Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34444 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34444 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2025
Oggetto: RAGIONE_SOCIALE – Competenze – Attività impositiva – Esclusione – * Principio di diritto.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22713/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dei difensori;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, n. 1967/10/2024, depositata in data 25 marzo 2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 novembre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
Il contribuente era attinto da avviso di accertamento (n. NUMERO_DOCUMENTO) adottato dal RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti, solo COP), con il quale veniva rettificato il reddito per l’anno
d’imposta 2014. Impugnava l’atto innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, eccependone la nullità per l’incompetenza territoriale del COP.
La CTP rigettava il ricorso, rilevando che l’art. 28, comma 2, D.L. n. 78/2010 legittimasse l’Ufficio, attraverso le proprie articolazioni territoriali, ad operare i controlli impugnati.
Il contribuente interponeva gravame innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio (poi Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio), ribadendo l ‘eccezione di incompetenza territoriale del COP.
La CGT-2 confermava la decisione di prime cure, così motivando: ‘ il testo dell’articolo 28, comma 2, D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122 del 30/7/2010, prevede chiaramente che, in deroga alle disposizioni generali in materia di accertamento, le attività di controllo realizzabili con modalità automatizzate, al fine di incrementare e rendere più efficace l’attività di controllo massivo, possano essere legittimamente attribuite ad apposite articolazioni dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con regolamento di amministrazione dell’RAGIONE_SOCIALE di cui all’articolo 71 del d.lgs. 30 luglio 1999′ .
Il contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L ‘Ufficio resiste con controricorso .
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 7 novembre 2025.
Il contribuente ha depositato, in data 23/24 ottobre 2025, memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ..
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso il contribuente deduce la «violazione e fal sa applicazione dell’art. 31 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 28, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e all’art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546». Lamenta che erroneamente
la CTR avrebbe ritenuto competente il COP all’emissione di un avviso di accertamento nei confronti di un soggetto avente il proprio domicilio fiscale nel Comune di Roma; sostiene, in particolare, che l’art. 28 cit. non attribuisce COP il potere di emettere avvisi di accertamento anche nei confronti di contribuenti con domicilio fiscale in circoscrizioni distrettuali diverse da quelle di relativa competenza.
1.1. Il motivo è fondato.
Dopo aver ampliamente ricostruito la sequenza normativa e gli atti amministrativi organizzativi interni dell’RAGIONE_SOCIALE, questa Corte è giunta a ritenere che al RAGIONE_SOCIALE non spetti potestà impositiva, ma solo di indagini e supporto alle diverse articolazioni periferiche cui compete adottare l’avviso di accertamento. Secondo l ‘orientamento espresso da questa Corte in materia di diniego del credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate di cui all’art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ‘il RAGIONE_SOCIALE ha poteri di istruttoria e di eventuale attribuzione del beneficio, ma non ha potestà impositiva, con la conseguenza che la legittimazione processuale spetta sempre alla Direzione provinciale determinata con riferimento al domicilio fiscale del contribuente’ (Cass. 12/11/2010 n. 23003); ciò è avvalorato dall’art. 10, D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, secondo cui se l’Ufficio è un RAGIONE_SOCIALE di Servizio, la legittimazione processuale incombe sull’Ufficio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso. Ad avviso di ques ta Corte, dunque, ‘l’ente impositore è pur sempre l’RAGIONE_SOCIALE, che, nella specie, si avvale della competenza tecnica del RAGIONE_SOCIALE‘. Ragionando diversamente, si è precisato, si derogherebbe alla regola del domicilio fiscale del contribuente, con aggravio del suo pieno diritto di difesa (cfr. Cass. 26/02/2024, n. 5100).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito, fermi i criteri stabiliti nella sua precedente giurisprudenza in punto di competenza territoriale della Commissione tributaria di RAGIONE_SOCIALE in ordine alle controversie relative agli atti emessi dal COP, che
‘occorre distinguere tra provvedimento di revoca del credito di imposta, che costituisce manifestazione di disconoscimento della spettanza del beneficio (e, come tale, attratto nella competenza funzionale del RAGIONE_SOCIALE), e atto di recupero per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati, ove invece, ai sensi dell’art. 1, commi 421 e 423, l. 311/2003, viene individuata la competenza territoriale degli Uffici dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in base al criterio ordinario del domicilio fisc ale del contribuente’ (Cass. n. 12662/2012).
Rimane in disparte definire quale sia la legittimazione processuale del RAGIONE_SOCIALE, in considerazione del fatto che l’art. 28 del D.l. 78/2010 ha modificato l’art. 4 e l’art. 10 del D.lgs 546/1992, ma da tale novella non può inferirsi un ampliamento RAGIONE_SOCIALE competenze (assegnando potere impositivo) al predetto centro RAGIONE_SOCIALE.
1.2. Nella specie la CGT-2 non ha fatto corretta applicazione dei principi appena esposti, avendo ritenuto ritualmente e legittimamente emesso l’avviso di accertamento da parte del COP.
1.3. Deve essere, quindi, affermato il seguente principio di diritto: «ai sensi dell’art. 28, comma 2, d.l. 78/2010, il RAGIONE_SOCIALE ha solo poteri di istruttoria e di controllo, non anche impositivi, essendo riservata all’RAGIONE_SOCIALE territorialmente competente l’adozione degli atti impositivi».
Il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte di legittimità può decidere nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., accoglie ndo l’originario ricorso proposto dal contribuente e dichiarando la nullità dell’avviso di accertamento impugnato perché emesso da organo non competente.
Possono essere dichiarate compensate tra le parti le spese dei gradi di merito, in ragione della particolarità della questione trattata e del progressivo consolidarsi della giurisprudenza di legittimità in materia, mentre le spese processuali del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo, in considerazione della natura RAGIONE_SOCIALE questioni esaminate e del valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente.
Compensa tra le parti le spese di lite dei gradi di merito e condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 1.500,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 novembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME