Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21635 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21635 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 28/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30558/2019 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliate in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che le rappresenta e difende
-controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ABRUZZO n. 225/03/19 depositata il 05/03/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 225/03/19 del 05/03/2019, la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito DE) avverso la sentenza n. 262/01/17 della Commissione tributaria provinciale di L’Aquila (di seguito CTP), che aveva accolto parzialmente il ricorso della società contribuente nei confronti di una cartella di pagamento e del relativo ruolo concernente l’imposta di fabbricazione di oli minerali e derivati relativa all’anno 2006 .
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, la cartella di pagamento era stata notificata a DE quale coobbligata di RAGIONE_SOCIALE
1.2. La CTR respingeva l’appello di DE evidenziando, per quanto ancora interessa in questa sede, che : a) l’art. 14 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 non derogava alla disciplina generale di cui all’art. 3, comma 4, del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico sulle accise -TUA), che imponeva il pagamento sia dell ‘indennità di mora che degli interessi di mora; b) non sussisteva il denunciato vizio di motivazione della cartella di pagamento, atteso che il debito di DE doveva ritenersi conosciuto in ragione della documentazione esaminata a seguito della cessione di azienda; c) era applicabile all’indennità e agli interessi di mora il termine ordinario decennale; d) la cartella di pagamento era stata correttamente emessa dall’agente della riscossione del luogo in cui la società contribuente svolgeva la propria attività.
DE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) e l’Agenzia delle entrate – Riscossione (di seguito AER) resistevano con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso di DE è affidato a quattro motivi, di seguito riassunti.
1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per avere la CTR erroneamente ritenuto che il cessionario dell’azienda è obbligato al pagamento, unitamente al cedente, oltre che dell’imposta e delle sanzioni, anche dell’indennità di mora e degli interessi di mora, non previsti dalla norma.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione dell’art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212, per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’atto di richiesta di pagamento non debba essere allegato alla cartella di pagamento.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione dell’art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, per avere la CTR erroneamente ritenuto che il termine di prescrizione di indennità ed interessi di mora sia decennale e non quinquennale.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso si contesta la violazione dell’art. 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per l’avere la CTR erroneamente ritenuto la competenza per territorio dell’agente della riscossione della Provincia di L’Aquila anziché di quello della Provincia di Roma, laddove è situata la sede della società contribuente.
Il quarto motivo, il cui esame è pregiudiziale, è fondato, con le precisazioni che seguono, e assorbe gli altri motivi di ricorso.
2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la competenza territoriale ad emettere la cartella di pagamento da parte dell’agente della riscossione è determinata sulla base del criterio di correlazione tra l’ambito territoriale di operatività dell’agente ed il domicilio fiscale del contribuente, con il quale, coerentemente a quanto disposto dagli artt. 12 e 24 del d.P.R. n. 602 del 1973, s’instaura un rapporto diretto, nonché in ragione di esigenze di speditezza ed efficienza
dell’attività amministrativa (cfr. Cass. n. 20669 del 01/10/2014; Cass. n. 20458 del 30/07/2019).
2.2. Ne consegue, da un lato, che il ruolo deve essere necessariamente consegnato dall’ente impositore all’agente della riscossione il cui ambito territoriale coincide con il domicilio fiscale del contribuente; dall’altro, che solo l’agente della riscossione nel cui ambito territoriale sussiste il domicilio fiscale del contribuente può emettere la cartella di pagamento nei confronti di quest’ultimo, pena la nullità dell’atto riscossivo (si veda, da ultimo, la ricostruzione sistematica effettuata da Cass. n. 23889 del 05/09/2024).
2.3. Cosa ben diversa è, invece, il potere di delegare la materiale attività di riscossione, come previsto dall’art. 46 del d.P.R. n. 602 del 1973 e richiamato (erroneamente) dalla ricorrente; come osservato dalla difesa erariale, infatti, la delega, in tale ipotesi, è facoltativa e non obbligatoria.
2.4. Nel caso di specie è incontestato che la società contribuente abbia domicilio fiscale in Roma e, pertanto, la competenza ad emettere la cartella di pagamento era dell’agente della riscossione della Provincia di Roma, non già di quello della Provincia di L’Aquila; di qui la conseguente nullità della cartella di pagamento impugnata.
In conclusione, va accolto il quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, va decisa nel merito, con l’accoglimento dell’originario ricorso della contribuente.
3.1. La controricorrente va condannata al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente procedimento, che si liquidano come in dispositivo. Sussistono, invece, giusti motivi conseguenti alla peculiarità della questione affrontata per la
compensazione tra le parti delle spese relative ai gradi di merito del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della società contribuente; condanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente procedimento, liquidate in euro 5.900,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ad euro 200,00 per spese borsuali e agli accessori di legge; dichiara compensate tra le parti le spese relative ai gradi di merito del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 30/01/2025.