Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34271 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34271 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 25340 del Ruolo Generale RAGIONE_SOCIALE‘anno 2022, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, come in atti domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ,
INTIMATA
avverso la sentenza numero 1674/22 RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale del Lazio, pubblicata in data 11 aprile 2022.
Udita la relazione del Consigliere designato, AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE’11 novembre 2025.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza numero 1674/22, pubblicata in data 11 aprile 2022, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio
rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza numero 10382/19 RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con la quale era stata accolta l’eccezione di incompetenza territoriale RAGIONE_SOCIALE‘agente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ed era stata annullata la cartella esattoriale numero 068/2017/0068899572, emessa nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società intimata in dipendenza RAGIONE_SOCIALE‘avviso con il quale era stata liquidata l’imposta dovuta per la registrazione di una sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma.
L’RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento ad un unico motivo di gravame.
La società RAGIONE_SOCIALE non si costituiva in giudizio, rimanendo intimata.
La causa, alla camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE’11 novembre 2025, udita la relazione del Consigliere designato, AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, veniva decisa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato ed, in quanto tale, non merita accoglimento.
Con l’unico motivo adAVV_NOTAIOo a sostegno del gravame l’RAGIONE_SOCIALE ha lamentato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile, la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 3, comma 1, del decreto legge numero 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge numero 248 del 2005, del decreto legge numero 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge numero 225 del 2016, e degli articoli 12, comma 1, 24, comma 1, e 46 del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica numero 602 del 1973, per essere stato reputato
territorialmente incompetente alla RAGIONE_SOCIALE l’ente concessionario, nonostante quest’ultimo (e, segnatamente, l’RAGIONE_SOCIALE) avesse ed abbia attualmente una competenza unica ed estesa a tutto il territorio RAGIONE_SOCIALE, fatta eccezione per la Sicilia, sicché la notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella esattoriale ad opera RAGIONE_SOCIALE‘ufficio di Milano -dove aveva sede la RAGIONE_SOCIALE, obbligata in solido al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta – non poteva avere, ancorché la società che l’aveva impugnata avesse sede a Roma, alcun riflesso sulla sua validità ed efficacia.
3. Il motivo è infondato.
3.1. Le attività di RAGIONE_SOCIALE da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE sono state esercitate dapprima attraverso la società RAGIONE_SOCIALE, poi denominata RAGIONE_SOCIALE, ed, a decorrere dal 1° luglio 2017, attraverso un ente pubblico economico denominato RAGIONE_SOCIALE, definito dall’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legge numero 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge numero 225 del 2016, ente strumentale sottoposto all’indirizzo operativo ed al controllo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, che ne monitora costantemente l’operato, secondo principi di trasparenza e pubblicità.
RAGIONE_SOCIALE, in virtù di tale disciplina, è subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, RAGIONE_SOCIALE società del gruppo RAGIONE_SOCIALE ed ha assunto la qualifica di agente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE con i poteri e secondo le disposizioni rinvenibili nel titolo I, capo II, e nel titolo II del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica numero 602 del 1973, che stabilisce, tra l’altro, che: a) l’ufficio consegni il ruolo al concessionario RAGIONE_SOCIALE‘ambito territoriale al
quale si riferisce secondo modalità indicate con decreto del RAGIONE_SOCIALE, di concerto con il RAGIONE_SOCIALE (articolo 24); b) il concessionario al quale è stato consegnato il ruolo, laddove l’attività di RAGIONE_SOCIALE debba essere svolta al di fuori del proprio ambito territoriale, deleghi in via telematica il concessionario nel cui ambito territoriale deve procedersi, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali agire, potendo la suddetta delega riguardare anche la notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella esattoriale e dovendo essere eseguito il pagamento RAGIONE_SOCIALE somme iscritte a ruolo, in seguito a tale notifica, al delegato (articolo 46).
3.2. Il quadro normativo or ora evocato deve essere letto -ai fini di un corretto inquadramento sul piano sistematico- in relazione ai principi -ed alle norme di legge dai quali sono enucleabiliche hanno delineato nel tempo il sistema di affidamento ai concessionari RAGIONE_SOCIALE attività di RAGIONE_SOCIALE.
