verbale di constatazione, oltre ad essere stata effettuata per altre finalità -e precisamente in vista RAGIONE_SOCIALE‘eventuale avvio RAGIONE_SOCIALEa procedura di cui all’art. 22 del D. Lgs. n. 472 del 1997-, non poteva in alcun modo incidere sulla competenza all’emissione degli atti di recupero.
Per le ragioni illustrate, va disposta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c., la cassazione RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Puglia, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame RAGIONE_SOCIALEa controversia, uniformandosi a quanto statuito con la presente decisione.
2.1 Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Puglia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione