Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8329 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8329 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/03/2024
Cartella di pagamento IRES
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21029/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo sito in Roma, INDIRIZZO.
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO.
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. EMILIA ROMAGNA n. 325/08/2016, depositata in data 8 febbraio 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
In data 29 giugno 2010, RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), Agente della riscossione per la Provincia di Reggio Emilia, notificava alla RAGIONE_SOCIALE la cartella esattoriale n. 09520100048043256, recante iscrizione a ruolo dell’importo complessivo di €4.185.476,21, eseguita ai fini IRES per l’anno d’imposta 2004.
Avverso la cartella di pagamento la società contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Reggio Emilia, nella sola parte in cui veniva richiesto il pagamento del compenso della riscossione ex art. 17 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, pari al 4,65% del debito iscritto a ruolo, per il caso di pagamento entro sessanta giorni dalla notifica della cartella (€185.976,46), e al 9% per il caso di pagamento oltre tale scadenza (€359.954,45); si costituiva in giudizio anche l’Agente della riscossione, chiedendo la cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento medio tempore degli importi pretesi.
La C.t.p., con sentenza n. 278/01/2011, accoglieva il ricorso della società contribuente, annullando la cartella impugnata nella parte relativa alle somme richieste a titolo di riscossione.
Contro tale decisione proponeva appello l’Agente della riscossione dinanzi la C.t.r. dell’Emilia -Romagna; si costituiva anche la società contribuente, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.
Con sentenza n. 325/08/2016, depositata in data 8 febbraio 2016, la C.t.r. adita accoglieva il gravame dell’Agente della riscossione, condannando la società al pagamento delle spese di lite.
Avverso la sentenza della C.t.r. dell’Emilia -Romagna, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024 per la quale la ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999, come modificato dall’art. 2 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con L. 24 novembre 2006, n. 286 e, successivamente, dall’art. 32, comma primo, lett. a), del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con L. 28 gennaio 2009, n. 2, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la società contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la RAGIONE_SOCIALE ha concluso per la natura retributiva, anziché sanzionatoria, del compenso della riscossione (non attribuendo rilevanza ai plurimi profili, evidenziati dalla società, che depongono in quest’ultimo senso), così poi ritenendo applicabile retroattivamente il regime in materia introdotto nell’anno 2006 a fatti imponibili (posti a base della cartella di pagamento impugnata) attinenti all’anno d’imposta 2004.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «In subordine, illegittimità costituzionale dell’art. 17 del D.Lgs. n. 112/199, come modificato dall’art. 2 del D.L. n. 262/2006, convertito con L. n. 286/2006 e, successivamente, dall’art. 32, comma primo, lett. a), del D.L. n. 185/2008, convertito con L. n. 2/2009, per violazione degli artt. 53 e 97 Cost.» la società contribuente propone questioni di legittimità costituzionale della normativa in oggetto per contrasto con l’art. 3 Cost., nella misura in cui l’aggio si applica o meno a seconda del momento in cui l’agente della riscossione ha proceduto, sulla base di una valutazione discrezionale, alla notifica della cartella, l’art. 53 Cost., in quanto la previsione di un compenso della riscossione non è parametrata alla capacità contributiva ma, esclusivamente, agli importi oggetto di riscossione, e l’art. 97 Cost., dato che il versamento del compenso
non è diretto a retribuire alcun servizio aggiuntivo oltre alla notifica della cartella e, quindi, anziché contribuire al miglioramento dell’efficienza amministrativa, si traduce in un ulteriore aggravio nei confronti del contribuente.
Va premesso che, in data 9 febbraio 2024, la società contribuente RAGIONE_SOCIALE ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dal difensore munito di apposita procura a depositare rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ. In particolare, deduceva come, sulla questione di diritto oggetto del giudizio, si fosse successivamente formato un orientamento, ad oggi consolidato, volto a dare della norma in esame un’interpretazione di segno contrario rispetto a quella rappresentata nel ricorso; di poi, dava atto che la Suprema Corte si era infatti espressa in più occasioni nel senso di riconoscere ai compensi della riscossione natura (non sanzionatoria, né di remunerazione delle specifiche attività di riscossione poste in essere in ciascun procedimento, bensì) di copertura dei costi dell’attività di riscossione complessivamente svolta dall’Agente della RAGIONE_SOCIALE come da Cass. 21 aprile 2023, n. 10809).
2.1. Instava, per le medesime argomentazioni, affinché si disponesse la compensazione delle spese di lite tanto più che il citato orientamento si era delineato in recepimento dei principi sanciti dalla Corte costituzionale nella sentenza 10 giugno 2021 n. 120/2021, pronunciata in epoca successiva alla proposizione del ricorso (2016).
L’Agente della riscossione ha depositato memoria con la quale ha dichiarato di non aderire alla rinuncia e di opporsi alla richiesta di compensazione delle spese.
In conclusione, attesa la rinuncia al ricorso, può procedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio a mente dell’art. 391 cod. proc. civ.
In considerazione dell’essere stata la questione agitata in giudizio decisa dalla Corte, con orientamento oramai pacifico, in epoca successiva alla proposizione del ricorso, si dispone la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio.
Compensa le spese.
Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024.