Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 672 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 672 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2026
sul ricorso 10945/2025 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in COGNOME, INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (p.e.c.: EMAIL);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, n. 801/3/25, depositata in data 6 marzo 2025 e notificata in data 17 marzo 2025.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 dicembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, con sentenza n. 801/3/25 depositata in data 6 marzo 2025 e notificata in data 17 marzo 2025 accoglieva l’ appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari n. 155/6/20, con la quale erano stati riuniti e rigettati i ricorsi introduttivi aventi ad oNOME II.DD. e IVA 2013.
Nel 2018, a seguito di invito al contraddittorio nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE senza esito positivo, venivano notificati gli avvisi di accertamento impugnati, con i quali l’Ufficio disconosceva in capo all’RAGIONE_SOCIALE i benefici di cui alla legge n.398 del 1991 e accertava a suo carico per l’anno di imposta 2013 un maggior reddito di impresa, con conseguente rideterminazione di maggiori imposte dovute ai fini IRES, IRAP ed IVA oltre interessi e sanzioni di legge; gli atti impositivi venivano notificati a NOME COGNOME ai sensi dell’art. 38 cod. civ., in qualità di legale rappresentante all’epoca di fatti della RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorrente impugnava gli avvisi ponendo a base del ricorso introduttivo due questioni, l’incompetenza territoriale dell’articolazione territoriale dell’RAGIONE_SOCIALE notificante e il difetto di utile previo contraddittorio procedimentale.
Il giudice di primo grado in via preliminare confermava la competenza della direzione provinciale di Bari in considerazione del fatto che nel periodo di imposta rilevante la sede dell’RAGIONE_SOCIALE era nella circoscrizione di Bari e superava la questione del contraddittorio ritenendo
adeguato il fatto che l’Amministrazione avesse notificato l’invito al contraddittorio all’RAGIONE_SOCIALE tramite il suo legale rappresentante del tempo e avendo avuto il contribuente comunque avuto piena possibilità di difendersi in giudizio. Nel merito, sussistevano i presupposti per la responsabilità solidale con l’ASD in capo a NOME COGNOME ai sensi dell’art.38 cod. civ..
4. Il giudice d’appello riteneva fondata la preliminare questione relativa al difetto di competenza per territorio della direzione provinciale di Bari, in quanto l’RAGIONE_SOCIALE sportiva RAGIONE_SOCIALE aveva sede legale e domicilio fiscale in Bisceglie (BAT) con decorrenza 15.2.2014, anteriormente alla notifica degli avvisi, e a nulla rilevava che durante l’anno di imposta rilevante la sede dell’RAGIONE_SOCIALE fosse in provincia di Bari.
Inoltre, stabiliva che il contraddittorio endoprocedimentale non era integro in quanto non aveva coinvolto NOME COGNOME, legale rappresentante dell’RAGIONE_SOCIALE nell’anno di imposta rilevante , cui veniva contesta la materialità della violazione, posto che l’Amministrazione, in sede di invito al contraddittorio del 2018, aveva richiesto la documentazione contabile alla sola RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante del tempo NOME COGNOME al quale nel 2015 il COGNOME, precedente legale rappresentante, aveva peraltro consegnato la documentazione poi non esibita all’Amministrazione . Il giudice riteneva anche superata la prova di resistenza in quanto, se fosse stato interpellato il COGNOME in sede di procedimento, sarebbe stato per lui possibile esibire la documentazione necessaria per mantenere in capo alla RAGIONE_SOCIALE i benefici di cui alla legge n.398 del 1991.
Per l’effetto, gli avvisi di accertamento venivano annullati.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, che illustra con memoria ex art.380-bis.1. cod. proc. civ., cui replica il contribuente con controricorso, che illustra a sua volta con memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo la ricorrente, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., deduce la violazione degli artt. 40, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 e 31, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, per avere il giudice di merito dato rilievo, ai fini della competenza, alla sede legale del contribuente all’epoca dell’emissione del provvedimento, laddove invero la legge attribuisce rilievo alla sede legale che il contribuente aveva alla data in cui la dichiarazione è stata o doveva essere presentata.
Il secondo motivo del ricorso -ai fini dell’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. -deduce la falsa applicazione dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’art. 12, comma 7, RAGIONE_SOCIALE statuto del contribuente (nel testo applicabile ratione temporis ), per aver il g iudice di merito ritenuto necessaria l’attivazione del contraddittorio endo-procedimentale anche con riguardo all’IRES e all’IRAP.
Con i l terzo motivo, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., l’RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 41 C.D.F.U.E., dell’art. 12, comma 7, RAGIONE_SOCIALE statuto del contribuente (nel testo applicabile ratione temporis ) e dell’art. 38 del cod. civ., per avere il Giudice di merito ritenuto necessaria l’attivazione del contraddittorio endo-procedimentale in materia di IVA, pur con onere a carico del contribuente di fornire la prova di resistenza anche nei confronti del so NOME che ha agito in nome e per conto dell’RAGIONE_SOCIALE.
4. Il quarto motivo, dedotto ex art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 41 C.D.F.U.E. e dell’art. 12, comma 7, RAGIONE_SOCIALE statuto del contribuente per avere il giudice di merito affermato la sussistenza della prova di resistenza in radicale assenza di qualsiasi considerazione del contribuente sul merito della pretesa tributaria.
Il Collegio osserva che la sentenza impugnata reputa illegittima la pretesa relativa all’anno 2013 rivolta a COGNOME, nella qualità di legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE per incompetenza territoriale dell’RAGIONE_SOCIALE, posto che nel 2015 l’RAGIONE_SOCIALE ha mutato sede, oltre che per violazione del contraddittorio, anche in relazione al superamento della prova di resistenza.
Va al proposito considerato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in materia di accertamento d’IVA, l’art. 40 d.P.R. n. 633 del 1972 dev’essere interpretato nel senso che la competenza per territorio dell’ufficio dell’RAGIONE_SOCIALE delle entrate – pena l’illegittimità del provvedimento adottato di iscrizione a ruolo e di quelli consequenziali – si radica, in applicazione del criterio del domicilio fiscale, all’atto della presentazione (o mancata presentazione) della dichiarazione di imposta ovvero all’atto del versamento (od omesso versamento) dell’imposta e permane sino all’esaurimento dell’obbligazione tributaria, senza che assuma rilievo il (diverso) domicilio fiscale del contribuente al momento dell’adozione del provvedimento impositivo (cfr. Cass. n. 14985 del 2020 e giurisprudenza ivi citata). Peculiare nella presente fattispecie è il fatto che COGNOME è attinto non in via principale, bensì quale responsabile solidale dell’obbligazione tributaria .
Considerato che, a riguardo, la Sezione ha già disposto la rimessione di un analogo ricorso alla pubblica udienza (cfr. Cass. n.7651 del 2025) trattandosi di questione di rilievo nomofilattico, dispone il rinvio della presente causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte:
rinvia la controversia a nuovo ruolo.
COGNOME, così deciso nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME