Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30720 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30720 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27406/2022 R.G. proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che la rappresenta e difende
-ricorrente – contro
AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA n. 3093/2022, depositata il 7/4/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso del 3/6/2013, NOME COGNOME ha impugnato la cartella di pagamento n. 2932012006058190 relativa alla tassa automobilistica del 2007, per l’importo di €377,51, deducendo l’omessa notifica dell’atto presupposto ed il decorso del termine di prescrizione.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, costituendosi in data 26/11/2013, ha dichiarato di aver annullato l’atto in autotutela e chiesto pronunciarsi la cessazione della materia del contendere.
Con sentenza n. 172/19, depositata il 4/1/2019, la Commissione Tributaria Provinciale di Catania ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensato le spese di lite.
Sull’appello della contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con sentenza n. 3093/2022, depositata il 7/4/2022, ha rigettato il gravame, confermando la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di primo grado, oltre a condannare la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di impugnazione.
Contro la sentenza la COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, mentre l’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., nonché degli artt. 36, 53 e 61 d.lgs. 546/92 e dell’art. 111 Cost., per la natura meramente apparente della motivazione a fondamento della disposta compensazione, essendosi il giudice limitato a dichiarare che il tributo non era stato corrisposto, che i giusti motivi di compensazione erano stati dedotti e, infine, che l’atto era stato sia pur tardivamente -annullato dall’ente impositore con conseguente cessazione della materia del contendere.
1.1. Il motivo è infondato, avendo il giudice di appello chiaramente fatto riferimento ad una pluralità di motivi a sostegno della sua decisione.
Col secondo motivo di ricorso si censura, sempre con riferimento al capo sulle spese, la violazione dell’art. 15 d.lgs. 546/1992, nonché degli artt. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., non ricorrendo gravi ed
eccezionali ragioni per la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese, ma -al contrario -dovendo farsi applicazione del principio di causalità in caso di cessazione della materia del contendere conseguente ad un atto di annullamento in autotutela, peraltro tardivo, avvenuto dopo sei mesi dalla notifica del ricorso impugnatorio.
La censura è infondata.
2.1. Secondo un principio già affermato da questa Corte, ” nel rito tributario non è illogico ritenere che sussistano gravi ragioni idonee a giustificare la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, ai sensi dell’art. 15 D.L.vo 546/1992, nel caso in cui sia incontestato l’omesso pagamento di un tributo ed in cui l’esito favorevole della controversia per il contribuente sia determinato dal solo accertamento della intervenuta prescrizione del debito tributario, posto che sulla pubblica amministrazione grava l’obbligo di recuperare i tributi non corrisposti -attività rispetto alla quale non ha margini di discrezionalità e che dunque è vincolata a porre in essere -e che l’accertamento del decorso della prescrizione è attività del tutto ipotetica, in quanto rimessa alla sola eventuale iniziativa di parte, che può sempre, in modo potestativo, decidere di non avvalersene ” (Cass. 9876/2025).
Il potere di compensazione RAGIONE_SOCIALE spese è del giudice di merito e questa Corte di legittimità deve solo valutare l’assenza di motivazione o la violazione di legge; entrambe non ricorrono nel caso in giudizio.
2.2. Ne consegue che, in applicazione del su enunciato principio, il motivo va, perciò, rigettato.
Col terzo motivo, si censura la condanna alle spese del giudizio di appello per violazione dell’art. 15 d.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.
La censura presuppone che il giudice di appello abbia fatto mal governo del potere di compensazione RAGIONE_SOCIALE spese e va, per quanto esposto al precedente paragrafo, respinta.
Ed invero, poiché la statuizione sulla compensazione è immune da censure, correttamente la CGT di secondo grado ha regolato le spese del giudizio di appello secondo il criterio generale della soccombenza, condannando l’appellante alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese.
Nulla deve disporsi quanto alle spese di legittimità, stante la mancata costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 14 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME