Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33290 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33290 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7181/2018 R.G., proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, entrambi con studio in RAGIONE_SOCIALE (presso gli Uffici dell’Avvocatura Comunale), elettivamente domiciliato presso lo studio ‘ RAGIONE_SOCIALE , con sede in Roma (indirizzi pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL ; EMAIL ), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
NOME, nella qualità di unica erede legittima della defunta COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, entrambi con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata (indirizzi pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL ; EMAIL ), giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
ICI IMU ACCERTAMENTO COMPENSAZIONE URBANISTICA
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania -sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE l’11 ottobre 2017, n. 8353/5/2017, notificata il 22 dicembre 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4 dicembre 2025 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
Il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania -sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE l’11 ottobre 2017, n. 8353/5/2017, notificata il 22 dicembre 2017, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento n. 1065116130011783 del 17 dicembre 2013 emesso dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in danno di NOME COGNOME (dante causa iure hereditario di NOME COGNOME) per omesso versamento dell’ICI relativa all’anno 2009, nella misura complessiva di € 15.656,00, con riguardo alla comproprietà per la quota di 1/2 su terreni ubicati nel medesimo RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO, ha accolto l’appello proposto da NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE l’8 ottobre 2014, n. 5431/4/2014, con compensazione delle spese giudiziali.
La Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione di prime cure -che aveva rigettato il ricorso originario della contribuente -sul presupposto che la conservazione della comproprietà in capo alla contribuente non poteva giustificare l’imposizione alla stregua di aree fabbricabili.
NOME COGNOME, nella qualità di unica erede legittima della defunta NOME COGNOME, ha resistito con controricorso.
La controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato a due motivi.
1.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che « l’ Amministrazione avrebbe avuto l’onere di verificare l’effettivo momento temporale di apprensione delle aree (…) , ai fini di un corretto accertamento degli effettivi presupposti del tributo », desumendone che: « L’omissione di tale adempimento (…) giustifica , in riforma della gravata statuizione, l’annullamento dell’avvi so di accertamento ».
1.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonché dei principi generali in materia di contenzioso tributario, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 4), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di appello , all’esito dell’annullamento dell’atto impositivo, di rideterminare l’esatto ammontare del tributo dovuto.
I predetti motivi -la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta -sono fondati.
2.1 Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto dell’effettivo momento temporale di apprensione delle aree ai fini dell’accertamento dei presupposti del tributo, non avendo considerato che il contribuente avrebbe avuto la piena disponibilità e l’effettivo possesso di parte dei t erreni fino al 7 maggio 2009 e di altra parte dei terreni fino al 18 dicembre 2009, sulla base della ricostruzione fatta dalla stessa contribuente sull’ iter amministrativo.
2.2 Il giudice di appello ha desunto il proprio convincimento sugli effetti giuridici delle stipulazioni intercorse tra contribuente ed ente impositore in base agli accordi del 7 maggio 2009 e del 18 dicembre 2009, dai quali sarebbe derivata la traslazione dei diritti edificatori in capo all’ente impositore. Per cui, la consumazione di tali diritti mediante la realizzazione di parcheggi, aree di sosta, aree verdi ed altre opere di urbanizzazione aveva fatto venir meno il presupposto impositivo.
2.3 Ciò, del resto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, premesso che trattasi di un caso di compensazione urbanistica (ovvero, come talvolta anche si legge, di ‘ perequazione compensativa ‘), nel quale la pubblica amministrazione attribuisce al proprietario di un suolo un indice di capacità edificatoria (credito edilizio o volumetrico) fruibile su altra area di proprietà pubblica o privata, non necessariamente contigua e di anche successiva individuazione; ciò a fronte della cessione gratuita dell’area oggetto di trasformazione pubblica, ovvero di imposizione su di essa di un vincolo assoluto di inedificabilità o preordinato all’esproprio, un’area, prima edificabile e poi assoggettata ad un vincolo di inedificabilità assoluta, non è da considerare ed ificabile ai fini dell’ICI, ove inserita in un programma attributivo di un diritto edificatorio compensativo, dal momento che quest’ultimo non ha natura reale, non inerisce al terreno, non costituisce una sua qualità intrinseca ed è trasferibile separatamente da esso (Cass., Sez. Un., 29 ottobre 2020, n. 23902; Cass., Sez. 6^-5, 2 dicembre 2021, n. 37934; Cass., Sez. 6^-5, 19 gennaio 2022, n. 1545; Cass., Sez. Trib., 2 ottobre 2024, n. 25935). Per cui, l’assoggettabilità a tale imposta di un’area, individuata in un programma di
compensazione urbanistica come destinataria del trasferimento di un diritto edificatorio, si determina solamente a seguito del perfezionamento della procedura disposta per l’accordo di programma, ove prevista, con la conseguente approvazione dei piani urbanistici e delle relative varianti ai piani regolatori generali, attraverso l’individuazione esatta delle volumetrie concordate in compensazione e l’identificazione precisa delle aree per il tramite degli identificativi catastali (Cass., Sez. Trib., 16 gennaio 2023, n. 10383).
2.4 Tuttavia, nonostante la corretta qualificazione della fattispecie in punto di diritto, il giudice di appello non ha tenuto conto che la cessione dei diritti edificatori è stata stipulata nel corso dell’anno 2009 in due momenti differenti, per cui una parte dei terreni sarebbe stata edificabile fino al 7 maggio 2009 ed un’altra parte dei terr eni fino al 18 dicembre 2009.
2.5 Ne deriva, quindi, che l’atto impositivo non poteva essere annullato sic et simpliciter senza rideterminare il tributo dovuto sui terreni per le diverse frazioni dell’anno di riferimento, in linea con la giurisprudenza di legittimità.
Invero, per costante insegnamento di questa Corte, il processo tributario è annoverabile tra quelli di ” impugnazionemerito “, in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia dell’accertamento dell’amministrazione finanziaria, sicché il giudice, ove ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2008, n. 25909; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2016, n. 13294; Cass., Sez. 5^, 10 maggio
2019, n. 12467; Cass., Sez. 5^, 26 febbraio 2020, n. 5160; Cass., Sez. 5^, 10 settembre 2020, n. 18777; Cass., Sez. 5^, 17 maggio 2021, n. 17233; Cass., Sez. 5^, 18 maggio 2022, n. 15899; Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2022, n. 17189; Cass., Sez. Trib., 25 novembre 2022, n. 34723; Cass., Sez. Trib., 20 settembre 2023, n. 26882; Cass., Sez. Trib., 18 luglio 2024, n. 19840; Cass., Sez. Trib., 1 agosto 2025, n. 22204).
In quest’ottica, ove il giudice tributario ravvisi la parziale infondatezza della pretesa fiscale (e non anche l’assoluta nullità dell’atto), non può limitarsi ad annullare l’atto impositivo che la rappresenta, ma è tenuto a quantificare la corretta pretesa dell’amministrazione finanziaria, sia pure entro i limiti tracciati dai petita delle parti (Cass., Sez. 5^, 28 novembre 2014, n. 25317; Cass., Sez. 5^, 9 ottobre 2020, n. 21820; Cass., Sez. 5^, 25 novembre 2020, n. 26795; Cass., Sez. Trib., 30 novembre 2023, n. 33431; Cass., Sez. Trib., 5 dicembre 2024, n. 31232).
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza dei motivi dedotti, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania ( ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025 .
IL PRESIDENTE NOME COGNOME