Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35094 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35094 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14368/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in BERGAMO Passaggio Canonici Lateranensi, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende ;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA n. 4250/2021 depositata il 23/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1. La RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello avverso la sentenza della Commissione
Tributaria Provinciale (CTP) di Bergamo che aveva rigettato il suo ricorso contro la cartella di pagamento emessa ex art. 36 bis del d.P.R. n. 633/1972 sulla base del disconoscimento della compensazione del debito IVA con il credito vantato da altra società, la RAGIONE_SOCIALE, accollante del debito della ricorrente.
La Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Lombardia ha confermato la sentenza di primo grado osservando che la compensazione è ammessa nei soli casi previsti dalla legge e che i debiti e crediti devono far capo al medesimo soggetto, come confermato dall’art.1 d.l. n. 12 4 del 2019, e che era legittimo il diniego della compensazione da parte dell’Ufficio «qualora possa derivargliene reale pregiudizio dipendente dal fatto che il credito opposto risulti effettivamente non utilizzabile o, a maggior ragione, inesistente, come in questo caso».
La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE:
Con l’unico motivo la società deduce violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., dell’art. 8 comma 2 legge n. 212/2000, dell’art. 17 d.lgs. n. 241/97 e dell’art. 1273 e segg. c.c., in quanto, in estrema sintesi, a seguito dell’accollo il debito verso l’Erario dell’accollato diventa proprio dell’accollante , titolare di un credito sempre nei confronti dell’Erario, e ricorrono i presupposti della compensazione, consentita dalla vigente normativa.
Il motivo, prima di essere infondato, è inammissibile.
Il ricorso, infatti, aggredisce soltanto una ratio decidendi della sentenza che, oltre ad affermare che il credito opposto in compensazione era inutilizzabile -perché la compensazione è consentita soltanto tra debiti e crediti in essere tra medesimi
soggetti e non tra soggetti distinti -, ha statuito che quel credito era comunque inesistente.
4. Quanto alla prima ratio , quella censurata dalla contribuente, deve premettersi che « In materia tributaria la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso ed ogni deduzione è regolata da specifiche, inderogabili norme di legge. Né tale principio può ritenersi superato per effetto dell’art. 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. statuto dei diritti del contribuente), il quale, nel prevedere in via generale l’estinzione dell’obbligazione tributaria per compensazione, ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti (demandando ad appositi regolamenti l’estensione di tale istituto ai tributi per i quali non era contemplato, a decorrere dall’anno d’imposta 2002), ovvero per effetto dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, il quale, nell’ammettere la compensazione in sede di versamenti unitari RAGIONE_SOCIALE imposte, ne ha limitato l’applicazione all’ipotesi di crediti dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti e risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore » (Cass., n. 15123 del 2006; Cass. n. 12262 del 2007; Cass., n. 17836 del 2021); peraltro, la volontaria assunzione dell’impegno di pagare le imposte non determina per l’accollante l’assunzione della posizione di contribuente o di soggetto passivo del rapporto tributario ma solo quella di obbligato in forza del titolo negoziale e non ricorrono, quindi, i presupposti della compensazione di cui al l’art. 17 d.lgs. n. 241/1997 , non trattandosi di debiti e crediti di natura tributaria o contributiva facenti capo, ex lege , al medesimo soggetto (Cass., sez. un. n. 28162 del 2008), come ritenuto da questa Corte ben prima che il legislatore, con l’art. 1 comma 2 del d.l. n. 124/2019 conv., con modif., dalla l. n.
157/2019, ponesse il divieto, in caso di accollo di debiti tributari, di utilizzo in compensazione di crediti dell’accollante per il pagamento; quindi, il motivo è comunque infondato.
Quanto alla seconda ragione della decisione, l’Ufficio costituendosi nel giudizio d’appello aveva rilevato che «l’appellante non aveva provato l’esistenza di un contratto d’accollo con la RAGIONE_SOCIALE né l’effettiva sussistenza del credito e nemmeno che quest’ultimo era certo, liquido ed esigibile, onere probatorio che era posto a carico dell’appellante» e la CTR ha reso esplicito accertamento sul punto, ritenendo il credito opposto «inesistente». Questa ratio non è stata in alcun modo aggredita dal ricorrente, cosicché viene in rilievo la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna RAGIONE_SOCIALE quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l’omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina l’inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposta avverso le altre, in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa (Cass. n. 3951 del 1998; Cass. n. 5902 del 2002; Cass. n. 2273 del 2005; Cass. n. 389 del 2007; Cass. n. 3386 del 2011; Cass. n. 18641 del 2017; Cass. n. 16314 del 2019).
Conclusivamente, respinto il ricorso, le spese devono essere regolate secondo soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; a i sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 .
Così deciso in Roma, il 04/07/2023.