Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7651 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7651 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 22/03/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 8313/2024 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in VENEZIA -MESTRE, INDIRIZZO. DIG., presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende
-ricorrente-
-controricorrente incidentale-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende
-controricorrente-
-ricorrente incidentale- e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE II DI MILANO -intimata- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA n. 3036/17/23 depositata il 11/10/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 3036/17/23 dell’11/10/2023, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (di seguito CGT2) accoglieva parzialmente l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito MGP) nei confronti della sentenza n. 2931/13/22 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano (di seguito CGT1), che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso un atto di recupero concernente l’ IVA relativa agli anni d’imposta 2019 e 2020.
1.1. Come evincibile dalla sentenza impugnata, l’Amministrazione finanziaria contestava alla società contribuente, quale destinatario registrato, la responsabilità, in solido con l’acquirente, in ordine al mancato versamento dell’IVA su acquisti di carburanti da parte di RAGIONE_SOCIALE In particolare, detti acquisti sarebbero avvenuti senza l’immediato assolvimento dell’imposta in ragione di documentazione rivelatasi contraffatta.
1.2. La CGT2 accoglieva parzialmente l’appello di MGP, con esclusivo riferimento ai motivi concernenti le sanzioni, mentre veniva confermata integralmente la sentenza di primo grado con riferimento al recupero dell’imposta.
Avverso la sentenza di appello MGP proponeva ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
L’Agenzia delle entrate (di seguito ADE) resisteva in giudizio con controricorso e proponeva ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso principale di MGP è affidato a sette motivi, di seguito brevemente illustrati.
1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e degli artt. 36 e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere la CTR reso motivazione apparente ed inintellegibile con riferimento a vari motivi di appello, limitandosi a riportare le considerazioni dell’ADE ovvero della sentenza di primo grado, senza svolgere un autonomo ragionamento in relazione alle deduzioni della società contribuente.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR reso motivazione contraddittoria e, come tale, inintellegibile in ordine alla responsabilità solidale nel pagamento dell’IVA di MGP, ritenuta esente da qualsiasi colpa in quanto raggirata da Klass RAGIONE_SOCIALE
1.3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 40, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per non avere la CGT2 rilevato l’incompetenza territoriale dell’Ufficio di Milano dell’ADE.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 12, comma 7, della l. 27 luglio 2000, n. 212, dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea e dell’art. 42 Cost., per avere la CGT2 violato i principi in materia di contraddittorio anticipato.
1.5. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 937 e 938, della l. 27 dicembre 2017, n. 205, per avere la CGT2 omesso di considerare che la consegna della ricevuta di pagamento dell’IVA al depositario registrato da parte del suo cliente è condizione necessaria e sufficiente per esimerlo da qualsivoglia responsabilità.
1.6. Con il sesto motivo di ricorso si contesta , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 938, della l. n. 205 del 2017 e dell’art. 5 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 , per non avere la CGT2 ritenuto che la solidarietà del depositario sarebbe stata introdotta dal legislatore a titolo di sanzione, con conseguente applicazione dei criteri propri delle sanzioni e del principio di proporzionalità comunitario.
1.7. Con il settimo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 15 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 1, comma 937, della l. n. 205 del 2017, per avere la CGT2 errato nel non escludere le accise dalla base imponibile IVA.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale ADE deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ, violazione dell’art. 5 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per avere la CGT2 erroneamente disapplicato le sanzioni.
Il terzo motivo del ricorso principale, con il quale si denuncia l’incompetenza territoriale dell’Ufficio che ha proceduto al recupero, ha natura preliminare.
3.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « In materia di accertamento d’IVA, l’art. 40 d.P.R. n. 633 del 1972 va interpretato nel senso che la competenza per territorio dell’ufficio dell’Agenzia
delle entrate – pena l’illegittimità del provvedimento adottato di iscrizione a ruolo e di quelli consequenziali – si radica, in applicazione del criterio del domicilio fiscale, all’atto della presentazione (o mancata presentazione) della dichiarazione di imposta ovvero all’atto del versamento (od omesso versamento) dell’imposta e permane sino all’esaurimento dell’obbligazione tributaria, senza che assuma rilievo il (diverso) domicilio fiscale del contribuente al momento dell’adozione del provvedimento impositivo » (Cass. n. 14985 del 15/07/2020).
3.2. Nel caso di specie, costituisce circostanza pacifica, oltre che confermata dalla sentenza impugnata (pag. 5), che il domicilio fiscale di MGP è nel Veneto, mentre l’atto di recupero è stato emesso dalla Direzione Provinciale II di Milano dell’ADE. Quest’ultima, peraltro, aveva proceduto nei confronti del responsabile in solido RAGIONE_SOCIALE
3.3. Orbene, mentre la CGT2 sostiene che, trattandosi di responsabilità solidale, la verifica sarebbe stata correttamente compiuta dall’ufficio territorialmente competente, individuandosi quest’ultima con riferimento al domicilio fiscale di RAGIONE_SOCIALE, la ricorrente afferma, di contro, che l’emissione dell’atto impositivo avrebbe dovuto essere demandata necessariamente all’Ufficio territorialmente competente, essendo irrilevante la sussistenza di una responsabilità solidale.
3.4. La tesi di MGP sembrerebbe trovare conferma in alcune pronunce di questa Corte (cfr. Cass. n. 21399 del 06/10/2020; Cass. n. 23659 del 24/09/2019). Peraltro, trattandosi di questione di rilievo nomofilattico, il Collegio ritiene opportuno il suo approfondimento in pubblica udienza.
In conclusione, la causa va rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo per l’eventuale trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 07/11/2024.