Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21386 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21386 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27342/2020 R.G., proposto
DA
COGNOME NOME, COGNOME NOME, in proprio ed in qualità di erede legittimo del defunto COGNOME NOME, COGNOME NOME, in proprio ed in qualità di erede legittima del defunto COGNOME NOME, COGNOME NOME, nonché COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in qualità di eredi legittimi del defunto COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi da ll’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliati, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTI
CONTRO
lRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE , con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
CONTRORICORRENTE
CONDANNA SPESE GIUDIZIALI COMPENSI
PARAMETRI MINIMI
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio il 23 giugno 2020, n. 1860/05/2020, notificata il 23 luglio 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27 giugno 2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
1. NOME COGNOME, NOME COGNOME, in proprio ed in qualità di erede legittimo del defunto NOME COGNOME, NOME COGNOME, in proprio ed in qualità di erede legittima del defunto NOME COGNOME, NOME COGNOME, nonché NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in qualità di eredi legittimi del defunto NOME COGNOME, hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio il 23 giugno 2020, n. 1860/05/2020, notificata il 23 luglio 2020, che, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avvisi di liquidazione dell’imposta di registro su sentenza depositata dal Tribunale Civile di Roma con il n. 7498/2012, con la quale -in esecuzione di precedente contratto preliminare di compravendita – si disponeva il trasferimento coattivo di immobili ex art. 2932 cod. civ., in conseguenza della cassazione con rinvio (da parte dell’ordinanza depositata dalla Sezione Sesta – Tributaria di questa Corte il 17 dicembre 2018, n. 32617) della sentenza depositata dalla commissione tributaria regionale del Lazio il 4 aprile 2017, n. 2498/01/2017, che aveva rigettato l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE nei confronti dei medesimi con l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali, dopo la riassunzione della causa da parte dei contribuenti, ha condannato l’RAGIONE_SOCIALE alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese
giudiziali in loro favore nella misura complessiva di € 10.000,00, di cui € 2.000,00 per il giudizio di prime cure, di € 3.000,00 per il giudizio di appello, di € 4.000,00 per il giudizio di legittimità e di € 1.000,00 per il giudizio di rinvio, con distrazione a favore del difensore antistatario;
l ‘RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
1. il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione o falsa applicazione del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, nel testo novellato dal d.m. 8 marzo 2018, n. 37, in relazione all’art. 360, primo comma, n n. 3 e 5, cod. proc. civ., per essere stati liquidati dal giudice del rinvio i compensi spettanti al difensore dei contribuenti, per ciascun grado, in misura inferiore agli importi minimi dei parametri tabellari in relazione al valore della controversia di € 88.785,14, senza tener conto della maggiorazione dovuta per l’assistenza di una pluralità di parti; peraltro, tale motivo è RAGIONE_SOCIALE successivamente illustrato con memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ, di cui, però, si deve rilevare la tardività, essendo stata depositata – in formato digitale – soltanto il 24 giugno 2024 (cioè, oltre il termine di dieci giorni prima dell’adunanza camerale del 27 giugno 2024); 1.1 in primo luogo, il ricorso pone il problema della derogabilità dei valori tabellari minimi fissati per ciascuna fase processuale dal nuovo testo dell’art. 4, comma 1, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, nel testo novellato dal d.m. 8 marzo 2018, n. 37, il quale ora dispone che, ai fini della liquidazione del compenso, il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali possono essere aumentati di regola sino all’80%, ovvero possono essere
diminuiti in ogni caso non oltre il 50%; per la fase istruttoria l’aumento è di regola fino al 100% e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70%;
1.2 in tema di liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali successiva al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 15 dicembre 2017, n. 30286; Cass., Sez. 6^-2, 1 giugno 2020, n. 10343; Cass., Sez. 6^-5, 3 giugno 2021, n. 15313; Cass., Sez. 6^-5, 26 ottobre 2021, n. 30087; Cass., Sez. 6^-2, 19 novembre 2021, n. 35591; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3357; Cass., Sez. 5^, 22 dicembre 2022, n. 37589); alla luce del ritenuto carattere non vincolante dei parametri di liquidazione, questa Corte era giunta a sostenere che la quantificazione del compenso e RAGIONE_SOCIALE spese processuali fosse espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, e che la liquidazione, se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, non richiedeva un’apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, dovendosi, invece, giustificare la scelta del giudice di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da ricono scere, fatto salvo l’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale (Cass., Sez. 6^-2, 1 giugno 2020, n. 10343; Cass., Sez. 3^, 7 gennaio 2021, n. 89; Cass., Sez. 3^, 13 luglio 2021, n. 19989; Cass., Sez. 2^,
5 maggio 2022, n. 14198; Cass., Sez. 6^-3, 29 settembre 2022, n. 28325; Cass., Sez. 2^, 11 luglio 2024, n. 19025);
1.3 a tale approdo interpretativo, tuttora valido per le spese processuali ed i compensi professionali regolati dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55, non può darsi continuità anche per quelli sottoposti al regime introdotto dal d.m. 8 marzo 2018, n. 37: non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso -o le spese processuali- e a garantire, attraverso una limitata flessibilità del parametri tabellari, l’uniformità e l a prevedibilità RAGIONE_SOCIALE liquidazioni a tutela del decoro della professione forense e del livello della prestazione professionale;
1.4 in tal senso, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che, in assenza di diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione dei compensi professionali e RAGIONE_SOCIALE spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, a seguito RAGIONE_SOCIALE modifiche apportate allo stesso dal d.m. 8 marzo 2018, n. 37, non è dato al giudice scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile; (Cass., Sez. 2^, 13 aprile 2023, n. 9815; Cass., Sez. 1^, 19 aprile 2023, n. 10438; Cass., Sez. Lav., 4 giugno 2024, n. 15604; Cass., Sez. 5^, 17 luglio 2024, n. 19780);
1.5 in secondo luogo, bisogna soffermarsi sulla previsione della facoltà di aumentare i compensi in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato; a tal proposito, secondo l’art. 4, comma 2, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, nel testo modificato dall’art. 1, comma 1, lett. c), del d.m. 8 marzo 2018, n. 37: « 2. Quando in una
causa l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico pu ò di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando pi ù cause vengono riunite, dal momento dell’avvenuta riunione e nel caso in cui l’avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti »; secondo l’orientamen to di questa Corte (da ultima: Cass., Sez. 3^, 17 aprile 2024, n. 10367), in tema di liquidazione degli onorari, l’avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione dell’identità o della differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti e del 10% dall’undicesimo al trentesimo; se, invece, le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi; in ogni caso, il giudice di merito è onerato a motivare la sua scelta, sia nell’evenienza in cui ritenga di riconoscere l’aumento, sia nell’evenienza contraria (Cass., Sez. 1^, 19 gennaio 2022, n. 1650);
1.6 nella specie, tenendo conto RAGIONE_SOCIALE voci corrispondenti alle varie fasi processuali (secondo la riproduzione fattane in ricorso), in base alla vigenza ratione temporis del d.m. 10
marzo 2014, n. 55 (fino al 26 aprile 2018), e del d.m. 8 marzo 2018, n. 37 (dal 27 aprile 2018), il giudice del rinvio si è notevolmente discoRAGIONE_SOCIALE in minus sia dai parametri medi (pari ad € 8.895,00 per il giudizio di primo grado, ad € 9.310,00 per il giudizio di appello ed il giudizio di rinvio, ad € 5.600,00 per il giudizio di cassazione), che dai parametri minimi ( pari ad € 4.718,00 per il giudizio di primo grado, ad € 5.047,00 per il giudizio di appello ed il giudizio di rinvio, ad € 2.800,00 per il giudizio di cassazione), nella liquidazione dei compensi spettanti al difensore antistatario in relazione al valore della controversia (fascia da € 52.001,00 ad € 260.000,00), limitandosi ad una liquidazione inadeguata, senza giustificare in alcun modo le ragioni RAGIONE_SOCIALE scostamento e senza tener conto della maggiorazione spettante per l’assistenza prestata ad una pluralità di parti aventi la stessa posizione processuale;
2. per cui, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, sotto entrambi i profili di censura, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a, della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, per rinnovare la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese dei precedenti gradi di merito e di legittimità (ferma restandone la distrazione a favore del difensore antistatario della parte vittoriosa), nonché RAGIONE_SOCIALE spese del presente grado di legittimità;
2.1 invero, il collegio non ignora l’orientamento di questa Corte, per cui, qualora sia impugnato per cassazione il quantum della liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese compiuta dal giudice di merito, e non siano necessari accertamenti di fatto, alla luce del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., che impone di non
trasferire una causa dall’uno all’altro giudice quando il giudice rinviante potrebbe da sé svolgere le attività richieste al giudice cui la causa è rinviata, è consentito alla Corte decidere la causa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., liquidando le spese non solo del giudizio di legittimità, ma anche dei gradi di merito, in quanto sarebbe del tutto illogico imporre il giudizio di rinvio, al solo fine di provvedere ad una liquidazione che, in quanto ancorata a parametri di legge, ben può essere direttamente compiuta dal giudice di legittimità (Cass., Sez. Lav., 11 gennaio 2016, n. 211; Cass., Sez. Lav., 24 maggio 2021, n. 14199; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 31935; Cass., Sez. 2^, 31 maggio 2022, nn. 17523 e 17524; Cass., Sez. Lav., 17 giugno 2024, n. 16718);
2.2 ciò non di meno, l’esigenza di residuali apprezzamenti in fatto, almeno con riguardo all’eventuale riconoscimento dell’incremento dei compensi per la difesa di più parti , consiglia di demandare al giudice di merito la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali nei termini sopra specificati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 27 giugno