Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21506 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21506 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE
Composta dai Magistrati
Oggetto: spese
NOME
-Presidente –
Oggetto
NOME
-Consigliere –
R.G.N. 25059/2022
COGNOME NOME
-Consigliere –
COGNOME
Balsamo NOME
-Consigliere –
U – 15/05/2025
NOME
-Consigliere COGNOME.-
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25059/2023 R.G. proposto da COGNOME Gioia, rappresentata e difes a dall’Avv. NOME COGNOME
-ricorrente – contro
Regione Lazio;
-intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 3161/2022 depositata il 8 luglio 2022;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2025 dalla Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La controversia ha ad oggetto l’impugnativa di sei cartelle di pagamento emesse dalla Regione Lazio (d’ora in poi intimata) a carico
NOME COGNOME (d’ora in poi ricorrente) per crediti di natura tributaria per un importo complessivo di € 1.479,94.
L’opposizione si fondava sull’omessa notifica delle cartelle di pagamento e sulla prescrizione.
La CTP ha accolto il ricorso per mancata prova circa la notifica delle cartelle, disponendo la compensazione delle spese di lite.
L’odierna ricorrente ha proposto appello sulla pronuncia relativa al regolamento delle spese e la CTR ha accolto l’impugnativa per le seguenti ragioni:
-in primo grado il ricorso è stato accolto con dichiarazione di prescrizione dei crediti di cui alle cartelle;
-avrebbe, quindi, dovuto trovare applicazione il principio della soccombenza, non ravvisandosi gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese;
-tenuto conto del valore della lite, della limitata complessità della materia trattata, che induce ad una riduzione dei valori tabellari nella misura del 50%, le spese del primo grado vengono liquidate in favore del difensore antistatario nella complessiva misura di € 661,25;
-non compete il compenso per la fase decisionale, non essendovi stata partecipazione all’udienza, né il rimborso delle spese vive ;
-consegue la condanna della Regione Lazio alla rifusione delle spese di lite del giudizio di appello che, sulla base dei parametri e dei criteri indicati con riferimento al primo grado, vengono liquidate in € 813,62 , oltre oneri e accessori. Non competono i compensi per la fase decisionale e per le spese vive.
La ricorrente propone ricorso fondato su un motivo e deposita memoria, la controparte resta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che il ricorso è stato tempestivamente notificato. La sentenza oggi impugnata è stata depositata il l’8 .7.2022 e non è stata notificata. La notifica del ricorso, effettuata a mezzo pec, è stata consegnata e accettata il 21.10.2022 , nel rispetto del termine semestrale previsto dall’art. 327, primo comma c.p.c., come richiamato dall’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Con l’unico motivo di impugnazione la ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 del d.m. 5 aprile 2014, n. 55 (Ministero della Giustizia), come aggiornato dal d.m. n. 37 del 2018 e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, dell’art. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , nonché dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. e dell’art. 118, disp. att. c.p.c. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto il compenso per la fase decisionale, deducendo che, all’esito della pubblicazione della sentenza di ciascun grado di giudizio la stessa è stata esaminata dalla parte oggi ricorrente e di essa è stato richiesto il rilascio di copie autentiche ai fini dell’interposizione del gravame successivo .
Il motivo è fondato. La sentenza impugnata ha escluso che fosse dovuto il compenso professionale per la fase decisionale sul presupposto della mancata partecipazione all’udienza. Tale affermazione viola il disposto dell’art. 4, co. 5, lett. c) del d.m. n. 55/2014, che include nella fase decisionale una pluralità di attività ulteriori rispetto alla sola partecipazione all’udienza , tra cui le precisazioni delle conclusioni e l’esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, le note illustrative
accessorie a quest’ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l’esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere ed il ritiro del fascicolo (Cass., 20 febbraio 2023, n. 5289; Cass., 5 novembre 2021, n. 32219).
È errato, pertanto, il principio affermato nella sentenza impugnata che non compete la fase decisionale.
La sentenza impugnata, pertanto deve essere cassata e deve essere disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, tenuto conto, da un lato, che la ricorrente ha dedotto in ricorso di avere svolto l’esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, dall’altro dell’esistenza del processo telematico. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 15 maggio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME