Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9060 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9060 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3651/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Salerno INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO SALERNO n. 1086/2022 depositata il 09/08/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa e ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
Il dott. COGNOME NOME, Presidente di sezione presso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Salerno, chiedeva al Tribunale di Salerno la condanna del RAGIONE_SOCIALE al pagamento del compenso aggiuntivo per lo svolgimento, sia in termini di funzioni giurisdizioni che di impegno organizzativo, RAGIONE_SOCIALEe funzioni di Presidente facente funzioni RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Salerno, dal 12.11.2012 al 21.09.2014, giusta delibera di attribuzione RAGIONE_SOCIALEe suddette funzioni del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE Tributaria n. 2130/2012.
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 25.05.2020 il Tribunale di Salerno rigettava il ricorso.
Il COGNOME impugnava la pronunzia anzidetta innanzi alla Corte di appello di Salerno che, con sentenza n. 1086 del 09.08.2022, in riforma RAGIONE_SOCIALEa ordinanza impugnata, condannava il RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 62.845,50, oltre accessori, a titolo di compensi (parte variabile) dovuti in relazione all’attività giurisdizionale da quest’ultimo svolta negli anni in cui aveva rivestito il ruolo di vicario del Presidente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Salerno.
Secondo la Corte di appello il giudice di primo grado aveva correttamente ritenuto che l’art.39, c.6, d.l.n.98/2011 contemplava anche l’ipotesi RAGIONE_SOCIALEa vacanza dalla carica e non la sola ipotesi RAGIONE_SOCIALE‘impedimento temporaneo o assenza del Presidente di commissione. Infatti, nel termine ampio e onnicomprensivo di assenza ben poteva ricomprendersi il caso RAGIONE_SOCIALEa vacanza dalla carica di Presidente, a nulla rilevando la diversa opinione espressa dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Tuttavia, secondo la Corte di appello, il Tribunale aveva omesso di considerare che l’art.39, c.6, d.l.n.98/2011 faceva riferimento in via esclusiva alle funzioni non giurisdizionali e non invece a quelle giurisdizionali quali, a mero titolo esemplificativo, le determinazioni in ordine alle richieste di misure cautelari o la valutazione a seguito RAGIONE_SOCIALEa istanza di astensione da parte di uno dei presidenti di sezione.
Ragion per cui, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa maggiore gravosità dei compiti del Presidente di RAGIONE_SOCIALE rispetto a quello di Presidente di Sezione, in termini di responsabilità e di organizzazione, ‘per la corresponsione del compenso variabile doveva tenersi conto RAGIONE_SOCIALEe funzioni giurisdizionali, ma solo di quelle che attengono ai ricorsi definiti dalla RAGIONE_SOCIALE durante l’espletamento RAGIONE_SOCIALE‘incarico di Presidente’. Il parere del RAGIONE_SOCIALE di Stato n.2524 del 10 giugno 2010 aveva, del resto, riguardato unicamente il compenso fisso e non quello c.d. variabile, che andava quindi liquidato necessariamente in favore di chi aveva svolto le funzioni di Presidente di RAGIONE_SOCIALE tributario, sulla base del prospetto di calcolo prodotto dal
COGNOME. Né, proseguiva la Corte di appello, poteva dirsi che tale soluzione determinava un esborso aggiuntivo per attività già remunerate, risultando la voce di compenso variabile correlata alla definizione di ricorsi inevitabilmente diversa a seconda RAGIONE_SOCIALEa carica rivestita.
Il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, affidato ad un unico motivo, al quale ha resistito il COGNOME con controricorso.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l’accoglimento del ricorso. Il controricorrente ha depositato memoria.
La causa è stata posta in decisione all’udienza del 17.1.2024.
Con l’unico motivo proposto il RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 2 del D.lgs. n. 545 del 1992, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 39 DL 98/2011, ai sensi e per gli effetti RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, c.1, n. 3 c.p.c. La Corte di appello avrebbe errato nel riconoscere i compensi per la parte variabile al ricorrente per l’attività di presidente f.f. RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Salerno, a ciò ostando il combinato disposto di cui agli artt. 2, comma 2, del D.lgs. n. 545 del 1992 e 39, del D.L. 98 del 2010. La Corte di appello non avrebbe rispettato la ratio RAGIONE_SOCIALEe disposizioni anzidette, volta ad impedire il doppio compenso per l’esercizio di funzioni già connaturate alla carica di Presidente di Sezione. D’altra parte, il riconoscimento di un compenso aggiuntivo al Presidente di sezione supplente, pari a quello stabilito per il Presidente di RAGIONE_SOCIALE, non troverebbe alcun fondamento normativo.
Il ricorso è ammissibile, se si considera che le censure esposte nell’unico motivo di ricorso riguardano l’interpretazione offerta dalla Corte di appello del quadro normativo di riferimento sul quale si era basata la originaria domanda del COGNOME, senza per nulla ampliare il tema del contendere o modificarlo rispetto a quello esaminato dal giudice di appello, ma appunto contestandone la correttezza in diritto e, in particolare, l’erronea lettura del quadro normativo di riferimento.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Va premesso che l’art.2 d.lgs. n.545/1992, c.1 e 2, nel testo ratione temporis vigente, dispone al primo comma che ‘ A ciascuna RAGIONE_SOCIALEe commissioni tributarie provinciali e regionali è preposto un presidente, che presiede anche la prima sezione. Aggiunge poi al comma 2 che ‘Il presidente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell’incarico subordinatamente d’età.’ Il comma 3 RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo precisa poi che ‘ Il presidente di commissione con oltre quindici sezioni può delegare sue attribuzioni non giurisdizionali ad uno o più presidenti di sezione con i criteri di cui al comma 2.’
L’art.13 RAGIONE_SOCIALEo stesso d.lgs. n.545, cit. dispone, sotto la rubrica ‘Trattamento economico dei giudici tributari’ per quel che qui interessa, che 1. Il Ministro RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro determina il compenso fisso mensile spettante ai componenti RAGIONE_SOCIALEe corti di RAGIONE_SOCIALE tributarie di primo e secondo grado. 2. Con il decreto di cui al comma 1, oltre al compenso mensile viene determinato un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, anche se
riunito ad altri ricorsi, secondo criteri uniformi, che debbono tener conto RAGIONE_SOCIALEe funzioni e RAGIONE_SOCIALE‘apporto di attività di ciascuno alla trattazione RAGIONE_SOCIALEa controversia, compresa la deliberazione e la redazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, nonché, per i residenti in comuni diversi RAGIONE_SOCIALEa stessa regione da quello in cui ha sede la corte di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute per l’intervento alle sedute RAGIONE_SOCIALEa corte di RAGIONE_SOCIALE. Il compenso è liquidato in relazione ad ogni provvedimento emesso’.
Quanto all’art.39, c.6, d.l.n.98/2011, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, esso prevede poi che ‘ I giudici RAGIONE_SOCIALEe commissioni tributarie, ad esclusione di quelli di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, nei casi in cui svolgono le funzioni di Presidente di sezione e di vice Presidente di sezione, hanno diritto alla corresponsione del compenso fisso e variabile di cui all’articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 545 del 1992.”
Giova rammentare che il compenso fisso mensile previsto per i giudici tributari -determinato ratione temporis nelle misure indicate nel d.m. 28.6.2002 – è collegato alla mera titolarità RAGIONE_SOCIALEa funzione giurisdizionale, variando solo in ragione RAGIONE_SOCIALEa funzione svolta dal giudice, se sia componente, Vicepresidente di sezione, Presidente di sezione o Presidente di RAGIONE_SOCIALE. Il compenso variabile -fissato per quel che riguarda il presente ricorso dal d.m.24.3.2006- spetta invece per ogni ricorso definito, anche al Presidente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, al Presidente di sezione e al Vicepresidente ed è determinato secondo criteri uniformi, che debbono tener conto RAGIONE_SOCIALEe funzioni e RAGIONE_SOCIALE‘apporto di attività di ciascuno alla trattazione RAGIONE_SOCIALEa controversia, compresa la deliberazione e la redazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza-art.13, c.2 d.lgs. n.545/1992, cit.-.
Emerge dal presente ricorso e da altri all’esame di questo stesso Collegio che il RAGIONE_SOCIALE, in diversi provvedimenti- risoluzioni CPGT nn.1 e 5/2007, 7/2008, n.3/2018, nonché delibere di affidamento in via provvisoria del l’incarico di Presidente facente funzioni di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE– ha ritenuto che il quadro normativo di riferimento giustifichi il riconoscimento al reggente dei compensi spettanti al Presidente di RAGIONE_SOCIALE. In questa stessa direzione si pone, del resto, il regolamento per la procedura di conferma quadriennale dei presidenti di commissione RAGIONE_SOCIALE nella versione emendata con delibera n.269 del 22.2.2022 dal RAGIONE_SOCIALE, ove è stato previsto che ‘Al Presidente di sezione incaricato di svolgere le funzioni di Presidente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ai sensi e per gli effetti del precedente punto 1-ter, spetta il compenso variabile del Presidente di RAGIONE_SOCIALE e il compenso fisso RAGIONE_SOCIALEa carica di titolarità.
Ciò posto, il RAGIONE_SOCIALE, nel prospettare l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, assume una duplice prospettiva. Ed invero, avendo la Corte di appello correttamente ritenuto che la previsione contemplata nel comma 2, RAGIONE_SOCIALE‘art.2 d.lgs. n.545/1992 cit. riguarda anche le ipotesi di assenza prolungata del Presidente di RAGIONE_SOCIALE e non le sole ipotesi di assenza o impedimento, la lettura in combinato
disposto del quadro normativo di riferimento, rappresentato dagli artt.2, c.2 d.lgs. n.545/1992 e 39, c.6 d.l.n.98/2011, convertito con modificazioni nella l.n.111/2011, impedirebbe qualunque diversificazione fra compensi fissi e compensi variabili sulla quale si è invece mossa la Corte di appello, impedendo al profilo del Presidente di sezione reggente di ottenere il riconoscimento anche solo dei compensi variabili.
Il controricorrente reputa invece la piena correttezza RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata che nel riconoscere i soli compensi variabili per le funzioni di reggenza RAGIONE_SOCIALEa carica di Presidente di RAGIONE_SOCIALE sarebbe coerente con l’art.2, c.2, d.lgs.n.545/1992 riferibile solo ai casi di sostituzione per funzioni non giurisdizionali e non per le attività giurisdizionali svolte in aggiunte per effetto RAGIONE_SOCIALEa reggenza, a nulla rilevando il parere del RAGIONE_SOCIALE di Stato che, appunto si era riferito solo ai compensi fissi e non a quelli variabili.
Reputa il Collegio che la decisione impugnata, nell’accogliere parzialmente l’appello proposto dal COGNOME, non abbia operato una corretta interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art.2, c.2, d.lgs. n.545/1992 e RAGIONE_SOCIALE‘art.39, c.6 d.l.n.98/2011.
Ed infatti, acclarato, come ha fatto la Corte di appello, che l’art.2, c.2 del d.lgs.n.545/1992 di applica anche all’ipotesi del Presidente di sezione supplente del Presidente di RAGIONE_SOCIALE, in relazione alla portata ampia ed omnicomprensiva RAGIONE_SOCIALEe nozioni di vacanza o impedimento non può dirsi tuttavia corretta la sentenza impugnata nella parte in cui ha attributi i compensi variabili riservati al Presidente di RAGIONE_SOCIALE al presidente di sezione reggente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.2, c.2 d.lgs.n.545/1992, non apparendo la motivazione espressa sul punto dal giudice di appello conforme alla complessiva lettura del quadro normativo di riferimento.
Ed invero, il riferimento alle sole funzioni non giurisdizionali all’interno RAGIONE_SOCIALE‘art.2, d.lgs.n.545/1992, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di appello, non può che essere interpretato nel senso che il Presidente di sezione vicario non abbisogni di alcuna attribuzione specifica RAGIONE_SOCIALEe funzioni giurisdizionali svolte dal Presidente di RAGIONE_SOCIALE, le stesse risultando omogenee alle prerogative già attribuite al Presidente di sezione, e per tale ragione non richiedendo nemmeno che le stesse fossero prese in considerazione RAGIONE_SOCIALEa cennata disposizione.
Appare convincente, dunque, l’affermazione espressa dal RAGIONE_SOCIALE di Stato nel ricordato parere 27 aprile 2010 per cui il Presidente di sezione investito RAGIONE_SOCIALEa sostituzione del Presidente ‘non fa altro che esercitare funzioni proprie, già implicite nella attribuzione RAGIONE_SOCIALEa qualifica, in ordine al quale è già previsto un particolare compenso sia RAGIONE_SOCIALEa parte fissa che in quella variabile’. E proprio in base a tale rilievo il reggente non ha diritto a pretendere alcun compenso aggiuntivo per l’attività di supplenza svolta.
Basti sul punto ricordare l’art.30, c.1, lett. m) RAGIONE_SOCIALEa legge n.413/1991, che nel disciplinare alcuni dei principi e criteri per la riforma del contenzioso tributario, ebbe a disporre ‘l’attribuzione al presidente RAGIONE_SOCIALEa commissione o RAGIONE_SOCIALEa sezione RAGIONE_SOCIALEa competenza a dichiarare la manifesta
inammissibilità del ricorso, nonché la sospensione, l’interruzione e l’estinzione del processo con decreto soggetto a reclamo’. Disposizione quest’ultima dalla quale non può che derivare il convincimento che per il legislatore RAGIONE_SOCIALE‘epoca le funzioni espletate dal Presidente di RAGIONE_SOCIALE e dal Presidente di sezione fossero pienamente omogenee, al punto da considerare la possibilità che a ciascuno dei due profili potesse riconoscersi, in sede di decreto legislativo attuativo, la competenza sulle attività giurisdizionali ivi indicate. Circostanza che, d’altra parte, lo stesso CPGT riconosce quando, nella risoluzione n.3/2018, successiva al ricordato parere del RAGIONE_SOCIALE di Stato RAGIONE_SOCIALE‘aprile 2010, sottolinea la rilevanza che a suo dire va riconosciuta, ai fini del riconoscimento del compenso variabile, alle attività riservate al presidente sull’ammissibilità dei ricorsi o sull’esistenza dei presupposti per la riunione di procedimenti connessi. Così a ben vedere confermando che le attività giurisdizionali esercitate dal Presidente di sezione nella veste di sostituto del Presidente di RAGIONE_SOCIALE sono nella più parte coincidenti con le attribuzioni già riconosciute alla funzione di Presidente di sezione, da questi differenziandosene per il raggio di operatività RAGIONE_SOCIALEe stesse, ovviamente parametrato all’intera RAGIONE_SOCIALE e non alla singola sezione.
A conferma RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione testé offerta è sufficiente richiamare le disposizioni adottate dal legislatore delegato in attuazione RAGIONE_SOCIALE‘art., 30, c.1 l.n.413/1991, cit., negli artt.26, 27 e 29 del d.lgs. n.546/1992, relativi all’assegnazione dei ricorsi, all’esame ed alla declaratoria di inammissibilità degli stessi, alla riunione dei procedimenti omogenei. Attività per l’appunto attribuite alla figura del Presidente di RAGIONE_SOCIALE o di sezione, prevedendo in ogni caso la reclamabilità dei provvedimenti resi. Rilievi che confermano la correttezza RAGIONE_SOCIALEe conclusioni espresse nel parere del RAGIONE_SOCIALE di Stato, pur se riferite espressamente ai soli compensi fissi riservati al Presidente di RAGIONE_SOCIALE reggente
In conclusione, l’art.2, c.2, del d.lgs. n.545/1992 non può che interpretarsi nel senso di ritenere già esistente, nel profilo professionale del Presidente di sezione che sostituisce il Presidente di RAGIONE_SOCIALE, la competenza relativa alle funzioni giurisdizionali del predetto.
In questo contesto va allora interpretata la portata ed il significato RAGIONE_SOCIALE‘art.39, c.6, d.l.n.98/2011, a cui tenore i giudici tributari, ad eccezione di quelli indicati nel comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art.2 d.lgs. n.545, hanno diritto al compenso fisso e variabile secondo quanto previsto dall’art.13 d.lgs. ult. cit., quando svolgono le funzioni di Presidente di sezione o di Vicepresidente.
Ed invero, tale previsione normativa ha inteso limitare la possibilità di godere del compenso fisso e variabile, per una funzione diversa da quella svolta, unicamente per i giudici tributari che non godono già -né per la componente fissa, né per quella variabile- di un trattamento economico parametrato alle funzioni di Presidente di RAGIONE_SOCIALE o di Presidente di sezione che sostituisce quest’ultimo nella carica di Presidente.
Ne consegue che tale ultima disposizione non può fornire la base normativa per il riconoscimento dei compensi di natura fissa e variabile
azionati dal COGNOME per la reggenza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di Salerno, essendo già titolare (nella sua qualità di Presidente di sezione) dei compensi -fisso e variabile in relazione ai provvedimenti redatti all’interno RAGIONE_SOCIALEa sezione di appartenenza che impediscono il riconoscimento di compensi ulteriori – fissi e variabili- in qualità di Presidente di sezione che sostituisce il Presidente di RAGIONE_SOCIALE, non risultando tale possibilità nemmeno dall’art.13 d.lgs.n.545/1992.
Pertanto, il pregresso profilo di Presidente di sezione ricoperto stabilmente dal COGNOME non consente il riconoscimento in suo favore, per il periodo nel quale ebbe a sostituire il Presidente di commissione, di ulteriori compensi fissi e variabili.
La diversificazione fra funzioni giurisdizionali e non giurisdizionali operata dalla Corte di appello si scontra in maniera evidente con il dato normativo da ultimo ricordato che non distingue in alcun modo, all’interno RAGIONE_SOCIALE‘art.39 c.6 d.l.n.98/2011, a seconda RAGIONE_SOCIALEe funzioni svolte dal giudice che subentra nello svolgimento di funzioni di Presidente di sezione e di Vicepresidente.
Da qui l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata che ha finito col giustificare il riconoscimento del compenso variabile al Presidente vicario non solo con un’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art.39 c.6 non corretta, ma altresì valorizzando l’esercizio di funzioni giurisdizionali aggiuntive da parte del presidente di commissione vicario -provvedimenti su richieste di misure cautelari e di astensione dei presidenti- che non potrebbero in alcun modo giustificare il riconoscimento del compenso variabile, non trattandosi, come opportunamente ricordato dal Procuratore generale, di provvedimenti definitivi-cfr.Cass.n.21156/2010 e Cons. Stato n.6086/2014-.
Peraltro, non è inutile rammentare che l’art.11 del d.lgs. n.545/1992 prevede espressamente che ‘ La nomina a una RAGIONE_SOCIALEe funzioni dei componenti RAGIONE_SOCIALEe commissioni tributarie provinciali e regionali non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.’ Ed in linea con tale previsione normativa, la legge finanziaria 2004 (legge 24/12/2003, n. 350) stabilisce che «Le controversie concernenti il trattamento economico per l’esercizio RAGIONE_SOCIALEe funzioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che comunque non configura mai attività di pubblico impiego, sono devolute alla competenza del giudice ordinario» (art. 3, comma 121).
