Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8876 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 1 Num. 8876 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/04/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 13760/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 6652/2019 depositata il .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n.6652/2019 deposita il 4.11.2019 la Corte di appello di Roma ha accolto l’appello proposto da NOME avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma resa il 23.12.2014, con cui era stata respinta la domanda proposta nei confronti del RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE per ottenere il pagamento dei compensi in misura fissa e variabile per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe funzioni di Presidente reggente RAGIONE_SOCIALEa Commissione RAGIONE_SOCIALE provinciale del Lazio dal 27.7.2012 al 31.12.2013.
La domanda era stata proposta sulla premessa che l’COGNOME, in qualità di presidente anziano, aveva ricoperto quale reggente la carica di Presidente RAGIONE_SOCIALEa anzidetta Commissione Tributaria ed aveva svolto le relative funzioni e che ciò aveva comportato il maturarsi del diritto all’emolumento indicato.
La Corte di appello di Roma, nel riformare la decisione impugnata e nel riconoscere i compensi variabili maturati nel periodo di reggenza in favore RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME, ha evidenziato che il compenso fisso e variabile previsto per le funzioni di Presidente di Commissione dovesse essere riconosciuto anche in caso di conferimento di incarico, ancorché temporaneo per quanto attiene alle funzioni giurisdizionali dallo stesso svolte, non assimilabili a quelle amministrative, essendosi in questa direzione orientato il RAGIONE_SOCIALE di Presidente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con la risoluzione n.3/2018, al cui interno erano state individuate le funzioni specificamente svolta dal presidente di Commissione, alcune RAGIONE_SOCIALEe quali di natura spiccatamente giurisdizionale. Orbene, la circostanza che l’appellante fosse stato nominato reggente con delibera del 27.7.2012, tenuto anche conto RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di questa Corte resa in tema di reggenza nell’ambito del pubblico impiego, giustificava la riforma RAGIONE_SOCIALEa pronunzia impugnata e l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEe domande proposte dall’COGNOME.
Il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello indicata in epigrafe, al quale ha resistito l’NOME con controricorso.
Il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.
La causa, rimessa alla pubblica udienza con l’ordinanza n.12481/2023 resa nell’ambito del procedimento recante il numero di R.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO, avente contenuto affine, è stata posta in decisione all’udienza pubblica del 17.1.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo proposto il ricorrente deduce la violazione degli artt.2, c.2, e 13 d.lgs.n.545/1992 e RAGIONE_SOCIALE‘art.39 c.6 d.l.n.98/2011. La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa RAGIONE_SOCIALE‘NOME, disattendendo i principi espressi dal parere reso dal RAGIONE_SOCIALE di Stato in data 27.4.2010 dal quale era scaturita la circolare n.5 del 26.7.2010, non considerando che nelle attribuzioni del presidente di sezione chiamato a sostituire temporaneamente il Presidente di Commissione rientravano già le prerogative giurisdizionali svolta dal Presidente di Commissione.
Il ricorso è fondato.
Va premesso che l’art.2 d.lgs. n.545/1992, c.1 e 2, nel testo ratione temporis vigente, dispone al primo comma che ‘ A ciascuna RAGIONE_SOCIALEe commissioni tributarie provinciali e regionali è preposto un presidente, che presiede anche la prima sezione. Aggiunge poi al comma 2 che ‘Il presidente RAGIONE_SOCIALEa Commissione, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell’incarico subordinatamente d’età.’ Il comma 3 RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo precisa poi che ‘ Il presidente di commissione con oltre quindici sezioni può delegare sue attribuzioni non giurisdizionali ad uno o più presidenti di sezione con i criteri di cui al comma 2.’
L’art.13 RAGIONE_SOCIALEo stesso d.lgs. n.545, cit. dispone, sotto la rubrica ‘Trattamento economico dei giudici tributari’ per quel che qui interessa, che 1. Il Ministro RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro determina il compenso fisso mensile spettante ai componenti RAGIONE_SOCIALEe corti di RAGIONE_SOCIALE tributarie di primo e secondo grado. 2. Con il decreto di cui al comma 1, oltre al compenso mensile viene determinato un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, anche se riunito ad altri ricorsi, secondo criteri uniformi, che debbono tener conto RAGIONE_SOCIALEe funzioni e RAGIONE_SOCIALE‘apporto di attività di ciascuno alla trattazione RAGIONE_SOCIALEa controversia, compresa la deliberazione e la redazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, nonché, per i residenti in comuni diversi RAGIONE_SOCIALEa stessa regione da quello in cui ha sede la corte di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute per l’intervento alle sedute RAGIONE_SOCIALEa corte di RAGIONE_SOCIALE. Il compenso è liquidato in relazione ad ogni provvedimento emesso’.
Quanto all’art.39, c.6, d.l.n.98/2011, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, esso prevede poi che ‘ I giudici RAGIONE_SOCIALEe commissioni tributarie, ad esclusione di quelli di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, nei casi in cui svolgono le funzioni di Presidente di sezione e di vice Presidente di sezione, hanno diritto alla corresponsione del compenso
fisso e variabile di cui all’articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 545 del 1992.”
Giova rammentare che il compenso fisso mensile previsto per i giudici tributari -determinato ratione temporis nelle misure indicate nel d.m. 28.6.2002 – è collegato alla mera titolarità RAGIONE_SOCIALEa funzione giurisdizionale, variando solo in ragione RAGIONE_SOCIALEa funzione svolta dal giudice, se sia componente, Vicepresidente di sezione, Presidente di sezione o Presidente di Commissione. Il compenso variabile -fissato per quel che riguarda il presente ricorso dal d.m.24.3.2006- spetta invece per ogni ricorso definito, anche al Presidente RAGIONE_SOCIALEa Commissione, al Presidente di sezione e al Vicepresidente ed è determinato secondo criteri uniformi, che debbono tener conto RAGIONE_SOCIALEe funzioni e RAGIONE_SOCIALE‘apporto di attività di ciascuno alla trattazione RAGIONE_SOCIALEa controversia, compresa la deliberazione e la redazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza-art.13, c.2, d.lgs. n.545/1992, cit.-.
Emerge dal presente ricorso e da altri all’esame di questo stesso Collegio che il RAGIONE_SOCIALE, in diversi provvedimenti- risoluzioni CPGT nn.1 e 5/2007, 7/2008, n.3/2018, nonché delibere di affidamento in via provvisoria l’incarico di Presidente facente funzioni di Commissione RAGIONE_SOCIALE– ha ritenuto che il quadro normativo di riferimento giustifichi il riconoscimento al reggente dei compensi spettanti al Presidente di Commissione. In questa stessa direzione si pone, del resto, il regolamento per la procedura di conferma quadriennale dei presidenti di commissione RAGIONE_SOCIALE come emendato dalla delibera n.269 del 22.2.2022 dal RAGIONE_SOCIALE, ove è stato previsto che ‘Al Presidente di sezione incaricato di svolgere le funzioni di Presidente RAGIONE_SOCIALEa Commissione ai sensi e per gli effetti del precedente punto 1-ter, spetta il compenso variabile del Presidente di Commissione e il compenso fisso RAGIONE_SOCIALEa carica di titolarità ‘.
Ciò posto, al fondo RAGIONE_SOCIALEa questione rimessa al Collegio vi è la portata RAGIONE_SOCIALE‘art.2, c.2, d.lgs.n.546/1995 che dispone, in caso di assenza o impedimento del Presidente di Commissione, la sostituzione del Presidente di Sezione nelle funzioni giurisdizionali e non giurisdizionali.
Il RAGIONE_SOCIALE ricorrente, nel prospettare l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, assume per l’un verso che la previsione contemplata nel comma 2, RAGIONE_SOCIALE‘art.2 d.lgs.n.545/1992 cit. riguarderebbe anche le ipotesi di assenza prolungata del Presidente di Commissione, rendendo dunque irrilevante il provvedimento di reggenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione adottato dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in favore RAGIONE_SOCIALE‘NOME, dallo stesso non potendosi fare discendere il diritto a percepire i compensi fissi e variabili previsti specificamente per chi ricopre la carica di Presidente di Commissione. In più, la ratio ed il contenuto letterale RAGIONE_SOCIALE‘art.39, c.6, d.l.n.98/2011 deporrebbero nel senso di escludere il diritto del Presidente di sezione supplente a pretendere i compensi riservati al Presidente di Commissione.
Il controricorrente reputa, invece, che l’ipotesi nella quale lo stesso versa non trova specifica regolamentazione nel quadro normativo esistente,
non riferito alle funzioni giurisdizionali svolte dal Presidente di Commissione, ma unicamente relativo a quelle non giurisdizionali, in guisa da giustificare l’intervento del RAGIONE_SOCIALE che, provvedendo sulla reggenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione all’interno RAGIONE_SOCIALEe prerogative allo stesso riservate dall’art.24 del d.lgs.n.545/1992, consentirebbe al Presidente di sezione reggente per l’un verso di svolgere le funzioni giurisdizionali riservate al Presidente di commissione e, per altro verso, di pretendere i compensi fissi e variabili previsti in favore del Presidente di Commissione. Nemmeno potendosi sostenere, come affermato dal RAGIONE_SOCIALE ricorrente, che le funzioni svolte dal reggente siano tutte qualificabili come meramente amministrative, come aveva espressamente riconosciuto la Corte di appello richiamando in modo testuale alcuni passi RAGIONE_SOCIALEa risoluzione n.3/2018 del CPGT.
Reputa il Collegio che la decisione impugnata, nell’accogliere l’appello proposto dall’COGNOME, non abbia operato una corretta interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art.2, c.2, d.lgs. n.545/1992 e RAGIONE_SOCIALE‘art.39, c.6 d.l.n.98/2011.
Quanto alla prima disposizione la stessa, disciplina qualunque ipotesi di assenza o impedimento del presidente di Commissione, attribuendo le relative funzioni non giurisdizionali in modo preciso ed incondizionato al presidente di sezione con maggiore anzianità o, subordinatamente di età.
Tale opzione ermeneutica appare coerente non solo con il dato letterale, nel quale manca qualunque riferimento implicito o esplicito al carattere temporaneo degli impedimenti del Presidente di commissione, ma anche alla ratio RAGIONE_SOCIALEa previsione legislativa, evidentemente rivolta a garantire, senza soluzione di continuità, l’esercizio RAGIONE_SOCIALEe funzioni non giurisdizionali riservate al presidente di Commissione senza che tale passaggio risulti condizionato dalla necessità di provvedimenti specifici da parte RAGIONE_SOCIALE‘organo preposto all’autogoverno RAGIONE_SOCIALEa magistratura RAGIONE_SOCIALE.
Le nozioni di vacanza o impedimento, pertanto, non può che ricomprendere anche quella RAGIONE_SOCIALEa vacanza del posto di Presidente di Commissione, per il quale è ancora più avvertita la necessità di garantire, senza soluzione di continuità, il corretto svolgimento RAGIONE_SOCIALEe attività connesse alle funzioni presidenziali.
Se dunque la disposizione anzidetta è rivolta a mantenere l’efficienza RAGIONE_SOCIALEa Commissione con riguardo ai compiti organizzativi di spettanza presidenziale, risulta parimenti evidente che l’adozione di provvedimenti in tema di determinazione RAGIONE_SOCIALEe funzioni spettanti al presidente di Commissione reggente e degli effetti economici derivanti dai medesimi in tanto possa dirsi coerente con la specifica previsione normativa appena ricordata in quanto, come puntualmente osservato dal RAGIONE_SOCIALE di Stato nel parere del 27 aprile 2010 essa risulti conforme alla disciplina legale contenente il sistema automatico di sostituzione del Presidente di commissione con il Presidente di sezione destinato ad esercitarne le funzioni. Circostanza ben messa in evidenza dalla Corte di appello nella sentenza impugnata.
La diversa conclusione alla quale è pervenuto il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nelle risoluzioni e nel regolamento sopra indicati appare recessiva rispetto all’interpretazione RAGIONE_SOCIALEe previsioni normative anzidette qui esposta, né risulta coerente con le competenze del detto organo disciplinate dall’art.24, lett.c) del d.lgs. n.545/1992.
Ad opinare nel senso che vi sarebbe un vuoto normativo quanto alle funzioni giurisdizionali svolte dal sostituto del Presidente di Commissione che il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE colmerebbe con i provvedimenti di supplenza si finirebbe, infatti, con l’attribuire all’organo di autogoverno RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE una competenza incidente sulle funzioni del Presidente di sezione reggente non previsti dalla legge, in contrasto con il principio che riserva in via esclusiva al legislatore delegato RAGIONE_SOCIALE‘epoca le attribuzioni relative agli organi RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Va poi aggiunto che il riferimento alle sole funzioni non giurisdizionali all’interno RAGIONE_SOCIALE‘art.2, d.lgs.n.545/1992 non può che essere interpretato nel senso che il Presidente di sezione supplente non abbisogni di alcuna attribuzione specifica RAGIONE_SOCIALEe funzioni giurisdizionali svolte dal Presidente di Commissione, le stesse risultando omogenee alle prerogative già attribuite al Presidente di sezione.
Appare convincente, dunque, l’affermazione espressa dal RAGIONE_SOCIALE di Stato nel ricordato parere 27 aprile 2010 per cui il Presidente di sezione investito RAGIONE_SOCIALEa sostituzione del Presidente ‘non fa altro che esercitare funzioni proprie, già implicite nella attribuzione RAGIONE_SOCIALEa qualifica, in ordine al quale è già previsto un particolare compenso sia RAGIONE_SOCIALEa parte fissa che in quella variabile’. E proprio in base a tale rilievo il reggente non ha diritto a pretendere alcun compenso aggiuntivo per l’attività di supplenza svolta.
Basti sul punto ricordare l’art.30, c.1, lett. m) RAGIONE_SOCIALEa legge n.413/1991, che nel disciplinare alcuni dei principi e criteri per la riforma del contenzioso tributario, ebbe a disporre ‘l’attribuzione al presidente RAGIONE_SOCIALEa commissione o RAGIONE_SOCIALEa sezione RAGIONE_SOCIALEa competenza a dichiarare la manifesta inammissibilità del ricorso, nonché la sospensione, l’interruzione e l’estinzione del processo con decreto soggetto a reclamo’. Disposizione quest’ultima dalla quale non può che derivare il convincimento che per il legislatore RAGIONE_SOCIALE‘epoca le funzioni espletate dal Presidente di Commissione e dal Presidente di sezione fossero pienamente omogenee, al punto da considerare la possibilità che a ciascuno dei due profili potesse riconoscersi, in sede di decreto legislativo attuativo, la competenza sulle attività giurisdizionali ivi indicate. Circostanza che, d’altra parte, lo stesso CPGT riconosce quando, nella risoluzione n.3/2018, successiva al ricordato parere del RAGIONE_SOCIALE di Stato RAGIONE_SOCIALE‘aprile 2010, sottolinea la rilevanza che a suo dire va riconosciuta, ai fini del riconoscimento del compenso variabile, alle attività riservate al presidente sull’ammissibilità dei ricorsi o sull’esistenza dei presupposti per la riunione di procedimenti connessi. Così a ben vedere confermando che le attività giurisdizionali esercitate dal Presidente di sezione nella veste di sostituto del Presidente di Commissione sono nella più parte coincidenti con le attribuzioni già riconosciute alla funzione di Presidente di sezione, da questi
differenziandosene per il raggio di operatività RAGIONE_SOCIALEe stesse, ovviamente parametrato all’intera Commissione e non alla singola sezione.
A conferma RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione testé offerta è sufficiente richiamare le disposizioni adottate dal legislatore delegato in attuazione RAGIONE_SOCIALE‘art., 30, c.1 l.n.413/1991, cit., negli artt.26, 27 e 29 del d.lgs. n.546/1992, relativi all’assegnazione dei ricorsi, all’esame ed alla declaratoria di inammissibilità degli stessi, alla riunione dei procedimenti omogenei. Attività per l’appunto attribuite alla figura del Presidente di Commissione o di sezione, prevedendo in ogni caso la reclamabilità dei provvedimenti resi.
In conclusione, l’art.2, c.2, del d.lgs. n.545/1992 non può che interpretarsi nel senso di ritenere già esistenti nel profilo professionale del Presidente di sezione che sostituisce il Presidente di Commissione la competenza relativa alle funzioni giurisdizionali del predetto.
In questo contesto va allora interpretata la portata ed il significato RAGIONE_SOCIALE‘art.39, c.6, d.l.n.98/2011, a cui tenore i giudici tributari, ad eccezione di quelli indicati nel comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art.2 d.lgs.n.545, hanno diritto al compenso fisso e variabile secondo quanto previsto dall’art.13 d.lgs. ult. cit., quando svolgono le funzioni di Presidente di sezione o di Vicepresidente.
Ed invero, tale previsione normativa ha inteso limitare la possibilità di godere del compenso fisso e variabile per una funzione diversa da quella svolta unicamente per i giudici tributari che non godono già -né per la componente fissa, né per quella variabile- di un trattamento economico parametrato alle funzioni di Presidente di Commissione o di Presidente di sezione che sostituisce quest’ultimo nella carica di Presidente.
Ne consegue che tale ultima disposizione non può fornire la base normativa per il riconoscimento dei compensi di natura fissa e variabile azionati dall’COGNOME per la reggenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione RAGIONE_SOCIALE provinciale di Roma, essendo già titolare (nella sua qualità di Presidente di sezione) dei compensi -fisso e variabile in relazione ai provvedimenti redatti all’interno RAGIONE_SOCIALEa sezione di appartenenza che impediscono il riconoscimento di compensi ulteriori – fissi e variabili- in qualità di Presidente di sezione che sostituisce il Presidente di Commissione, non risultando tale possibilità nemmeno dall’art.13 d.lgs.n.545/1992.
Ne consegue che il pregresso profilo di Presidente di sezione ricoperto stabilmente dall’NOME, non consente il riconoscimento in suo favore, per il periodo nel quale ebbe a sostituire il Presidente di commissione, di ulteriori compensi fissi e variabili relativi agli altri magistrati in favore del Presidente di sezione che sostituisce il Presidente.
La diversificazione fra funzioni giurisdizionali e non giurisdizionali operata dalla Corte di appello si scontra in maniera evidente con il dato normativo da ultimo ricordato che non distingue in alcun modo, all’interno RAGIONE_SOCIALE‘art.39 c.6 d.l.n.98/2011, a seconda RAGIONE_SOCIALEe funzioni svolte dal giudice
che subentra nello svolgimento di funzioni di Presidente di sezione e di Vicepresidente.
Ed è appena il caso di aggiungere che le superiori considerazioni escludono la correttezza RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata laddove ha giustificato il diritto alla corresponsione dei compensi variabili in relazione all’attività aggiuntiva, di carattere giurisdizionale, che sarebbe svolta dal presidente di Commissione all’atto RAGIONE_SOCIALE‘assegnazione dei ricorsi, alla loro immediata definizione o riunione, rendendoli irrilevanti in relazione al quadro normativo esistente nell’esegesi che qui si è esposta.
Peraltro, non è inutile rammentare che l’art.11 del d.lgs. n.545/1992 prevede espressamente che ‘ La nomina a una RAGIONE_SOCIALEe funzioni dei componenti RAGIONE_SOCIALEe commissioni tributarie provinciali e regionali non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.’ Ed in linea con tale previsione normativa, la legge finanziaria 2004 (legge 24/12/2003, n. 350) stabilisce che «Le controversie concernenti il trattamento economico per l’esercizio RAGIONE_SOCIALEe funzioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che comunque non configura mai attività di pubblico impiego, sono devolute alla competenza del giudice ordinario» (art. 3, comma 121).
Orbene, tale quadro normativo chiarisce espressamente la netta divaricazione fra la giurisdizione RAGIONE_SOCIALE -almeno secondo la disciplina ratione temporis vigentee l’attività del pubblico impiego, come già ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte- Cass.S.U. n.13722/2017 e, in precedenza, da Cass.S.U. n.21592/2013- ciò recidendo in radice qualunque questione in ordine alla applicabilità, in parte qua , di istituti (art.52 d.lgs.n.165/2001) propri di quel rapporto rispetto alle funzioni svolte dal Presidente di sezione in sostituzione del Presidente di commissione.
Precisazione che esclude di poter ritenere manifestamente fondata la questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art.39., c.6 d.l.n.98/2011 che pure prospetta il controricorrente.
Sul punto, è sufficiente ricordare la natura onoraria del rapporto che lega il giudice tributario all’amministrazione pubblica e l’esistenza di una specifica disposizione normativa-art.39, c.6 d.l.n.98/2011 -che abbia modulato il riconoscimento di compensi fissi e variabili ulteriori a quelli attribuiti dall’art.13 d. lgs. n.545/1992 con l’esplicito divieto per le figure indicate nell’art.2, c.2. d.lgs. ult. cit. non ponga alcun vulnus al canone di cui all’art.3 Cost., visto che la posizione dei giudici tributari ai quali viene riconosciuto il compenso fisso e variabile per le funzioni superiori si giustifica in relazione all’assenza di analoghi compensi nelle funzioni ricoperte ordinariamente.
Per altro verso, la scelta contenuta nell’art.39, c.6, ult. cit. tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa natura RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta dal Presidente supplente -arg. da Cass.n.21592/2013- rientra pienamente nel perimento RAGIONE_SOCIALEe prerogative discrezionali che il legislatore RAGIONE_SOCIALE‘epoca ben anteriore alle radicali modifiche introdotte dalla l.n.132/2022- ha utilizzato nel disciplinare il
trattamento economico riservato ai Presidenti di Commissione e per quelli di sezione supplenti.
Il legislatore, infatti, ha riconosciuto per le peculiari attività svolte dal Presidente di Commissione un incremento dei compensi rispetto a quelli previsti per i Presidenti di Sezione, escludendo, tuttavia, il diritto a compensi aggiuntivi per il Presidente di sezione chiamato a svolgere temporaneamente funzioni di supplenza del Presidente di Commissione. Posizione, quest’ultima, ben diversa precaria e diversa dal Presidente di commissione designato a svolgere le funzioni tali funzioni sulla base RAGIONE_SOCIALEa procedura concorsuale per titoli disciplinata dagli artt.9 e 11, c.4, lett.b) del d.lgs. n.545/1992. Scelta che, del resto, risulta plausibile e coerente con l’idea che le funzioni giurisdizionali vicarie rispetto ad una carica apicale non giustifichino alcun riconoscimento economico ulteriore rispetto a quello percepito dal vicario.
Anche sotto tale profilo, pertanto, la decisione impugnata appare meritevole di censura, non risultando coerente con i principi appena esposti.
Va dunque fissato il seguente principio di diritto:
Al Presidente di sezione RAGIONE_SOCIALEa Commissione RAGIONE_SOCIALE che sostituisca il Presidente di Commissione, nel regime previsto dagli artt.2,13 d.lgs.n.545/1992 e 39 d.l.n.98/2011, convertito nella legge n.111 del 15.7.2011 non può essere riconosciuto alcun compenso, fisso o variabile, aggiuntivo rispetto a quelli dallo stesso percepiti in relazione alle funzioni di Presidente di sezione ricoperte, ancorché lo stesso sia stato designato come reggente RAGIONE_SOCIALEa Commissione con delibera del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Sulla base di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi esposti anche in memoria dal controricorrente, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va rinviata alla Corte di appello di Roma che in diversa composizione farà applicazione del superiore principio di diritto, provvedendo altresì sul regime RAGIONE_SOCIALEe spese processuali
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma che in diversa composizione provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso il 17 gennaio 2024 nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa prima sezione civile in Roma.
Il cons.rel.
NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME