Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1038 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 1038 Anno 2023
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 524/2017 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE liquidazione, in persona del legale rappres rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO elettivamente domicilia il suo studio in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
Roma Capitale, in persona del commissario p.t., rappresentato e dife AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata pre uffici dell’Avvocatura Capitolina, in Roma, INDIRIZZO
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Regionale tributaria del La 3056/16 depositata il 18/05/2016
Udita la relazione svolta nella udienza del 15 dicembre 2022 dal Con NOME COGNOME
Letta la requisitoria del AVV_NOTAIO che ha per l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
La ricorrente ha proposto cinque motivi di impugnazione avver sentenza in epigrafe riportata che, riformando la pronuncia di pri ha dichiarato dovuto il pagamento dell’Ici ingiunto dal controricorrente con l’avviso di accertamento n. 662078299 relativ all’anno 2007.
La CTR, in relazione all’appello principale, ha ritenuto che: l’ar di imposizione era stata inserita nel PRG del comune di Roma come fabbricabile; successivamente era stata iscritta all’interno d’interesse archeologico; in forza della “cd perequazione urbanist l’amministrazione aveva con delibera n. 53 del 2003 stabilito che edificatorio fosse trasferito su un’altra area (cd di atterraggio in località Grotta Perfetta, come risultava dall’avviso di accer trasferimento risultava avvenuto con un numero di metri cubi util per la compensazione superiore a quella che la società ricorrente potuto utilizzare originariamente.
In ordine all’appello incidentale, proposto dalla societ controricorrente, respingeva l’eccezione relativa alla mancata r della relazione di notificazione e nel merito quella relativa all’ar valori accertati. A tale ultimo proposito affermava che la società a contezza dei criteri utilizzati dall’ente comunale per la dete dell’imposta, la quale riguardava l’area originaria, atteso che ” area d’atterraggio” risultava nel periodo in contestazione spr strumento attuativo. Rigettava, infine, la censura relativa all’ina
delle sanzioni, non ritenendo sussistere incertezze normati normativa applicabile alla fattispecie.
3. Il comune controricorrente si è costituito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta, ai sensi de comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 1 e 2 del d evidenziando sotto diversi profili il difetto del presupposto di i ai fini Ici. Deduce in proposito che: la pretesa impositiva ca ubicate nel comprensorio di Tor Marancia, assoggettato a vinc inedificabilità per effetto di una legge regionale; tra i pro legislativi che hanno portato all’ampliamento del Parco regionale de Antica e all’inclusione in esso dei terreni della stessa ricorrente n. 33 del 2003 del Consiglio comunale, come già la precedente n. 2 1997, hanno assoggettato le aree in oggetto a vincolo di inedi assoluta; queste ultime, pertanto, hanno perso la vocazione fabb in quanto destinate a parco pubblico e sottoposte a vincolo paesa e sono state qualificate come “aree da convenzionare”; la delibe del 2003, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impug non ha approvato uno strumento urbanistico generale, ma ha as deliberazioni preliminari ad eventuali variazioni urbanistiche da con un successivo Accordo di programma; fino al momento dell’adozi di tale accordo, la cd compensazione edificatoria resta solo u politico, una modalità alternativa di indennizzo dei diritti di cred dai proprietari per effetto delle capacità edificatorie; per quan l’area di Grotta Perfetta, nell’avviso di accertamento non è destinazione urbanistica e neanche fornita l’identificazione cata riguardo all’area di Grotta Perfetta, solo nel 2011 è stato re progetto di convenzione urbanistica generale, ma in consideraz questioni legate a vincoli ambientali, l’area nel 2013 è stata s sequestro nel 2013. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
5. Il motivo è fondato.
5.1. Deve essere preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilit del motivo sollevata dal controricorrente. La ricorrente non tent sollecitare attraverso di esso una ricostruzione del quadro probatorio, resto pacifico tra le parti, le quali concordano sulla decisiva circostanz le aree di cui è proprietaria la ricorrente sono state inserite, sin da in un parco pubblico e assoggettate al vincolo di inedificabilità asso Esso riguarda, piuttosto, la questione di diritto circa la p interpretativa della delibera n. 53 del 28 marzo 2003 e, in generale, momento in cui sia possibile ritenersi perfezionato l’iter compensazione urbanistica, ai fini dell’imposizione Ici del terr individuato, come area di cd atterraggio.
5.2. La tematica dell’assoggettabilità ad Ici di aree già edificabil assoggettate a vincolo di inedificabilità assoluta è stata di recente occasioni affrontata in sede di legittimità e le soluzioni indicate, d condivise dal Collegio, hanno utilizzato il principio di base per c elementi costitutivi generali del tributo sia, dal punto di vist legittimazione soggettiva passiva (proprietario o titolare di diritt sull’immobile), sia del presupposto obiettivo (possesso di fabbricati, fabbricabili, terreni agricoli) fanno inequivoco riferimento al sostrat dell’imposta (artt. 1, 2, 3 d.lgs. n. 504 del 1992). Univocamente condiv inoltre, è l’assunto che, ai fini dell’applicazione dell’imposta, sia suf la mera potenzialità edificatoria.
Nel caso della compensazione urbanistica (ovvero, come talvolta anche si legge, della ‘perequazione compensativa’) la PA attribuisce proprietario un indice di capacità edificatoria (credito edil volumetrico) fruibile su altra area di proprietà pubblica o privata necessariamente contigua e di anche successiva individuazione; ciò a fronte della cessione gratuita dell’area oggetto di trasformazione pubbli ovvero di imposizione su di essa di un vincolo assoluto di inedificabil preordinato all’esproprio.
La compensazione urbanistica, che può prevedere anche diverse forme
attuative, ad esempio di permuta tra aree, ovvero di mantenimento in capo al privato della proprietà dell’area destinata alla realizzazio servizi pubblici, dati al medesimo in gestione convenzionata, può funger da strumento della pianificazione generale tradizionale (compensazione infrastrutturale), ovvero dipendere dall’esigenza di tenere indenne proprietario al quale venga imposto un vincolo di facere o non tacere per ragioni ambientali-paesaggistiche (compensazione ambientale), come nel caso di specie, segnato da imposizione di vincolo assoluto di inedificabil ai sensi della l.r. Lazio n. 14 del 2002, concernente l’ampliamento de perimetrazione del parco regionale dell’Appia Antica.
Da tali premesse deriva il principio consolidato per cui il diritto edif compensativo non è assoggettabile ad imposta, in quanto non ha natura reale, non inerisce al terreno, non costituendo una sua qualità intrins ed è trasferibile separatamente da esso (Sez. U, n. 23902/2020, Rv. 659609 – 01, Sez. 5, n. 26895/2021, Rv. 662524 – 01).
Diversa è l’ipotesi del terreno inserito nell’ambito della perequazi urbanistica, atteso che, per effetto di essa, viene direttamente attri ai suoli ricompresi nel comparto o, comunque, nell’area interessata da piano di intervento, un indice perequativo costante di edificabilità, diviene una qualità intrinseca del terreno; la presenza di tale indi edificabilità comporta l’assoggettamento di tale terreno ad imposizione.
Nel caso dell’urbanistica perequativa si ha, infatti, una distribuz paritetica e proporzionale – tra tutti i proprietari di un determinato territoriale o lotto – tanto del vantaggio costituito dalla edificabilit dell’onere di contribuzione ai costi di riqualificazione, urbanizzazi realizzazione di aree a servizi di pubblica utilità o verde. In questo m a tutti i suoli dell’ambito territoriale di intervento viene riconos valore edificatorio costante, indipendentemente dalla effettiva e specif collocazione, all’interno di esso, dei fabbricati assentiti; collocazion stante appunto l’effetto distributivo-perequativo, risulta in def indifferente per i singoli proprietari, i cui terreni saranno com destinatari di una quota uguale di edificabilità (nello stesso senso Cass
27575 del 2018 Rv. 653311 – 01, posizione ripresa da Sez. U, n. 23902/2020, Rv. 659609 – 01, cit.).
Mentre, dunque, il diritto edificatorio di origine perequativa riconosciuto al proprietario del fondo come una qualità intrinseca del su (che partecipa fin dall’inizio di un indice di edificabilità suo propr come prestabilito e ‘spalmato’ all’interno di un determinato ambi territoriale di trasformazione), il diritto edificatorio di origine comp deriva dall’adempimento di un rapporto sinallagmatico in senso lato avente ad oggetto un terreno urbanisticamente non edificabile, ristora con l’assegnazione al proprietario di un quid volumetrico da spendere su altra area.
Nel caso del diritto edificatorio di origine compensativa, particolarm evidente è la progressività dell’iter perfezionativo della fattispecie, dal momento che quest’ultima si articola in una fase, o area, cd di decol costituita dall’assegnazione del titolo volumetrico indennitar proprietario che ha subito il vincolo; di una fase, o area cd di atterr data dalla individuazione ed assegnazione del terreno sul quale il dir edificatorio può essere concretamente esercitato; di una fase di vo rappresentata dall’arco temporale intermedio durante il quale l’area atterraggio ancora non è stata individuata, e pur tuttavia il edificatorio è suscettibile di circolare da sé.
5.3. Nel caso di specie, le aree sono state con I.r. Lazio n. 14 del destinate a parco pubblico e sottoposte a vincolo di inedificabilità ass oggetto di compensazione urbanistica e al momento dell’emissione dell’avviso di accertamento non risultavano individuate aree cd atterraggio.
L’errore in cui è incorsa la sentenza impugnata riguarda la port interpretativa della delibera n. 53 del 28 marzo 2003 (all. 9 fascicolo ricorrente). Con tale delibera l’ente locale controricorrente ha manifes l’intento di applicare il principio della compensazione edificato comprensorio di Tor Marancia, inserito nel Parco regionale dell’Appi Antica. La delibera, infatti, esprime un parere favorevole in relazio
programmi di trasformazione urbanistica, ai fini dell’approvazio accordo di programma (pag. 30).
La delibera fa, in particolare, riferimento all’art. 34 del d.lg 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti lo Tuel), in base al quale “1. Per la definizione e l’attuazione di opere, interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro compl realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di provinc regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o co di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il pre della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primari prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di interve promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento d azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni a connesso adempimento. “(comma 1)… (omissis) “4. L’accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente dell provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è appro con atto formale del presidente della regione o del presidente del provincia o del sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della reg L’accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione produce gli effetti della intesa di cui all’art. 81 del d.P.R. 24 luglio 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strument urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l’ass del comune interessato”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Dalla delibera ora citata e dalla riportata normativa risulta ne perfezionamento di un accordo tra il presidente della regione, il della provincia e i sindaci e delle altre amministrazioni i approvato con atto formale del presidente della regione o del p della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Uffic regione. È solo con tale accordo che si determinano le eve conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e la sostitu concessioni edilizie, sempre che vi sia l’assenso del comune int
Di tale atto e della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale de non vi è alcuna menzione.
La citata delibera n. 53 del 2003, nelle premesse, chiaramente che essa costituisce la prima fase di un piano di rilocalizzaz volumetrie e, nella fase dispositiva conferma che per il progr trasformazione urbanistica di Grotta Perfetta le aree E1 di Tor M passino da “sottozona El” a zona “in corso di convenzione” e le località Grottaperfetta da “sottozona El” a “zona in corso di conv
Solamente dal perfezionamento della procedura prevista per l’a di programma e con la conseguente approvazione dei piani urbanis delle relative varianti al PRG con l’individuazione esatta delle concordate in compensazione di quelle originarie perdute, att l’identificazione precisa delle aree attraverso gli identificat sorge il diritto edificatorio frutto della compensazione edificatori essere oggetto di eventuale imposizione ai fini Ici.
In tal senso in una controversia intercorsa tra le medesime sotto la diversa questione dell’imponibilità delle aree nelle qua edificatorio è stato soppresso la S.0 si è già pronunciata affer un’area già edificabile e poi assoggettata a vincolo di ined assoluta, ove sia inserita in un programma di” compensazione urban non è assoggettabile ad imposta, atteso che il diritto ed compensativo non ha natura reale, non inerisce al terreno, non co una sua qualità intrinseca ed è trasferibile separatamente da es – 5, Ordinanza n. 37934 del 02/12/2021, Rv. 663094 – 01)
Nel caso di specie, ai fini dell’assoggettamento a Ici delle atterraggio, è stata allegata all’avviso di accertamento sol dell’avvio del programma di compensazione edificatoria, ma non ris prova del suo perfezionamento. Sulla località Grottaperfet interessate diverse società aventi diritti edificatori da comp delibera fa riferimento a volumetrie complessive, ma da essa non s alcun elemento per una quantificazione dei diritti edificatori face ciascuno dei titolari.
In capo alla ricorrente, dunque, al momento dell’emissione del di accertamento vi era solo l’aspettativa di vedere riconosciuto diritto edificatorio, ormai soppresso sui terreni oggetto del giudi diversa area. L’area di atterraggio non era stata, infatti, ancora e lo jus aedificandi esprimeva la massima volatilità rispetto alla pro del suolo per restare nella terminologia utilizzata da Cass. 23902/2020, Rv. 659609 – 01, cit.
Del resto, tale circostanza è indirettamente riconosciuta an sentenza impugnata laddove, facendo riferimento alla censura re all’arbitrarietà dei valori accertati, ha riconosciuto che i criter la determinazione dell’imposta non potevano che riguardare “l’area originaria, atteso che ‘la specifica area d’atterraggio’ risultava nel p in contestazione sprovvista di strumento attuativo”.
Da tale osservazione deriva l’incoerenza della decisione impugna ha ritenuto corretta l’imposizione dell’Ici su aree nelle qual diritto edificatorio non era ancora sorto, determinandola sulla bas di edificabilità riferiti ad aree che non erano più edificabili, aree non erano più edificabili.
5.4. In relazione al presente motivo di impugnazione può essere, affermato il seguente principio di diritto : “L’assoggettabilità ad Ici di un’area, individuata in un programma di compensazione urbanistica come destinataria del trasferimento di un diritto edifica tono, si dete solamente a seguito del perfezionamento della procedura disposta per l’accordo di programma, ove prevista, con la conseguente approvazione dei piani urbanistici e delle relative varianti al PRG, attra l’individuazione esatta delle volumetrie concordate in compensazione e l’identificazione precisa delle aree per il tramite degli ident catastali”.
Con il secondo motivo la ricorrente solleva questione di le costituzionale delle norme contenute negli artt. 1 e 2 del d.l laddove dovesse ritenersi fondata l’interpretazione normativa d sentenza impugnata, per violazione degli artt. 3, 23 e 53 Cost. A
detta COGNOME interpretazione, COGNOME ad COGNOME avviso COGNOME della COGNOME ricorrente, COGNOME sarebbero illegittimamente assimilati soggetti proprietari di aree poste situazioni urbanistiche e contributive.
Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, subordinata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la viol artt. 11 del d.lgs. n. 504 del 1992, 7 del d.lgs. n. 212 d l’assoluta arbitrarietà dei valori contestati. In propos l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata che le censure in proposito fossero generiche, riportando parti di esse. Lament che la sentenza abbia invertito l’onere probatorio sostenend il contribuente non avrebbe dimostrato la scorrettezza dei criteri Deduce, per contestare l’affermata genericità delle contestazioni, eccepito la mancata produzione in giudizio di un documento (elabor 17) utilizzato come parametro per la determinazione del valore impo
Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, a dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la motivazione apparente e pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c. sempre in relazione arbitrarietà dei valori accertati. Si duole che la sentenza pronunciata sul fatto che lo stesso comune di Roma abbia uti parametri valutativi riferiti ad una condizione urbanistica per insussistente nel caso di specie. Contesta l’arbitrarietà dell’util astratti e statistici riferiti al comprensorio di Tor Marancia, c da assoluta inedificabilità e, riportando le specifiche contestazio sul punto, evidenzia l’omessa pronuncia della sentenza impugnata c invece, bollato come generiche.
Con il quinto motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, a dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 8 de del 1997. Contesta l’applicabilità delle sanzioni per obiettive co incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma
I motivi secondo terzo quarto e quinto restano assorbiti dall dell’accoglimento del primo motivo.
Segue l’accoglimento del ricorso e dell’originario ricorso int non residuando ulteriori accertamenti in fatto. Le spese dell’inter devono essere compensate atteso che la giurisprudenza di legittimi questione si è consolidata nel corso del giudizio.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
cassa la decisione impugnata e, , decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso introduttivo;
compensa le spese dell’intero giudizio;
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2022 Il Consigliere est.