Orbene, tale quadro normativo chiarisce espressamente la netta divaricazione fra la giurisdizione RAGIONE_SOCIALE -almeno secondo la disciplina ratione temporis vigentee l’attività del pubblico impiego, come già ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte- Cass.S.U. n.13722/2017 e, in precedenza, da Cass.S.U. n.21592/2013- ciò recidendo in radice qualunque questione in ordine alla applicabilità, in parte qua , di istituti (art.52 d.lgs.n.165/2001) propri di quel rapporto rispetto alle funzioni svolte dal Presidente di sezione in sostituzione del Presidente di commissione.
Precisazione che esclude di poter ritenere manifestamente fondata la questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art.39., c.6 d.l.n.98/2011 che pure prospetta il controricorrente.
Sul punto, è sufficiente ricordare la natura onoraria del rapporto che lega il giudice tributario all’amministrazione pubblica e l’esistenza di una specifica disposizione normativa-art.39, c.6 d.l.n.98/2011 -che abbia modulato il riconoscimento di compensi fissi e variabili ulteriori a quelli attribuiti dall’art.13 d. lgs. n.545/1992 con l’esplicito divieto per le figure indicate nell’art.2, c.2. d.lgs. ult. cit. – non ponga alcun vulnus al canone di cui all’art.3 Cost., visto che la posizione dei giudici tributari ai quali viene riconosciuto il compenso fisso e variabile per le funzioni superiori si giustifica in relazione all’assenza di analoghi compensi nelle funzioni ricoperte ordinariamente come componenti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
Per altro verso, la scelta contenuta nell’art.39, c.6, ult. cit. tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa natura RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta dal Presidente supplente -arg.Cass.n.21592/2013rientra pienamente nel perimento RAGIONE_SOCIALEe prerogative discrezionali che il legislatore RAGIONE_SOCIALE‘epoca ben anteriore alle radicali modifiche introdotte dalla l.n.132/2022ha utilizzato nel disciplinare il trattamento economico riservato ai Presidenti di RAGIONE_SOCIALE e per quelli di sezione supplenti.
Il legislatore, infatti, ha riconosciuto per le peculiari attività svolte dal Presidente di RAGIONE_SOCIALE un incremento dei compensi rispetto a quelli previsti per i Presidenti di Sezione, escludendo, tuttavia, il diritto a compensi aggiuntivi per il Presidente di sezione chiamato a svolgere temporaneamente funzioni di supplenza del Presidente di RAGIONE_SOCIALE. Posizione, quest’ultima, ben diversa – e precaria – dal Presidente di commissione designato a svolgere tali funzioni sulla base RAGIONE_SOCIALEa procedura concorsuale per titoli disciplinata dagli artt.9 e 11, c.4, lett.b) del d.lgs. n.545/1992. Scelta che, del resto, risulta plausibile e coerente con l’idea che le funzioni giurisdizionali vicarie rispetto ad una carica apicale non giustifichino alcun riconoscimento economico ulteriore rispetto a quello percepito dal vicario.
Va dunque fissato il seguente principio di diritto:
Al Presidente di sezione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che sostituisca il Presidente di RAGIONE_SOCIALE, nel regime previsto dagli artt.2, 13 d.lgs.n.545/1992 e 39 d.l.n.98/2011, convertito nella legge n.111 del 15.7.2011,non può essere riconosciuto alcun compenso, fisso o variabile, aggiuntivo rispetto a quelli dallo stesso percepiti in relazione alle funzioni di Presidente di sezione ricoperte, anconché lo stesso sia stato designato come reggente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE con delibera del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Sulla base di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi esposti anche in memoria dal controricorrente, la sentenza impugnata non risulta conforma ai principi appena esposti, ed in accoglimento del ricorso deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Salerno che
in diversa composizione farà applicazione del superiore principio di diritto, provvedendo altresì sul regime RAGIONE_SOCIALEe spese processuali
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Salerno che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso il 17 gennaio 2024 nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa prima