Con l’articolo 1, comma 1, lettere A e D, RAGIONE_SOCIALEa legge numero 337 del 1998 il Governo è stato delegato ad aAVV_NOTAIOare disposizioni in materia di riordino RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, tenendo a mente, tra gli altri, i seguenti criteri: a) affidamento ai concessionari RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, mediante procedure di evidenza pubblica, RAGIONE_SOCIALE entrate RAGIONE_SOCIALEo Stato, degli enti territoriali e degli enti pubblici, anche previdenziali, e previsione RAGIONE_SOCIALEa facoltà, per i contribuenti, di effettuare il versamento diretto di tali entrate anche tramite delega ai suddetti concessionari; b) affidamento in concessione del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE a società per azioni, con capitale sociale interamente versato pari ad almeno cinque miliardi di lire, in possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari e di affidabilità
ed aventi come oggetto lo svolgimento di tale RAGIONE_SOCIALE e di compiti ad esso connessi o complementari finalizzati anche al supporto RAGIONE_SOCIALE attività tributarie e di gestione patrimoniale degli enti impositori diversi dallo Stato e ridefinizione RAGIONE_SOCIALE modalità di determinazione degli ambiti territoriali RAGIONE_SOCIALE concessioni, con estensione almeno provinciale, secondo modalità tali da assicurare il conseguimento di un miglioramento RAGIONE_SOCIALE‘efficienza e RAGIONE_SOCIALE‘efficacia RAGIONE_SOCIALEa funzione e la diminuzione dei costi.
In attuazione RAGIONE_SOCIALEa succitata delega, è stato emanato il decreto legislativo numero 112 del 1999, che ha definito come ‘ambito’ (articolo 1) ‘la circoscrizione territoriale nella quale il concessionario o il commissario governativo gestisce il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE‘ ed ha previsto (articolo 13) che ‘le concessioni del RAGIONE_SOCIALE‘ fossero affidate, ‘per ciascun ambito, mediante procedure di evidenza pubblica, nel rispetto RAGIONE_SOCIALE norme nazionali e comunitarie’.
E’ stato aAVV_NOTAIOato, altresì, sempre in attuazione RAGIONE_SOCIALEa summenzionata delega, il decreto legislativo numero 46 del 1999, che ha sostituto (articolo 10) la precedente formulazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 24 del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica numero 602 del 1973 con quella poc’anzi ricordata ed ha sostituito (articolo 16) il titolo II del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica numero 602 del 1973, contenente anche l’articolo 46, nella formulazione precedentemente citata.
E’ intervenuto, poi, il decreto legge numero 203 del 2005, convertito dalla legge numero 248 del 2005, che, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa complessiva riforma del sistema di RAGIONE_SOCIALE, ha previsto (articolo 3) che, a decorrere dal 1° ottobre 2006, fosse soppresso il sistema di affidamento in concessione del
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e che le funzioni relative alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fossero attribuite all’RAGIONE_SOCIALE, che le avrebbe esercitate mediante la società RAGIONE_SOCIALE, poi denominata RAGIONE_SOCIALE, sulla quale avrebbe svolto attività di coordinamento, attraverso la preventiva approvazione RAGIONE_SOCIALE‘ordine del giorno RAGIONE_SOCIALE sedute del consiglio di amministrazione e RAGIONE_SOCIALE deliberazioni da assumere.
Con l’articolo 1 del decreto legge numero 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge numero 225 del 2016, è stato disposto, infine, lo scioglimento RAGIONE_SOCIALE società facenti parte del gruppo RAGIONE_SOCIALE ed è stata costituita l’RAGIONE_SOCIALE, dotata di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e gestionale, ancorché sottoposta all’indirizzo ed alla vigilanza del RAGIONE_SOCIALE, alla quale sono state affidate le funzioni di RAGIONE_SOCIALE sull’intero territorio RAGIONE_SOCIALE.
