Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12615 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12615 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/05/2024
Oggetto: Tarsu/Tia
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6539/2023 R.G. proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da sé medesimo, elettivamente domiciliato presso il proprio domicilio digitale, EMAIL
-ricorrente –
contro
Comune di Serradifalco, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO , elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale di quest’ultimo, EMAIL
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 1812/2023 depositata il 23 febbraio 2023;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE
La controversia ha ad oggetto un ricorso avverso un avviso di pagamento n. 436/17 notificato dal Comune di Serradifalco (d’ora in poi controricorrente) a NOME COGNOME per il pagamento della TARSU/TIA dell’anno 2012.
La questione del presente giudizio riguarda la sussistenza o meno della competenza della giunta comunale a deliberare le tariffe in materia di Tarsu, con conseguente richiesta di disapplicazione della delibera e di annullamento dell’atto impugnato.
La CTP ha rigettato il ricorso.
La CTR ha confermato la pronuncia di primo grado sulla base delle seguenti ragioni:
-la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la concreta determinazione delle aliquote delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi è di competenza della giunta e non del consiglio comunale;
-è infondata l’ulteriore doglianza generata dall’affermazione contenuta in sentenza secondo la quale, in forza del richiamo operato dalla L.R. n. 48/1991 all’art. 32 della l. n. 142 /1990, esisterebbe in Sicilia il principio per cui per ogni materia non espressamente attribuita al Consiglio nell’ambito della regione siciliana opera la competenza del Sindaco; si tratta di una interpretazione smentita dal disposto dell’art. 35 della l. n. 142/1990 a tenore del quale : ‘la giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia, degli organi del decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti (…) ». Non risultando agli atti la produzione dello Statuto del Comune di Serradifalco dal quale ricavare una diversa regolamentazione
del riparto di attribuzioni tra Consiglio, Sindaco e Giunta Municipale, la Corte non può che restare assoggettata alla forza vincolante della disposizione di legge.
Il ricorrente propone ricorso fondato su un motivo, la controparte resta intimata.
A i sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., il consigliere delegato ha proposto la definizione anticipata del giudizio per manifesta infondatezza.
Il ricorrente ha proposto istanza di decisione del ricorso.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 35 e dell’art. 32, lett. g) della l. 8 giugno 1990, n. 142 , nonché dell’art. 13 l.r. Sicilia 26 agosto 1992, n. 7. Precisa che il riconoscimento della competenza della giunta comunale contenuto nella sentenza impugnata costituisce un’acrit ica applicazione di un principio affermato per le regioni a statuto ordinario in virtù dell’art. 35 della l. n. 142 del 1990 e, poi, dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Per la regione Sicilia, viceversa, l’unica disposizione applicabile è l’art 13 della l.r. Sicilia n. 7 del 1992. La competenza, pertanto, spetterebbe al consiglio comunale ex art. 32 lett. g), ex l. n. 142 del 1990 (come affermato da Cass. Civ. sez. Trib. 15/6/2010 n. 14376) ovvero in via residuale al Sindaco ex art. 13 l.r. Sicilia n. 7/1992.
1.1. Il motivo è infondato.
Ritiene il Collegio di condividere il principio di legittimità secondo cui, in tema di TARSU, nella vigenza dell’art. 32, comma 2, lett. g), della legge n. 142/1990, la concreta determinazione delle aliquote delle tariffe per la fruizione di beni e servizi è di
competenza della Giunta e non del Consiglio Comunale, poiché il riferimento letterale alla «disciplina generale delle tariffe» contenuto nella disposizione, contrapposto alle parole «istituzione e ordinamento» adoperato per i tributi, rimanda alla mera individuazione dei criteri economici sulla base dei quali si dovrà procedere alla loro determinazione. I provvedimenti in materia di tariffe, inoltre, non sono espressione della potestà impositiva dell’ente, ma sono funzionali all’individuazione del corrispettivo del servizio da erogare, muovendosi così in un’ottica di diretta correlazione economica tra soggetto erogante ed utenza, estranea alla materia tributaria (Cass. Sez. 1, n. 360/2014, Rv. 629152 – 01; Cass., Sez. 5, n. 8336/2015, Rv. 635572 -01, Sez. 5, n. 22532/2017, Rv. 645643 -01, Sez. 5, n. 10154/2019, Rv. 653367 -01, oltre a Cass. n. 1977/2018; Cass. n. 8651/2019; Cass. n. 10315/2020).
È stato, in particolare, precisato che (Cass. n. 8651 del 2019 cit.) nella Regione Sicilia, dotata di competenza esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali (artt. 14 e 15 Statuto Regionale approvato con r.D.L. 15 maggio 1946, n. 455), trova applicazione la riserva contenuta nella l. n. 142 del 1990, art. 4, recepita a livello regionale dalla l.r. n. 48 del 1991, art. 1, lett. a), secondo la quale lo statuto, nell’ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l’organizzazione dell’ente e, in particolare, determina le attribuzioni degli organi.
Si è, quindi, in modo condivisibile concluso che, se anche il T.U. enti locali (d.lgs. n. 267 del 2000, abrogativo della L. n. 142 del 1990) non è stato recepito nella Regione Siciliana (Cass. nn. 10230/12, 11396/11; 18563/09), è decisiva la circostanza che lo Statuto Comunale del Comune di Serradifalco, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 28.10.2003, (v. allegato
inserito in fascicolo digitale) prevede al suo art. 11, comma 2: «La Giunta è competente alla determinazione e variazione delle aliquote dei tributi e delle tariffe dei servizi pubblici nonché all’adozione di tutti i provvedimenti di carattere generale e di programmazione riguardanti il personale».
Il provvedimento contestato dal ricorrente, peraltro, è la delibera di Giunta Municipale n. 62 del 30.05.2008 di approvazione delle tariffe, emanata nella vigenza del suddetto Statuto, e, pertanto, anche sotto questo profilo il provvedimento è valido, la sentenza impugnata corretta e il ricorso della controparte infondato.
Come è stato già affermato (Cass. n. 8651 del 2019, cit.) alla medesima conclusione si perviene considerando altresì il contenuto precettivo di cui alla l.r. Sicilia n. 7 del 1992, art. 13, secondo il quale la competenza del sindaco riguarda tutti gli atti che dalla legge o dallo statuto non siano stati specificamente attribuiti alla competenza di altri organi» (cfr. Cass. Sez. 5, n. 8336/2015, cit., Sez. 5, n. 15050/2017, Sez. 5, n. 17498/2017). Occorre a margine segnalare che anche Cass. Sez. 6 – 5, n. 15619 del 22/07/2020, Rv. 658532 -01, in motivazione si esprime in tal senso, affermando che la normativa della regione a statuto speciale prevede che lo statuto, nell’ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l’organizzazione dell’ente e, in particolare, determina le attribuzioni degli organi.
Ne consegue il rigetto del ricorso e la formulazione del seguente principio di diritto: «In tema di TARSU, nella vigenza dell’art. 32, comma 2, lett. g), della legge 8 giugno 1990, n. 142, la concreta determinazione delle aliquote delle tariffe per la fruizione di beni e servizi (nella specie, tariffe di diversificazione tra esercizi alberghieri e locali adibiti a uso abitazione) è di competenza della
giunta e non del consiglio comunale poiché il riferimento letterale alla “disciplina generale delle tariffe” contenuto nella disposizione, contrapposto alle parole “istituzione e ordinamento” adoperato per i tributi, rimanda alla mera individuazione dei criteri economici sulla base dei quali si dovrà procedere alla loro determinazione, e, inoltre, i provvedimenti in materia di tariffe non sono espressione della potestà impositiva dell’ente, ma sono funzionali all’individuazione del corrispettivo del servizio da erogare, muovendosi così in un’ottica di diretta correlazione economica tra soggetto erogante ed utenza, estranea alla materia tributaria».
Le spese del merito vanno compensate, atteso il consolidamento della giurisprudenza di legittimità nel corso del giudizio, mentre devono essere regolate secondo il principio della soccombenza, e, visto l’art. 380 bis , ultimo comma, cod. proc. civ., con applicazione del terzo e quarto comma dell ‘art. 96 cod. e vengono liquidate come in dispositivo.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese del merito compensate.
Condanna il ricorrente a pagare in favore del controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell’importo di € 600,00, per compensi, oltre € 200,00 per esborsi , rimborso forfettario e
accessori di legge, nonché € 1.200,00, ai sensi del terzo comma cod. proc. civ. e € 1.200,00 in favore della cassa ammende. Così deciso in Roma il 9 aprile 2024.