Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1211 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 1211 Anno 2023
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2023
SENTENZA
(P t,sul
ricorso iscritto al n. 535/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentant rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO elettivamente domiciliato press il suo studio in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
Roma Capitale, in persona del commissario p.t., rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso gl uffici dell’Avvocatura Capitolina, in Roma, INDIRIZZO
– con troricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Regionale tributaria del Lazio, n. 3055/16 del 2016 depositata il 04/04/16
Udita la relazione svolta nella udienza del 15 dicembre 2022 dal AVV_NOTAIO
Letta la requisitoria del AVV_NOTAIO che ha conclus per l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
La ricorrente ha proposto cinque motivi di impugnazione avverso la sentenza in epigrafe riportata che, riformando la pronuncia di primo grad ha dichiarato dovuto il pagamento dell’Ici ingiunto dal comun controricorrente con l’avviso di accertamento n. 662068299 relativamente all’anno 2006.
La CTR, in relazione all’appello principale, ha ritenuto che: l’area ogge di imposizione era stata inserita nel PRG del comune di Roma come area fabbricabile; successivamente era stata iscritta all’interno di un d’interesse archeologico; in forza della “cd perequazione urbanistica”, p l’amministrazione aveva con delibera n. 53 del 2003 stabilito che il dir edificatorio fosse trasferito su un’altra area (cd di atterraggio) indiv in località Grotta Perfetta, come risultava dall’avviso di accertament trasferimento risultava avvenuto con un numero di metri cubi utilizzabi per la compensazione superiore a quella che la società ricorrente avrebbe potuto utilizzare originariamente.
In ordine all’appello incidentale, proposto dalla società odie controricorrente, respingeva l’eccezione relativa alla mancata redazion della relazione di notificazione e nel merito quella relativa all’arbitrar valori accertati. A tale ultimo proposito affermava che la società aveva avu contezza dei criteri utilizzati dall’ente comunale per la determinazi dell’imposta, la quale riguardava l’area originaria, atteso che “la spec area d’atterraggio” risultava nel periodo in contestazione sprovvista strumento attuativo. Rigettava, infine, la censura relativa all’inapplic
delle sanzioni, non ritenendo sussistere incertezze normative sull normativa applicabile alla fattispecie.
Il comune controricorrente si è costituito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il motivo è fondato.
5.1. Deve essere preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del motivo sollevata dal controricorrente. La ricorrente non tenta sollecitare attraverso di esso una ricostruzione del quadro probatorio, d resto pacifico tra le parti, le quali concordano sulla decisiva circostanza le aree di cui è proprietaria la ricorrente sono state inserite, sin dal in un parco pubblico e assoggettate al vincolo di inedificabilità assol Esso riguarda, piuttosto, la questione di diritto circa la po interpretativa della delibera n. 53 del 28 marzo 2003 e, in generale, d momento in cui sia possibile ritenersi perfezionato l’iter d compensazione urbanistica, ai fini dell’imposizione Ici del terr individuato, come area di cd atterraggio.
5.2. La tematica dell’assoggettabilità ad Ici di aree già edificabili assoggettate a vincolo di inedificabilità assoluta è stata di recente i occasioni affrontata in sede di legittimità e le soluzioni indicate, de condivise dal Collegio, hanno utilizzato il principio di base per c elementi costitutivi generali del tributo sia, dal punto di vista legittimazione soggettiva passiva (proprietario o titolare di diritto sull’immobile), sia del presupposto obiettivo (possesso di fabbricati, a fabbricabili, terreni agricoli) fanno inequivoco riferimento al sostrato dell’imposta (artt. 1, 2, 3 d.lgs. n. 504 del 1992). Univocamente condivi inoltre, è l’assunto che, ai fini dell’applicazione dell’imposta, sia suf la mera potenzialità edificatoria.
Nel caso della compensazione urbanistica (ovvero, come talvolta anche si legge, della ‘perequazione compensativa’) la PA attribuisce proprietario un indice di capacità edificatoria (credito edil volumetrico) fruibile su altra area di proprietà pubblica o privata, necessariamente contigua e di anche successiva individuazione; ciò a fronte della cessione gratuita dell’area oggetto di trasformazione pubbli ovvero di imposizione su di essa di un vincolo assoluto di inedificabili preordinato all’esproprio.
La compensazione urbanistica, che può prevedere anche diverse forme
attuative, ad esempio di permuta tra aree, ovvero di mantenime capo al privato della proprietà dell’area destinata alla reali servizi pubblici, dati al medesimo in gestione convenzionata, può da strumento della pianificazione generale tradizionale (compensa infrastrutturale), ovvero dipendere dall’esigenza di tenere in proprietario al quale venga imposto un vincolo di facere o non tacere per ragioni ambientali-paesaggistiche (compensazione ambientale), come caso di specie, segnato da imposizione di vincolo assoluto di inedif ai sensi della l.r. Lazio n. 14 del 2002, concernente l’ampliame perimetrazione del parco regionale dell’Appia Antica.
Da tali premesse deriva il principio consolidato per cui il diritto e compensativo non è assoggettabile ad imposta, in quanto non ha n reale, non inerisce al terreno, non costituendo una sua qualità i ed è trasferibile separatamente da esso (Sez. U, n. 23902/20 659609 – 01, Sez. 5, n. 26895/2021, Rv. 662524 – 01).
Diversa è l’ipotesi del terreno inserito nell’ambito della per urbanistica, atteso che, per effetto di essa, viene direttamente ai suoli ricompresi nel comparto o, comunque, nell’area interes piano di intervento, un indice perequativo costante di edificab diviene una qualità intrinseca del terreno; la presenza di tal edificabilità comporta l’assoggettamento di tale terreno ad imposi
Nel caso dell’urbanistica perequativa si ha, infatti, una dis paritetica e proporzionale – tra tutti i proprietari di un determi territoriale o lotto – tanto del vantaggio costituito dalla edifica dell’onere di contribuzione ai costi di riqualificazione, urbani realizzazione di aree a servizi di pubblica utilità o verde. In qu a tutti i suoli dell’ambito territoriale di intervento viene ric valore edificatorio costante, indipendentemente dalla effettiva e collocazione, all’interno di esso, dei fabbricati assentiti; collo stante appunto l’effetto distributivo-perequativo, risulta in indifferente per i singoli proprietari, i cui terreni saranno destinatari di una quota uguale di edificabilità (nello stesso sen
27575 del 2018 Rv. 653311 – 01, posizione ripresa da Sez. U, n. 23902/2020, Rv. 659609 – 01, cit.).
Mentre, dunque, il diritto edificatorio di origine perequativa v riconosciuto al proprietario del fondo come una qualità intrinseca del suo (che partecipa fin dall’inizio di un indice di edificabilità suo propr come prestabilito e ‘spalmato’ all’interno di un determinato ambi territoriale di trasformazione), il diritto edificatorio di origine compe deriva dall’adempimento di un rapporto sinallagmatico in senso lato avente ad oggetto un terreno urbanisticamente non edificabile, ristorat con l’assegnazione al proprietario di un quid volumetrico da spendere su altra area.
Nel caso del diritto edificatorio di origine compensativa, particolarme evidente è la progressività dell’iter perfezionativo della fattispeci momento che quest’ultima si articola in una fase, o area, cd di decoll costituita dall’assegnazione del titolo volumetrico indennitari proprietario che ha subito il vincolo; di una fase, o area cd di atterra data dalla individuazione ed assegnazione del terreno sul quale il diri edificatorio può essere concretamente esercitato; di una fase di vol rappresentata dall’arco temporale intermedio durante il quale l’area atterraggio ancora non è stata individuata, e pur tuttavia il d edificatorio è suscettibile di circolare da sé.
5.3. Nel caso di specie, le aree sono state destinate a parco pubblico co I.r. Lazio n. 14 del 2002 e sottoposte a vincolo di inedificabilità ass oggetto di compensazione urbanistica e al momento dell’emissione dell’avviso di accertamento non risultavano individuate aree cd d atterraggio.
L’errore in cui è incorsa la sentenza impugnata riguarda la portat interpretativa della delibera n. 53 del 28 marzo 2003 (all. 9 fascicolo d ricorrente). Con tale delibera l’ente locale controricorrente ha manifest l’intento di applicare il principio della compensazione edificator comprensorio di Tor Marancia, inserito nel Parco regionale dell’Appi Antica. La delibera, infatti, esprime un parere favorevole in relazion
programmi di trasformazione urbanistica, ai fini dell’approvazione di accordo di programma (pag. 30).
La delibera fa, in particolare, riferimento all’art. 34 del d.lgs. 18 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 1 Tuel), in base al quale “1. Per la definizione e l’attuazione di opere, d interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro comple realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di provinc regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o com di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il pre della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di interven promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento de azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni a connesso adempimento. “(comma 1)… (omissis) “4. L’accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approv con atto formale del presidente della regione o del presidente del provincia o del sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regi L’accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione produce gli effetti della intesa di cui all’art. 81 del d.P.R. 24 luglio 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strument urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l’asse del comune interessato”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Dalla delibera ora citata e dalla riportata normativa risulta necessari perfezionamento di un accordo tra il presidente della regione, il presiden della provincia e i sindaci e delle altre amministrazioni interess approvato con atto formale del presidente della regione o del president della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale regione. È solo con tale accordo che si determinano le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e la sostituzione d concessioni edilizie, sempre che vi sia l’assenso del comune interessato.
Di tale atto e della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della reg non vi è alcuna menzione.
La citata delibera n. 53 del 2003, nelle premesse, chiaramente esplicit che essa costituisce la prima fase di un piano di rilocalizzazione de volumetrie e, nella fase dispositiva conferma che per il programma di trasformazione urbanistica di Grotta Perfetta le aree E1 di Tor Marancia passino da “sottozona El” a zona “in corso di convenzione” e le aree i località Grottaperfetta da “sottozona El” a “zona in corso di convenzione
Solamente dal perfezionamento della procedura prevista per l’accordo di programma e con la conseguente approvazione dei piani urbanistici e delle relative varianti al PRG con l’individuazione esatta delle volumet concordate in compensazione di quelle originarie perdute, attraverso l’identificazione precisa delle aree attraverso gli identificativi c sorge il diritto edificatorio frutto della compensazione edificatoria che essere oggetto di eventuale imposizione ai fini Ici.
In tal senso in una controversia intercorsa tra le medesime parti, m sotto la diversa questione dell’imponibilità delle aree nelle quali il edificatorio è stato soppresso la S.0 si è già pronunciata affermando ch un’area già edificabile e poi assoggettata a vincolo di inedificab assoluta, ove sia inserita in un programma di “compensazione urbanistica” non è assoggettabile ad imposta, atteso che il diritto edificat compensativo non ha natura reale, non inerisce al terreno, non costituisc una sua qualità intrinseca ed è trasferibile separatamente da esso (Sez. – 5, Ordinanza n. 37934 del 02/12/2021, Rv. 663094 – 01)
Nel caso di specie, ai fini dell’assoggettamento a Ici delle aree cd atterraggio, è stata allegata all’avviso di accertamento solo la pr dell’avvio del programma di compensazione edificatoria, ma non risulta la prova del suo perfezionamento. Sulla località Grottaperfetta sono interessate diverse società aventi diritti edificatori da compensare delibera fa riferimento a volumetrie complessive, ma da essa non si evince alcun elemento per una quantificazione dei diritti edificatori facenti ca ciascuno dei titolari.
In capo alla ricorrente, dunque, al momento dell’emissione dell’avvis di accertamento vi era solo l’aspettativa di vedere riconosciuto il pro diritto edificatorio, ormai soppresso sui terreni oggetto del giudizio, s diversa area. L’area di atterraggio non era stata, infatti, ancora indivi e lo jus aedificandi esprimeva la massima volatilità rispetto alla proprietà del suolo per restare nella terminologia utilizzata da Cass. Sez. U, 23902/2020, Rv. 659609 – 01, cit.
Del resto, tale circostanza è indirettamente riconosciuta anche dall sentenza impugnata laddove, facendo riferimento alla censura relativa all’arbitrarietà dei valori accertati, ha riconosciuto che i criteri util la determinazione dell’imposta non potevano che riguardare “l’area originaria, atteso che ‘la specifica area d’atterraggio’ risultava nel pe in contestazione sprovvista di strumento attuativo”.
Da tale osservazione deriva l’incoerenza della decisione impugnata che ha ritenuto corretta l’imposizione dell’Ici su aree nelle quali il diritto edificatorio non era ancora sorto, determinandola sulla base di in di edificabilità riferiti ad aree che non erano più edificabili, in q aree non erano più edificabili.
5.4.In relazione al presente motivo di impugnazione può essere, dunque, affermato il seguente principio di diritto : “L’assoggettabilità ad Ici di un’area, individuata in un programma di compensazione urbanistica come destinataria del trasferimento di un diritto edificatorio, si dete solamente a seguito del perfezionamento della procedura predisposta per l’accordo di programma, ove prevista, con la conseguente approvazione dei piani urbanistici e delle relative varianti al PRG, attra l’individuazione esatta delle volumetrie concordate in compensazione e l’identificazione precisa delle aree per il tramite degli identi catastali”.
Con il secondo motivo la ricorrente solleva questione di legitti costituzionale delle norme contenute negli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. laddove dovesse ritenersi fondata l’interpretazione normativa data nell sentenza impugnata, per violazione degli artt. 3, 23 e 53 Cost. Avalland
detta COGNOME interpretazione, COGNOME ad COGNOME avviso COGNOME della COGNOME ricorrente, COGNOME sarebbero illegittimamente assimilati soggetti proprietari di aree poste in di situazioni urbanistiche e contributive.
Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in v subordinata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione artt. 11 del d.lgs. n. 504 del 1992, 7 del d.lgs. n. 212 del 2000 l’assoluta arbitrarietà dei valori contestati. In proposito co l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata che le censure mosse in proposito fossero generiche, riportando parti di esse. Lamenta altre che la sentenza abbia invertito l’onere probatorio sostenendo che i contribuente non avrebbe dimostrato la scorrettezza dei criteri adotta Deduce, per contestare l’affermata genericità delle contestazioni, di ave eccepito la mancata produzione in giudizio di un documento (elaborato n.
17) utilizzato come parametro per la determinazione del valore imponibile.
Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, ai sens dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la motivazione apparente e l’omess pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c. sempre in relazione all’assu arbitrarietà dei valori accertati. Si duole che la sentenza non s pronunciata sul fatto che lo stesso comune di Roma abbia utilizzato parametri valutativi riferiti ad una condizione urbanistica perfezion insussistente nel caso di specie. Contesta l’arbitrarietà dell’utilizzo di astratti e statistici riferiti al comprensorio di Tor Marancia, caratte da assoluta inedificabilità e, riportando le specifiche contestazioni solle sul punto, evidenzia l’omessa pronuncia della sentenza impugnata che ha, invece, bollato come generiche.
Con il quinto motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, ai sens dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 8 del d. Igs del 1997. Contesta l’applicabilità delle sanzioni per obiettive condizio incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della normativa.
I motivi secondo terzo quarto e quinto restano assorbiti dalle ragio dell’accoglimento del primo motivo, non residuando ulteriori accertamenti in fatto.
Segue l’accoglimento del ricorso e dell’originario ricorso introdutt non residuando ulteriori accertamenti in fatto. Le spese dell’intero giud devono essere compensate atteso che la giurisprudenza di legittimità sulla questione si è consolidata nel corso del giudizio.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri;
cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso introduttivo;
compensa le spese dell’intero giudizio;
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2022
Il AVV_NOTAIOe est.