3.3. L’evoluzione normativa fin qui rappresentata dà conto del passaggio da un sistema di affidamento per concessione del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE -che è stata sostanzialmente esternalizzata, fino alla promulgazione del decreto legge numero 203 del 2005, convertito dalla legge numero 248 del 2005, ed è stata svolta da una moltitudine di enti, operanti in ambiti territoriali limitati ed individuati attraverso procedure di evidenza pubblicaad un sistema caratterizzato dall’accentramento RAGIONE_SOCIALEa funzione di RAGIONE_SOCIALE in capo all’RAGIONE_SOCIALE, che si avvale di un ente pubblico economico appositamente istituito (RAGIONE_SOCIALE), connotato -come è possibile desumere anche dall’esplicito tenore RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1, comma 13, lettere D e G, del decreto legge numero 193 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge numero 225 del 2016- da flessibilità RAGIONE_SOCIALE modalità organizzative, deputate a rispondere a criteri oggettivi predeterminati e finalizzati ad assicurare il risultato economico prestabilito.
Tuttavia, la soppressione del pregresso regime di frammentazione del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, esternalizzato e svolto da una pluralità di concessionari, e l’accentramento RAGIONE_SOCIALEa funzione di RAGIONE_SOCIALE in capo ad un unico ente -per quanto dotato di modalità organizzative flessibili- non hanno fatto venir meno la rilevanza RAGIONE_SOCIALEa nozione di ‘circoscrizione territoriale’ -richiamata dall’articolo 1, lettera C, del decreto legislativo numero 112 del 1999 (oltre che -in termini sostanzialmente specularidall’articolo 4 del decreto legislativo numero 546 del 1992, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘individuazione del giudice tributario competente)da riferire all’articolazione degli uffici del soggetto deputato allo svolgimento RAGIONE_SOCIALEa funzione di RAGIONE_SOCIALE, secondo gli ambiti in precedenza definiti per i concessionari, non essendo possibile nemmeno ipotizzare come ha già avuto modo di rammentare questa Corte- che, in seguito al varo RAGIONE_SOCIALEa nuova disciplina, si sia verificata un’implicita abrogazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 24 del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica numero 602 del 1973, sebbene il riferimento al concessionario debba reputarsi superato in forza RAGIONE_SOCIALE modifiche che hanno interessato il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, a decorrere dall’anno 2005 (cfr. Cass. n. 23889/24).
3.4. Gli interventi posti in essere dal legislatore, sul piano strutturale, nel corso degli anni, in seguito ai quali è stato rideterminato l’assetto organizzativo del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, devono essere riguardati -nella prospettiva qui avuta di mira, volta a stabilire se la competenza RAGIONE_SOCIALE‘agente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE
sia o meno generale ed estesa a tutto il territorio RAGIONE_SOCIALEanche alla luce dei criteri, operanti sul piano funzionale, che informano la materia, ispirati, innanzi tutto, al principio di correlazione tra ambito di operatività RAGIONE_SOCIALE‘agente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e domicilio fiscale del contribuente, con il quale si instaura un vero e proprio rapporto diretto, in coerenza con quanto disposto dagli articoli 12 e 24 del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica numero 602 del 1973 (cfr. Cass. n. 20669/14, Rv. 632921-01).
Nell’alveo tracciato da tale principio, infatti, il ruolo deve essere necessariamente consegnato dall’ente impositore all’agente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE nel cui ambito territoriale insista il domicilio fiscale del contribuente e solamente quest’ultimo -e, cioè, l’agente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE nel cui ambito territoriale si trovi il suddetto domicilio fiscale- è legittimato ad emettere la cartella di pagamento, ferma restando, ovviamente, la facoltà di delega di cui all’articolo 46 del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica numero 602 del 1973, che attiene, però, al mero svolgimento materiale del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e non già al profilo RAGIONE_SOCIALEa competenza all’emissione ed alla notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella esattoriale.
Del resto, l’opzione ermeneutica che caldeggia l’individuazione di tale competenza in relazione all’ufficio RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE nel cui ambito territoriale sia allocato il domicilio fiscale del contribuente è suffragata, sempre sul piano funzionale, dal principio di speditezza e di efficienza RAGIONE_SOCIALE‘attività amministrativa (cfr. Cass. n. 20458/19, Rv. 654767-01), perché la prossimità territoriale tra amministrazione e cittadino, in generale, agevola le attività RAGIONE_SOCIALEa prima, anche in termini di celerità nell’espletamento dei relativi incombenti, e
permette, nel contempo, una maggiore partecipazione e collaborazione -rese più facili proprio dalla suddetta prossimità territoriale- da parte del secondo.
3.5. A conferma di questa ricostruzione sovvengono, inoltre, i principi operanti sul piano processuale e, segnatamente, quelli che regolamentano la competenza del giudice tributario in relazione alla tutela del contribuente avverso gli atti RAGIONE_SOCIALE‘agente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
A tal proposito, è utile ricordare che l’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo numero 546 del 1992, interessato da diversi interventi legislativi, dapprima ad opera RAGIONE_SOCIALE‘articolo 28, comma 2, del decreto legge numero 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge numero 122 del 2012, poi dall’articolo 9, comma 1, lettera B, del decreto legislativo numero 156 del 2015 ed, infine, dall’articolo 4 RAGIONE_SOCIALEa legge numero 130 del 2022, che ha sostituito il riferimento alle commissioni tributarie provinciali e regionali con quello alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, ha sempre fatto riferimento all’ambito territoriale -definito, nella formulazione vigente ratione temporis , ‘sede RAGIONE_SOCIALEa circoscrizione’ -in cui l’agente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE -ed, antecedentemente, il concessionarioaveva operato, emettendo l’atto impugnato.
In tal modo, la competenza del giudice tributario è stata sempre individuata, facendo leva -ed ancorandola concretamente- su uno specifico -e ben circoscritto- parametro territoriale, in virtù di una significativa specularità con l’espletamento -ad opera RAGIONE_SOCIALE‘agente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE attività ad esso demandate e, quindi, RAGIONE_SOCIALE’emissione e RAGIONE_SOCIALEa notificazione degli atti di sua pertinenza.
3.6. La soluzione esegetica fin qui delineata è vieppiù avvalorata dai principi enucleabili dagli articoli 24 e 111 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione: a voler ritenere diversamente, infatti, si imporrebbe al contribuente di rivolgersi, per l’impugnazione degli atti RAGIONE_SOCIALE‘agente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, ad un giudice operante in un ambito territoriale diverso da quello del proprio domicilio fiscale. E ciò in contrasto con quanto auspicato dalla Consulta, secondo la quale, pur non essendo richiesto, nell’ottica RAGIONE_SOCIALE‘osservanza dei principi testé menzionati, che il cittadino consegua la tutela giurisdizionale sempre allo stesso modo e con i medesimi effetti, è richiesto, non di meno, che non gli siano imposti oneri tali o non gli siano prescritte modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività processuale (cfr. Corte Cost. n. 44/16).
E’, altresì, coerente, anche sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘osservanza del principio di ragionevolezza, con la previsione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 31, comma 4, del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica numero 600 del 1973, che individua la competenza, in materia di accertamenti e controlli, tenendo conto RAGIONE_SOCIALE‘ufficio nella cui circoscrizione si trovi il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui è stata o sarebbe dovuta essere presentata. Non a caso, è stato sostenuto che, in materia di RAGIONE_SOCIALE dei tributi, è illegittimo, per carenza di competenza territoriale, il provvedimento del concessionario che operi in un ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del contribuente, atteso che, con riferimento all’espletamento di tale attività, di competenza RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, è previsto, da un lato, che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 31, comma 4, del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica numero 600 del 1973,
ogni atto impositivo sia emesso dall’ufficio territorialmente competente, secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente, e, dall’altro, che, a norma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 24 del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica numero 602 del 1973, l’ufficio consegni il ruolo al concessionario RAGIONE_SOCIALE‘ambito territoriale al quale esso si riferisce (cfr. Cass. n. 8049/17, Rv. 643601-01, ed, in termini analoghi, Cass. n. 33862/22, Rv. 666416-01).
E ben si attaglia, inoltre, alla flessibilità organizzativa che caratterizza l’attività di RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1, comma 13, lettera G, del decreto legge numero 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge numero 225 del 2016, avuto riguardo alla possibilità di conferimento RAGIONE_SOCIALEa delega prevista dall’articolo 46 del decreto legislativo numero 602 del 1973, da riferire all’articolazione dei singoli uffici RAGIONE_SOCIALE‘agente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, strutturati per circoscrizioni territoriali.
3.7. Pertanto -e tirando le fila di quanto si è fin qui detto- è possibile affermare che, in tema di RAGIONE_SOCIALE dei tributi, permanendo l’assetto organizzativo territoriale fondato sulle circoscrizioni e tenuto conto dei principi di correlazione diretta tra ambito territoriale di operatività RAGIONE_SOCIALE‘agente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e domicilio fiscale del contribuente, di speditezza e di efficienza RAGIONE_SOCIALE‘attività amministrativa e, non di meno, dei principi operanti sul piano processuale, imperniati anch’essi, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘individuazione del giudice tributario competente, sull’ambito territoriale di operatività RAGIONE_SOCIALE‘agente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, la competenza per l’emissione e la notificazione RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento, contrariamente a quanto sostenuto dall’RAGIONE_SOCIALE, deve essere individuata -‘a pena di
invalidità’ (cfr. Cass. n. 1688/25) -in capo all’agente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE operante nell’ambito territoriale in cui il contribuente abbia il proprio domicilio fiscale.
L’infondatezza RAGIONE_SOCIALE ragioni di doglianza articolate dall’RAGIONE_SOCIALE non è suscettibile di essere revocata in dubbio nemmeno tenendo a mente i principi operanti in materia di RAGIONE_SOCIALE di crediti tributari nei confronti di più soggetti obbligati in solido.
4.1. Allorché più soggetti siano solidalmente tenuti al pagamento RAGIONE_SOCIALE tasse, RAGIONE_SOCIALE imposte indirette, dei tributi locali e RAGIONE_SOCIALE entrate iscritte nei ruoli emessi ai sensi degli articoli 67, 68 e 69, comma 1, del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica numero 43 del 1988, è legittima, infatti, la formazione di un’unica partita di ruolo con più intestatari, in relazione alla quale il concessionario non deve necessariamente notificare la cartella di pagamento a tutti, potendo provvedere ad effettuare tale notifica solo nei confronti del primo intestatario, inviando a ciascuno degli altri obbligati una comunicazione informativa, che ha nei confronti di questi ultimi gli stessi effetti RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella esattoriale (cfr. Cass. n. 24677/23; n. 18523/25).
4.2. Nella vicenda in esame, l’RAGIONE_SOCIALE non ha sostenuto che fosse stata formata un’unica partita di ruolo con più intestatari, né che avesse inviato alla società intimata una mera comunicazione informativa (avendo sostenuto, viceversa, di avere provveduto alla notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento impugnata), né che la società coobbligata fosse la prima intestataria RAGIONE_SOCIALEa partita di ruolo, essendosi limitata, invece, a dedurre che la società intimata, avente sede a Roma, era tenuta in solido con un’altra società, avente sede a Milano, e
ad articolare le sue difese, veicolate nel vaso processuale di legittimità attraverso l’unico motivo adAVV_NOTAIOo a sostegno del gravame, sul presupposto di una competenza territoriale, ad essa attribuibile, estesa a tutto il territorio RAGIONE_SOCIALE, ad eccezione RAGIONE_SOCIALEa Sicilia, e, quindi, RAGIONE_SOCIALEa validità ed efficacia RAGIONE_SOCIALE’emissione e RAGIONE_SOCIALEa notificazione RAGIONE_SOCIALEa cartella esattoriale nonostante fossero state tali attività poste in essere dall’ufficio di Milano e non da quello di Roma, dove aveva sede la società intimata.
Alla luce, pertanto, RAGIONE_SOCIALE osservazioni fin qui esposte, il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE deve essere rigettato.
Non deve essere aAVV_NOTAIOata alcuna statuizione sulle spese di lite, in mancanza RAGIONE_SOCIALEa costituzione RAGIONE_SOCIALEa società contribuente, rimasta intimata.
Essendo soccombente, infine, un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non sussistono i presupposti per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 13, comma 1 -quater , del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica numero 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta il ricorso.
Roma, 11 novembre 2025 .
Il Presidente NOME COGNOME