Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5100 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5100 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18183/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BOLOGNA n. 2805/2018 depositata il 3 dicembre 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La contribuente NOME COGNOME era attinta da avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2009 adottato e notificato il 23 luglio 2014 dal RAGIONE_SOCIALE.
Insorgeva la contribuente sollevando profili procedimentali e sostanziali fra cui, per quanto qui maggiormente interessa, l’incompetenza del RAGIONE_SOCIALE ad adottare atti impositivi.
Entrambi i collegi di merito apprezzavano le ragioni della parte contribuente segnatamente negando il potere della predetta articolazione dell’RAGIONE_SOCIALE a formare avvisi di accertamento.
Ricorre con un unico mezzo il patrono erariale, mentre rimane intimata la contribuente.
CONSIDERATO
Viene proposto unico motivo di ricorso sollevando censura ex articolo 360 numero 3 cpc per violazione degli articoli 28, secondo comma, del decreto-legge numero 78 del 2010 e dell’articolo 10 del decreto legislativo numero 546 del 1992. Nella sostanza si afferma che la novellazione del codice del processo tributario, prevedendo la legittimazione RAGIONE_SOCIALE diverse articolazioni dell’RAGIONE_SOCIALE, abbia implicitamente ammesso con la legittimazione passiva anche una potestà impositiva.
Il motivo non può essere accolto.
Dopo aver ampliamente ricostruito la sequenza normativa e gli atti amministrativi organizzativi interni dell’RAGIONE_SOCIALE questa Corte è giunta a ritenere che al RAGIONE_SOCIALE non spetti potestà impositiva, ma solo di indagini e supporto alle diverse articolazioni periferiche cui compete adottare l’avviso di accertamento.
L’orientamento espresso da questa Corte afferma che ‘il RAGIONE_SOCIALE ha poteri di istruttoria e di eventuale
attribuzione del beneficio, ma non ha potestà impositiva, con la conseguenza che la legittimazione processuale spetta sempre alla Direzione provinciale determinata con riferimento al domicilio fiscale del contribuente’ e ciò è avvalorato dall’art. 10, D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, secondo cui se l’Ufficio è un RAGIONE_SOCIALE di Servizio, la legittimazione processuale incombe sull’Ufficio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso. Ad avviso di queta Corte, dunque, ‘l’ente impositore è pur sempre l’RAGIONE_SOCIALE, che, nella specie, si avvale della competenza tecnica del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘. Ragionando diversamente, si è precisato, si derogherebbe alla regola del domicilio fiscale del contribuente, con aggravio e del suo pieno diritto di difesa (cfr. Cass. V, n. 23003/2010).
Da ultimo, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito, fermi i criteri stabiliti nella sua precedente giurisprudenza in punto a competenza territoriale della Commissione tributaria di RAGIONE_SOCIALE in ordine alle controversie relative agli atti emesso da quest’ultimo, che ‘occorre distinguere tra provvedimento di revoca del credito di imposta, che costituisce manifestazione di disconoscimento della spettanza del beneficio (e, come tale, attratto nella competenza funzionale del RAGIONE_SOCIALE), e atto di recupero per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati, ove invece, ai sensi dell’art. 1, commi 421 e 423, l. 311/2003, viene individuata la competenza territoriale degli Uffici dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in base al criterio ordinario del domicilio fiscale del contribuente’ (Cass. V, n. 12662/2012).
Rimane in disparte definire quale sia la legittimazione processuale del RAGIONE_SOCIALE, in considerazione del fatto che l’art. 28 del D.l. 78/2010 ha modificato l’art. 4 e l’art. 10 del D.lgs 546/1992, ma da tale novella non può inferirsi un ampliamento RAGIONE_SOCIALE competenze (assegnando potere impositivo) al predetto centro RAGIONE_SOCIALE.
Pertanto, il ricorso è infondato e va rigettato.
Non vi è luogo alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese in mancanza di attività difensiva della parte privata.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25/01/2024.