Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7680 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7680 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 12500/2020 proposto da:
AVV_NOTAIO, nato a Roma il DATA_NASCITA ed ivi residente, alla INDIRIZZO (C.F.: CODICE_FISCALE), che rappresenta e difende sè stesso ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio del medesimo (Fax: NUMERO_TELEFONO; Pec: EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE;
-intimata –
-avverso la sentenza n. 6733/2019 emessa dalla CTR del Lazio in data 03/12/2019 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Compensazione spese di lite
Rilevato che
AVV_NOTAIO propone ricorso per cassazione, fondato su tre motivi, avverso la sentenza con la quale la CTR Lazio, all’esito di un giudizio ex art. 69 d.lgs. n. 546/1992 dal medesimo instaurato al fine di ottenere il pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite liquidategli con sentenza n. 17790/2018 della CTP Roma, ha respinto la richiesta e dichiarato l’estinzione del procedimento per avvenuto pagamento, compensando le spese di lite.
L’RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
Considerato che
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR, al fine di giustificare il rigetto (virtuale) della domanda, fatto ricorso ad una motivazione apparente e contraddittoria, in quanto fondata su un fatto accaduto in data successiva all’introduzione del giudizio.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 15 d.lgs. n. 546/1992 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR omesso, pur rilevando correttamente l ‘avvenuto pagamento in data successiva all’introduzione del ricorso in ottemperanza, di pronunciarsi sulla domanda di accertamento della soccombenza virtuale dell’RAGIONE_SOCIALE, limitandosi a disporre la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese senza precisare in favore di quale parte processuale detta compensazione sarebbe stata disposta.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1546 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR disposto la compensazione integrale RAGIONE_SOCIALE spese in assenza di gravi ed eccezionali ragioni che la giustificassero.
Il terzo motivo è fondato, con conseguente assorbimento dei primi due.
Ai sensi dell’art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l.
132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso
della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità RAGIONE_SOCIALE situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178; Cass. 18 febbraio 2019, n. 4696; Cass. 7 novembre 2019, n. 28658).
In tema di spese giudiziali, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento alla “natura processuale della pronuncia”, che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano RAGIONE_SOCIALE regole del procedimento (Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178; Cass. 11 luglio 2014, n. 16037; 14 marzo 2019 n. 7352).
In particolare, nel processo tributario le “gravi ed eccezionali ragioni” indicate esplicitamente dal giudice nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio, ai sensi dell’art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass. n. 2362 del 2021; Cass. n. 21178 del 2020; Cass. n. 2206 del 2019; Cass. n. 28658 del 2019).
In proposito, va altresì ricordato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 274 del 2005, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, in relazione al principio di ragionevolezza, riconducibile all’art. 3 della Costituzione, l’art. 46, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui si riferisce alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione RAGIONE_SOCIALE pendenze tributarie previsti dalla legge. La compensazione ope legis RAGIONE_SOCIALE spese nel caso di cessazione della materia del contendere, infatti, secondo la Consulta, rendendo inoperante il principio di responsabilità RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio, osservato anche nel processo tributario, si traduce in un ingiustificato privilegio per la parte che
pone in essere un comportamento di regola determinato dal riconoscimento della fondatezza RAGIONE_SOCIALE altrui ragioni e, corrispondentemente, in un ingiustificato pregiudizio per la controparte, specie quella privata, obbligata ad avvalersi dell’assistenza tecnica di un difensore.
Orbene, nel caso di specie, la CTR ha respinto la richiesta la richiesta di giudizio di ottemperanza e dichiarato l’estinzione del procedimento per l’intervenuto pagamento, di fatto dando atto dell’avvenuta cessazione della materia del contendere.
Risultando ex actis che il ricorso per ottemperanza è stato depositato il 18.7.2019 e che il detto pagamento è stato eseguito in data 26.8.2019, e quindi in pendenza di giudizio, la CTR avrebbe dovuto liquidare le spese processuali sulla base del principio di soccombenza cd. virtuale, alla luce della sentenza n. 274/2005 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, nella parte in cui preclude(va) ai giudici tributari, nella declaratoria di estinzione della controversia per cessazione della materia del contendere, di condannare l’Amministrazione virtualmente soccombente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese. Non operando più la deroga all’art. 15 d.lgs. n.546 del 1992, non v’è alcuna ragione per sottrarre il giudizio di ottemperanza al principio della soccombenza. Se, infatti, l’incardinamento del giudizio di ottemperanza non priva l’Amministrazione del potere di procedere all’adempimento fintanto che il provvedimento attuativo non sia stato emesso, l’adempimento intervenuto tardivamente può incidere sulle spese del processo, potendone l’adito giudice tributario tenere conto, per la valutazione della soccombenza virtuale, al fine di dichiarare, ricorrendone i presupposti, la compensazione RAGIONE_SOCIALE stesse (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 25147 del 2016).
5. Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, merita di essere accolto il terzo motivo del ricorso, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il terzo motivo del ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 19.1.2024.