Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28298 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28298 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17328/2024 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE
-intimate-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-resistente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CALABRIA n. 295/2024 depositata il 30/01/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME, nella qualità di responsabile RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Fiscale, quale professionista abilitato a tale incombente, su incarico del RAGIONE_SOCIALE, appose il proprio visto di conformità sui documenti allegati alla dichiarazione NUMERO_DOCUMENTO (relativa all’ annualità d’imposta 2014) di un contribuente avente domicilio RAGIONE_SOCIALE nel territorio di competenza RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE per la provincia di Roma. Come risulta dalla sentenza impugnata, quella RAGIONE_SOCIALE sottopose a controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione del contribuente assistito ed all’esito, ritenendo che il visto apposto fosse infedele, iscrisse a ruolo a carico del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, l’imposta (Irpef), la sanzione (pari al 30 per cento RAGIONE_SOCIALE‘imposta) e gli interessi «che sarebbero stati richiesti al contribuente».
Notificata dall’RAGIONE_SOCIALE la relativa cartella di pagamento allo stesso AVV_NOTAIO COGNOME, quest’ultimo l’ha impugnata innanzi alla Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE di Roma, assumendo che a seguito RAGIONE_SOCIALEa modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 39 d.lgs. n. 241 del 1997, operata dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (che ha convertito in legge, con modifiche, il d.l. 28 gennaio 2019, n. 4), la quale costituirebbe lex mitior , anche colui che ha apposto il visto infedele a dichiarazioni presentate per l’anno 2014 e fino all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge n. 26 del 2019, non avrebbe dovuto comunque
rispondere RAGIONE_SOCIALE‘imposta, RAGIONE_SOCIALEa sanzione e degli interessi che, secondo le risultanze del controllo formale, sarebbero stati richiesti al contribuente, ma solo del 30 per cento RAGIONE_SOCIALEa maggiore imposta riscontrata. Infatti, il novellato art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 241 del 1997, prevede, con riferimento alla medesima fattispecie, che coloro che abbiano apposto il visto di conformità siano tenuti al «pagamento di una somma pari al 30 per cento RAGIONE_SOCIALEa maggiore imposta riscontrata», e non più «di una somma pari all’importo RAGIONE_SOCIALE‘imposta, RAGIONE_SOCIALEa sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente», come nella versione previgente RAGIONE_SOCIALEa medesima norma. Inoltre, secondo il ricorrente, sulla base del dato letterale RAGIONE_SOCIALE‘art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241 del 1997, in parte qua rimasto invariato, l’ufficio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE competente ad azionare la pretesa RAGIONE_SOCIALEe somme in questione – e nel caso di specie a provvedere alla formazione del ruolo, presupposto RAGIONE_SOCIALEa cartella d i pagamento notificata dall’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione ed impugnata- avrebbe dovuto essere la «RAGIONE_SOCIALE regionale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE competente in ragione del domicilio RAGIONE_SOCIALE del trasgressore anche sulla base RAGIONE_SOCIALEe segnalazioni inviate dagli uffici locali RAGIONE_SOCIALEa medesima RAGIONE_SOCIALE» (ovvero la RAGIONE_SOCIALE regionale di Roma), e non l’ufficio (la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Roma) competente in relazione al domicilio RAGIONE_SOCIALE del contribuente assistito che si era rivolto al CAF. La Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE adita ha respinto il ricorso ed il AVV_NOTAIOCOGNOME ha proposto appello, che la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, il AVV_NOTAIO COGNOME. L’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
CONSDIERATO
Vengono proposti tre motivi di ricorso.
1.1. Error in iudicando per violazione del combinato disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 disp. prel. al codice civile con l’art. 39, primo comma,
lett. a) e lett. a) bis del d.lgs. n. 241/1997 e RAGIONE_SOCIALE‘rt. 3 d.lgs. n. 472/1997, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 CEDU e degli articoli 3, 23 e 53 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione, in parametro all’art. 360, rimo comma n. 3 del codice di procedura civile.
Nella sostanza, la sentenza in questa sede impugnata ha respinto la tesi del ricorrente, che chiedeva, previo accertamento RAGIONE_SOCIALEa natura sanzionatoria RAGIONE_SOCIALE‘art. 39 d.lgs. n. 241/97, in applicazione del favor rei, la diversa quantificazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione nella misura lui più favorevole risultante nell’art 39, primo comma lett. a) , d.lgs. n. 241/97 modificato attraverso l’intervento riformatore di cui al d.l. n. 4/2019 (e dunque nelle minore somma epurata dalle imposte e interessi riferibili al contribuente e non a chi si era limitato ad apporre il visto infedele).
1.2. Error in iudicando per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 39, primo comma, lett. a) e secondo comma, del d.lgs. n. 241/1997, in combinato disposto con l’art. 15 RAGIONE_SOCIALEe disp. prel. al codice civile, in parametro all’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di rito civile.
Nella sostanza si lamenta che la competenza funzionale ad irrogare le sanzioni -una volta ammesso il carattere sanzionatorio e non meramente risarcitorio RAGIONE_SOCIALEe diposizioni in oggetto- spetta alla Direzione regionale ove risiede il professionista incolpato (nella fattispecie, Roma).
1.3. Error in iudicando per violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 39 d.lgs. n 241/1997, RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 l. n. 212/2000 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 97 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione.
Nella sostanza si lamenta che la sentenza in scrutinio abbia individuato un dovere del RAGIONE_SOCIALE di avvisare il contribuente circa la necessità di una dichiarazione in rettifica e di dover fornire, comunque, prova di un tanto aver comunicato al contribuente, onde munirsi di prova liberatoria.
In applicazione del principio processuale RAGIONE_SOCIALEa “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., va esaminato ed
accolto il secondo motivo del ricorso, la cui fondatezza assorbe (pressoché) ogni altra questione dibattuta fra le parti. La causa, infatti, può essere decisa sulla base RAGIONE_SOCIALEa questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, secondo l’indirizzo espresso da questa Corte: “a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica RAGIONE_SOCIALEe soluzioni sul piano RAGIONE_SOCIALE‘impatto operativo piuttosto che su quello RAGIONE_SOCIALEa coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo RAGIONE_SOCIALE‘evidenza a quello RAGIONE_SOCIALE‘ordine RAGIONE_SOCIALEe questioni da trattare ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 276 c.p.c.” (Cass. V, n. 363/2019; Cass. n. 11458/2018; Cass. S.U. n. 9936/2014).
2.1. Analoga questione, fra le stesse parti, è stata risolta con pronuncia di questa Corte n. 11660/2024, cui merita qui dare continuità, non rinvenendosi ragioni per discostarsene.
Sia prima che dopo la novella del 2014, le disposizioni del più volte richiamato art. 39 d.lgs. n. 241/1997 hanno natura sanzionatoria, a protezione RAGIONE_SOCIALE‘affidamento dei contribuenti sull’effettività del controllo dei professionisti abilitati e preposti ai RAGIONE_SOCIALE cui essi si rivolgono.
Da tale natura sanzionatoria RAGIONE_SOCIALEa conseguenza RAGIONE_SOCIALEa falsa attestazione, deriva la competenza RAGIONE_SOCIALEa Direzione regionale ad irrogare la sanzione.
Quanto alle conseguenze di tale patologia sullo stesso atto, questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che «La distribuzione RAGIONE_SOCIALEa competenza tra le varie articolazioni RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione sul territorio disposta invece, come nella specie, attraverso una legge che è atto generale ed astratto, come tale rivolto anche a soggetti diversi dall’amministrazione – ha, per ciò solo, e prescindendo da altre possibili considerazioni, valenza esterna, con le seguenti, non trascurabili conseguenze: vincola allo stesso modo l’amministrazione e i soggetti che con essa vengono in contatto; non può, salvo diverse
esplicite previsioni legislative, essere derogata da un atto unilaterale RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione, ma solo modificata da una legge successiva di livello pari o superiore nella gerarchia RAGIONE_SOCIALEe fonti; deve, salvo previsione contraria, ritenersi prevista non solo a garanzia del migliore funzionamento RAGIONE_SOCIALEa Pubblica Amministrazione ma anche a garanzia dei soggetti che con questa vengono in contatto», non essendo ammissibile che l’Amministrazione possa scegliere diversamente l’ufficio che deve procedere, così in pratica “scegliendo” anche il giudice competente per una eventuale impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘atto (Cass. n. 14805/2011 e Cass. n. 14786/2011, entrambi in motivazione; cfr. altresì, Cass. n. 25087/2019; Cass. n. 4065/2019; Cass. 15/07/2020, n. 14985, con riferimento p roprio all’scrizione a ruolo). Nella medesima prospettiva, recentemente, si è affermato (Cass. n. 21399/2020, in motivazione) che «se il sistema ha la finalit à̀ di garantire, nella ripartizione RAGIONE_SOCIALEe competenze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la miglior qualit à̀ possibile degli accertamenti è chiaro che in via generale, appunto, sono anche stabilite le sopra dette regole per la determinazione RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio competente; dette regole non possono essere derogate pena l’illegittimit à̀ RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento confezionato in loro violazione» e «da tale principio discende la nullit à̀ assoluta RAGIONE_SOCIALE‘accertamento eseguito dall’ ufficio incompetente», «il cui vizio deve pur sempre essere deAVV_NOTAIOo dalla parte ricorrente tra i motivi di impugnazione RAGIONE_SOCIALEo stesso, senza che possa essere rilevato d’ufficio dal giudice».
2.2. Anche in ordine alla conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘incompetenza RAGIONE_SOCIALE‘ufficio RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione la CTR ha quindi errato, non uniformandosi ai principi appena illustrati.
Ed infatti, la responsabilità prevista dall’art. 39, co. 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 241/1997, vigente ratione temporis- dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l’asseverazione infedeli relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le
modalità di cui all’art. 13 d.m. n. 164/1999, ha una funzione anche punitiva e, ex art. 39, co.2, d.lgs. n. 241/1997, la competenza all’iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimi soggetti, di una somma pari all’importo RAGIONE_SOCIALE‘imposta, RAGIONE_SOCIALEa sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene alla RAGIONE_SOCIALE regionale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE individuata in ragione del domicilio RAGIONE_SOCIALE del trasgressore e non può essere derogata, pena l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘atto compiuto in violazione di tale attribuzione. Va quindi accolto il secondo motivo di ricorso e, per l’effetto, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, va cassata la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, va accolto, nei termini sinora evidenziati (o vvero per la nullità, a causa RAGIONE_SOCIALE‘incompetenza RAGIONE_SOCIALE‘ufficio che ha provveduto, RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato in primo grado) il ricorso introduttivo.
L’accoglimento del secondo motivo assorbe il primo ed il terzo, il ricorso è fondato e, non residuando ulteriori accertamenti in fatto, il ricorso può essere definito con l’accoglimento del ricorso originario RAGIONE_SOCIALEa parte contribuente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e, non residuando ulteriori accertamenti in fatto, accoglie il ricorso originario RAGIONE_SOCIALEa parte contribuente.
Così deciso in Roma, il 23/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME