Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29296 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 29296 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: LA ROCCA NOME
Data pubblicazione: 23/10/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 11226/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-controricorrente – avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 3086/2020 depositata il 16/10/2020.
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME nella pubblica udienza del 9 maggio 2023;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso e uditi
l’AVV_NOTAIO per la ricorrente e l’AVV_NOTAIO per la controricorrente;
FATTI DI CAUSA
L’Ufficio RAGIONE_SOCIALE Dogane di Roma 1 aveva notificato in data 17.11.2010 alla RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE), svolgente attività di spedizioniere e dichiarante doganale per conto della RAGIONE_SOCIALE, avviso di rettifica di accertamento in relazione a n. 15 bollette doganali risalenti agli anni 1994 e 1995, essendo emersa l’erronea qualificazione del prodotto importato (denominato Saytoja), classificato alla voce ‘preparazioni per salse o salse preparate’ in base a Informazione Tariffaria Vincolante (ITV) rilasciata dall’RAGIONE_SOCIALE doganale belga, poi revocata a seguito di decisione della Commissione europea n. 96/73 del 21.11.1996, e riclassificato, alla luce di analisi di laboratorio, alla voce ‘burro e altre materie grasse provenienti dal latte’.
La società proponeva ricorso accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Roma, che aveva ritenuto assorbente e fo ndata l’eccezione di prescrizione della pretesa tributaria, perché priva di effetto interruttivo, nei confronti dell’odierno ricorrente, la notifica, in data 29.3.2008, dell’avviso di accertamento nei confronti di NOME COGNOMECOGNOME titolare della RAGIONE_SOCIALE; l’appello erariale veniva a sua volta rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) del Lazio che, pur riconoscendo la ricorrenza di una responsabilità solidale tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, confermava l’avvenuta prescrizione.
LRAGIONE_SOCIALE pr oponeva ricorso per cassazione con riguardo a cinque bollette doganali, quelle emesse in data posteriore al 24.7.1995, e questa Corte, con sentenza n. 22748/2019, accoglieva il ricorso con rinvio alla CTR del Lazio che, riassunto il giudizio dalla RAGIONE_SOCIALE, ha respinto l’eccezione di prescrizione e ha
disatteso le altre questioni sollevate dalla società, confermando l’avviso impugnato limitatamente ad euro 374.345,84.
In particolare, la CTR ha respinto l’eccezione di «difetto di legittimazione attiva e/o incompetenza» della Dogana di Roma, sul presupposto della competenza dell’Ufficio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Anversa ove si erano svolte le operazioni di importazione, ritenendo la giurisdizione nazionale sull’introduzione nel territorio italiano di merci per le quali non era stato comunque pagato il diritto di confine; ha respinto anche il motivo relativo alla «nullità dell’atto impugnato per contrasto con precedente atto definitivo dell’autorità competente», cioè con l’atto 16.4.2002 del Ministero RAGIONE_SOCIALE Finanze d el Belgio, perché la RAGIONE_SOCIALE era soggetto terzo rispetto all’ITV che aveva attestato quella classificazione, successivamente revocata dalla Commissione europea; infine, ha respinto l’eccepita violazione dell’art. 61 del TULD sul presupposto che le analis i di laboratorio a cui era stata sottoposta la merce, poste a base dell’accertamento doganale, non erano mai state notificate alla ricorrente, perché quelle analisi erano sottoposte alle disciplina prevista dal procedimento penale nell’ambito del quale era no state eseguite.
Avverso questa sentenza la società propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
La società deposita memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente deduce, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29 del Trattato sul funzionamento della Comunità Europea (ex art. 24 TCE) nonché degli artt. 201, 215, 217 del Regolamento CEE n. 2913/1992 e degli artt. 6 CEDU, 25 e 97 Cost. per avere la sentenza impugnata ritenuto la competenza territoriale e/o la legittimazione dell’Ufficio doganale di Roma 1, trattandosi di accertamento nei confronti di
una società belga in relazione a dazi relativi a dichiarazione accettata dalla Dogana di Anversa e relativa ad importazioni effettuate presso la stessa Dogana belga dalla società ivi stabilita ed autorizzata ad operare.
Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 8 e 9 del Regolamento CE n. 2913/1992 nonché violazione del principio comunitario del legittimo affidamento ed errore su un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, in quanto il Ministero RAGIONE_SOCIALE Finanze del Belgio con decisione del 2002, emessa proprio nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, preso atto della revoca dell’Informazione Tariffaria Vincolante nell’agosto 1996, aveva stabilito che per le dichiarazioni presentate durante il periodo di validità dell’ITV poi revocata e sulla base di questa non poteva essere reclamato a posteriori alcun diritto.
Con il terzo motivo deduce «violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 65 d.P.R. n. 43/1973 in connessione con il principio del contraddittorio preventivo: omesso esame di un fatto decisivo risultante dai documenti di causa e violazione dell’art. 116 c.p.c. nonché violazione e/o falsa applicazione del Regolamento CE n. 2991 1994 appendice VIII», in quanto le analisi di laboratorio svolte nel 1996 dalle Dogane di Roma non erano mai state notificate alla ricorrente in violazione dell’art. 61 TULD.
Il primo motivo è fondato, gli altri restano assorbiti.
La CTR ha affermato la giurisdizione italiana osservando che l’introduzione entro il territorio italiano di merce determina l’interesse AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO alla percezione dell’imposta di confine ed alla potestà tributaria AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO. Il tema è stato mal impostato perché in questo caso non è in discussione la giurisdizione italiana, che è ovvia di fronte ad un atto impositivo emesso da una autorità interna, ma si pone un problema di attribuzione di poteri, in una
materia che opera a livello comunitario e riguarda gli uffici doganali di tutti i paesi membri.
6. Ai sensi dell’art. 201 del Regolamento 2913/1992, istitutivo del Codice RAGIONE_SOCIALE Comunitario, nella versione applicabile all’epoca RAGIONE_SOCIALE importazioni: «L’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito: a) all’immissione in libera pratica di una merce soggetta a dazi all’importazione, oppure b) al vincolo di tale merce al regime dell’ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all’importazione. 2. L’obbligazione doganale sorge al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana .»; secondo l’art. 215 AVV_NOTAIO stesso Regolamento, nella medesima versione: « L’obbligazione doganale sorge nel luogo in cui avvengono i fatti che la generano ». Inoltre, sempre secondo l’art. 215, ma nella versione vi gente quando è stato emesso l’atto impugnato: «…3. Le autorità doganali di cui al paragrafo 1 dell’articolo 217 sono quelle AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO membro in cui, in base alle disposizioni del presente articolo, è sorta o si ritiene sia sorta l’obbligazione doganale . 4. Se un’autorità doganale constata che, a norma dell’articolo 202, è sorta un’obbligazione doganale in un altro AVV_NOTAIO membro e l’importo della stessa è inferiore a 5.000 EUR, si considera che l’obbligazione doganale sia sorta nello AVV_NOTAIO membro in cui è avvenuta la constatazione» (enfasi aggiunta).
7. Il par. 3 dell’art. 215 CDC, introdotto dal regolamento CE 13 aprile 1999 n. 955, essendosi resi necessari «la semplificazione e il chiarimento RAGIONE_SOCIALE norme» (considerando n. 9), esplicita, quindi, che il potere di contabilizzazione dei dazi spetta alle autorità AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO membro in cui è sorta l’obbligazione doganale, in coerenza con la regola secondo cui con l’immissione in libera pratica, attraverso l’accettazione della dichiarazione in dogana da parte dell’autorità di uno AVV_NOTAIO membro, la merce importata da paesi terzi acquista la posizione doganale di merce comunitaria (artt. 4 n. 7, 79 CDC), in libera circolazione in tutto il mercato interno; il medesimo criterio si
rinviene nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la competenza territoriale, nel sistema di accertamento RAGIONE_SOCIALE violazioni doganali delineato dal d.P.R. n. 43 del 1973, dal d.lgs. n. 374 del 1990 e dal Reg. (CEE) n. 2913/92 (applicabili ratione temporis ), è determinata avendo riguardo alla dogana presso la quale è sorta l’obbligazione tributaria, ossia nella quale si sono svolte le operazioni di importazione, sia che si tratti di avviso emesso nei confronti del rappresentante indiretto dell’importatore che del rappresentato (Cass. n. 5907 del 2109; Cass. n. 14786 del 2011).
In definitiva, l’atto impugnato è stato emesso dall’autorità doganale italiana in difetto assoluto di attribuzione – ed è affetto, quindi, da nullità insanabile – poiché la contabilizzazione dei dazi spettava all’autorità belga, e precisamente a quella di Anversa, ove era stata accettata la dichiarazione di importazione per l’immissione in libera pratica ed era sorta l’obbligazione doganale.
L’RAGIONE_SOCIALE rivendica la competenza dell’autorità doganale italiana osservando che l’accertamento doganale impugnato era correlato al procedimento penale (n. 6716/96) incardinato presso il Tribunale di Roma con conseguente radicamento della competenza presso l’RAGIONE_SOCIALE. In disparte la sua compatibilità con la superiore normativa comunitaria, l’argomento non trova conferma nella normativa interna, ove «il moAVV_NOTAIO organizzativo prefigurato dall’art. 3 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, induce ad escludere la possibilità di deroghe al criterio della competenza territoriale RAGIONE_SOCIALE Dogane fondata su basi diverse da quella dettata, nella specifica materia dell’organizzazione amministrativa, dalla normativa di settore; così, non vi potrebbe essere automatismo nel recepire la competenza per il processo penale, con riferimento alle indagini concernenti reati finanziari e ben compatibile con ragioni di connessione intrinseche a quel processo, operando quest’ultimo su di un piano diverso e seguendo regole differenti da quelle
dell’organizzazione amministrativa, condizionata, in virtù di una disposizione cogente di rango costituzionale (art. 97 Cost.), al rispetto RAGIONE_SOCIALE specifiche norme di legge in materia di organizzazione dei pubblici uffici» (Cass. n. 5507 del 2013).
Né può c ondividersi l’assunto del Pubblico Ministero che rintraccia il fondamento normativo della iniziativa dell’RAGIONE_SOCIALE doganale italiana nell’art. 212 terzo periodo del CDC, secondo il quale «Ai fini della legislazione penale applicabile alle infrazioni doganali, l’obbligazione doganale si considera pertanto sorta allorché la legislazione penale di uno AVV_NOTAIO membro prevede che i dazi doganali servono di base per la determinazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni o che l’esistenza di un’obbligazione doganale serve di base per le azioni penali». Come suggerisce la congiunzione ‘pertanto’, il periodo va considerato nel contesto della disposizione che si riferisce alle «Merci oggetto di misure che ne vietino o limitino l’importazione e l’esportazione» tra le quali non rientra il prodotto oggetto RAGIONE_SOCIALE importazioni in questione.
Conclusivamente, accolto il primo motivo, assorbiti gli altri, la causa può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, con l’accoglimento del ricorso iniziale e l’annullamento dell’atto impugnato.
Quanto alle spes e, considerato l’andamento del giudizio, sussistono i presupposti per la compensazione di quelle relative al merito e del primo giudizio di legittimità, con regolazione di quelle del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, secondo soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa di conseguenza la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso iniziale della società annullando l’atto impugnato; compensa integralmente le spese del giudizio di merito e del primo giudizio di legittimità;
condanna la controricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 12.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli ulteriori accessori di legge. Così deciso in Roma, il 09/05/2023.