Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5028 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5028 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/02/2025
Indagini bancarie compenso amm
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ; – ricorrente – contro
NOME NOME COGNOME nato a Reichenberg (Germania) il 03/01/1945 e residente in Castelrotto (BZ), INDIRIZZO codice fiscale CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOMEC.F. CODICE_FISCALE del Foro di Trento ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del medesimo in Trento, in INDIRIZZO giusta procura speciale rilasciata su separato supporto cartaceo da considerarsi apposta in calce al presente atto ai sensi dell’art. 83 c.p.c., con richiesta di inoltro delle comunicazioni all’indirizzo di pec EMAIL oppure via fax allo NUMERO_TELEFONO
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano, n. 2/23 depositata il 31 gennaio 2023 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La Guardia di Finanza eseguiva una verifica fiscale nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE I verificatori constatavano l’irregolarità nella tenuta della documentazione contabile. Nel relativo p.v.c. essi segnalavano che le indagini venivano eseguite anche sui conti personali dell’amministratore unico, COGNOME NOME e dei familiari dello stesso. Ciò in quanto il sig. COGNOME -per sua espressa dichiarazioneutilizzava promiscuamente i conti della società e i conti suoi personali nonché i conti correnti intestati ai familiari sui quali era delegato ad operare. Le predette indagini confluivano in un secondo p.v.c. del 30.09.2016 dal quale emergevano, per l’anno di imposta 2011, una serie di operazioni di versamento/accreditamento dai conti della società e dai conti personali dei soggetti collegati, non giustificati, ricondotti dalla Guardia di Finanza a ricavi non annotati in contabilità e non dichiarati da RAGIONE_SOCIALE, pari ad € 282.630,00 di cui € 185.701,00 per versamenti/accreditamenti sui conti personali e provvista in contanti per pagamenti in modalità extraconto, non transitati in contabilità e/o non giustificati. Veniva anche notificato ulteriore p.v.c. per gli anni di imposta 2012, 2013 e parzialmente per il 2014, con cui per il 2012, accertava una omessa fatturazione e registrazione di operazioni imponibili ammontanti ad € 16.037 di cui € 13.887 relative a movimentazioni bancarie in entrata su conti correnti personali non giustificate e, per il 2013, € 10.225, di cui € 6.350 per movimentazioni bancarie in entrata su conti personali. L’Agenzia delle entrate di Bolzano, per l’anno 2012, considerate le operazioni in entrata su conti riconducibili al sig. COGNOME non giustificate. Dunque, la DP di Bolzano, emetteva nei confronti dell’amministratore COGNOME NOME COGNOME tre avvisi di accertamento (anni 2011, 2012 e 2013) classificando i versamenti e le provviste effettuate in modalità extraconto non giustificate rinvenute sui c/c di cui il ricorrente è intestatario o delegato ad
operare e riconducibili alla società RAGIONE_SOCIALE quali compensi di amministratore assimilabili a quelli di lavoro dipendente ex art. 50 del DPR n. 917/86 rispettivamente per € 185.701 (2011), € 33.887 (2012) ed € 16.375 (2013).
Con sentenza n. 33/01/2022, depositata il 18.02.2022, la Commissione Tributaria di primo grado, previa riunione dei ricorsi, li accoglieva annullando gli avvisi di accertamento.
Con appello notificato il 30.08.2022, l’Ufficio impugnava la sentenza di primo grado chiedendone la riforma integrale per violazione dell’art. 32, comma 1, n. 2) del D.P.R. 600/73 ed erronea motivazione nel merito.
Con sentenza n. 2/02/23 depositata in data 31.01.2023, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Bolzano, pur riconoscendo che ‘la gestione della società era non ortodossa e non trasparente … e che ‘per quanto riguarda il 2011 le giustificazioni addotte dalla società non valgono a superare la presunzione dei maggiori ricavi in capo alla società stessa’ ha ritenuto che ‘tuttavia tale discorso può valere per la società, non anche per l’amministratore che socio non era’, rigettando l’appello dell’Agenzia.
L’Agenzia ricorre così in cassazione affidandosi a due motivi, mentre il contribuente resiste a mezzo di controricorso.
CONSIDERATO CHE
Pregiudizialmente deve escludersi l’inammissibilità del ricorso, in quanto l’Agenzia ha compiutamente esposto nel proprio atto le difese spiegate e il contenuto essenziale del provvedimento impugnato, procedendo poi alla relativa critica proprio laddove contesta che il giudice d’appello abbia erroneamente a suo parere confuso l’imputazione di redditi con il compenso quale amministratore.
Col primo motivo si deduce ‘Nullità della sentenza per violazione
o falsa applicazione degli artt. 61 e 36, comma 2, n. 4, del d.lgs.
31 dicembre 1992 n. 546, e violazione dell’art. 132 c.p.c., e art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 4′.
Sarebbe evidente la contraddittorietà della motivazione che parte dall’indubbio presupposto che l’odierno intimato non fosse socio della società e tuttavia rigetta l’appello dell’ufficio negando che si possa applicare la presunzione di distribuzione degli utili in società a ristretta base sociale (non essendo questo, peraltro, l’oggetto della ripresa fiscale).
2.1. Il motivo è infondato perché la motivazione apparente è caratterizzata dall’assenza di indicazione dell’iter logico attraverso il quale il giudice giunge alla sua decisione, mentre nella specie, condivisibile o meno, lo stesso è sinteticamente indicato, soprattutto laddove si afferma che ‘Dire soltanto che il COGNOME non ha ricevuto compenso per la sua attività di amministratore e che le maggiori somme sono di ‘incerta provenienza’ non è sufficiente a colmare l’assenza del passaggio logico da ‘asseriti utili non distribuiti’ a ‘compenso dell’amministratore’, quasi fosse questa una categoria residuale per poter giustificare artificiosamente il richiamo a reddito’.
3. Col secondo motivo si deduce ‘Violazione o falsa applicazione dell’art. 32 del D.p.r. 600/73, e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 cpc comma 1 n. 3)’. La sentenza sarebbe pronunciata in contrasto con l’art. 32 del D.P.R. 600/73 e con il principio di onere della prova che dallo stesso viene posto in capo al contribuente statuendo che (pagina n. 4): ‘Si concorda con l’Agenzia ed anche con il giudizio di secondo grado di Trento laddove si dice e si accerta che la gestione della società era non ortodossa e non trasparente, che non si comprende perché per il pagamento delle RAGIONE_SOCIALE i soldi dovessero passare dal conto della società al conto personale dell’amministratore e che, per quanto riguarda il 2011 le giustificazioni addotte dalla società non valgono a superare la presunzione dei maggiori ricavi in capo alla società
stessa (spesso p.es. le date di emissione delle RI.BA. non corrispondono all’emissione delle fatture), tuttavia tale discorso può valere per la società, non anche per l’amministratore che socio non era. L’Agenzia è confusa e contraddittoria laddove considera le maggiori somme come ‘utili non distribuiti’ e poi ‘compensi all’amministratore’.
Per la difesa erariale la DP di Bolzano ha emesso nei confronti del sig. NOME NOME tre avvisi di accertamento classificando i versamenti e le provviste effettuate in modalità extraconto (rinvenute sui c/c di cui il ricorrente è intestatario o delegato ad operare e riconducibili alla società RAGIONE_SOCIALE) prive di giustificazioni, quali compensi di amministratore assimilabili a quelli di lavoro dipendente ex art. 50 del DPR n. 917/86 e non dunque quali utili extrabilancio. La sentenza in esame, quindi, oltre ad essere erronea è affetta, altresì, da violazione di legge, in quanto ha ritenuto che gli avvisi di accertamento non fossero sorretti da motivazione logica, giuridica e nemmeno da presunzione.
Nella vicenda in esame, la sentenza impugnata non avrebbe fatto buon governo dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di indagini finanziarie, escludendo da tassazione le somme rinvenute sui conti correnti del ricorrente quali compensi di amministratore.
3.1. Il motivo è fondato. Risulta intanto dagli atti che l’Agenzia ha emesso nei confronti del Tröebinger tre avvisi di accertamento classificando i versamenti e le provviste effettuate in modalità extraconto (rinvenute sui c/c di cui il ricorrente è intestatario o delegato ad operare e riconducibili alla società RAGIONE_SOCIALE) prive di giustificazioni, quali compensi di amministratore assimilabili a quelli di lavoro dipendente ex art. 50 del DPR n. 917/86 e non quali utili extrabilancio.
Il giudice d’appello ha altresì accertato che i denari passarono ingiustificatamente dai conti della società ai conti personali dell’amministratore.
Orbene questa Corte ha affermato in plurime occasioni che ‘In caso di indagini bancarie ex art. 32 del DPR 600/73, al pari dell’art. 51 del DPR 633/72, le operazioni che non trovano riscontro nella contabilità si presumono espressione di ricavi o compensi non dichiarati. A fronte di ciò, il contribuente deve dimostrare che, con riferimento ad ogni singola movimentazione, le operazioni non sono riconducibili ad evasione’ (Cass. n. 23389 del 26 luglio 2022).
Ne deriva che la pronuncia non si è adeguata a tali principi, perché a fronte della mancata giustificazione del transito di somme dal conto sociale a quelli riconducibili al contribuente, non ha poi provveduto a verificare gli stessi alla luce di eventuali documenti o giustificazioni resi.
Da quanto precede consegue l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, con rinvio al giudice d’appello che provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte, in accoglimento del secondo motivo, respinto il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano che, in diversa composizione, deciderà la controversia adeguandosi ai riferiti principi e provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2024