Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9609 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9609 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 14547/2023 proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato il 03/7/70 a Roma (C.F.: CODICE_FISCALE ed elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; fax: NUMERO_TELEFONO; pec: EMAIL), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione;
– intimata –
-avverso la sentenza 3331/2023 emessa dalla CTR Lazio il 05/06/2023 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che
Ruoli esattoriali Giudicato interno Compensazione spese
–
–
COGNOME NOME impugnava, dinanzi alla CTP di Roma, alcuni ruoli esattoriali (unitamente alle connesse cartelle di pagamento) di cui era venuto a conoscenza in sede di rilascio dell’estratto.
L’adìta CTP accoglieva il ricorso, deducendo che l’Agenzia non aveva dimostrato la notifica di atti interruttivi della prescrizione, e compensava le spese di lite.
Sull’impugnazione del contribuente, limitatamente al profilo della compensazione delle spese processuali, la CTR del Lazio rigettava il gravame, evidenziando che l’estratto di ruolo non sarebbe stato un atto impugnabile (come chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione e dalla normativa sopravvenuta) e che nessuna iniziativa era stata adottata dall’ente di riscossione, sicchè l’Agenzia era soccombente solo sul piano formale e si giustificava la compensazione delle spese.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME Vincenzo sulla base di un unico, articolato motivo. L’Agenzia delle Entrate -Riscossione non ha svolto difese.
Considerato che
Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 324, 91, 92 e 112 c.p.c. e 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto corretta la pronuncia di compensazione di primo grado, nonostante il giudicato interno sull’integrale sua vittoria e, con essa, sull’impugnabilità delle cartelle de quibus attraverso l’estratto di ruolo e per non aver considerato che le spese di giudizio possono essere compensate solo qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.
Il motivo è infondato. In primo luogo, nel giudizio di legittimità il sindacato sulle pronunzie dei giudici del merito riguardo alle spese di lite è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, restando del tutto discrezionale – e insindacabile – la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10009 del
24/06/2003; conf. Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26912 del 26/11/2020). E’, poi, vero che, essendosi formato il giudicato interno implicito sulla questione della impugnabilità dell’estratto di ruolo, la compensazione delle spese di primo grado non si sarebbe potuta giustificare sulla base della sentenza a Sezioni Unite di questa Corte n. 26283 del 06/09/2022, secondo cui, in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura “dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione. Ciò sulla base del principio in base al quale la compensazione delle spese processuali è consentita in caso di sopravvenienza di una norma di interpretazione autentica relativa ad una questione dirimente, integrando le gravi ed eccezionali ragioni per il sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa, che altera i termini della lite, senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 12545 del 08/05/2024). Ma è altrettanto vero che, anche a non voler accedere all’orientamento più estremo [cfr. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 30952 del 03/12/2024, secondo cui, in tema d’impugnazione dell’estratto di ruolo accolta in primo grado senza appello dell’Amministrazione, la Corte di cassazione – chiamata a decidere della legittimità della sentenza d’appello che, su ricorso del contribuente, aveva statuito in ordine alle spese – ha il potere-dovere, in difetto di un’espressa pronuncia sulla questione dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo, di rilevare d’ufficio il difetto di interesse ad agire del contribuente che non ha documentato, neppure in sede di legittimità, di versare in una delle ipotesi previste dall’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, atteso che il tema delle spese (ancora controverso) è condizionato dall’idoneità della domanda di giustizia rassegnata nel ricorso a superare il vaglio d’ammissibilità, non ostandovi alcun inesistente giudicato interno sull’ammissibilità di detto ricorso relativo
alle questioni pregiudiziali ovvero a quelle concernenti la proponibilità dell’azione], se la sentenza di accoglimento dell’opposizione ad una cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta dall’opponente solo attraverso un estratto di ruolo è impugnata soltanto per la statuizione sulle spese, lo ius superveniens di cui all’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 – in forza del quale l’azione e l’impugnazione sarebbero state inammissibili – non può incidere sulle statuizioni coperte dal giudicato, ma può rilevare ai fini della decisione di compensazione dei costi della lite (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 3812 del 08/02/2023). Inoltre, nel caso di specie, la CTR ha condiviso la compensazione integrale delle spese di primo grado non solo sul rilievo per cui l’estratto di ruolo non sarebbe stato un atto impugnabile (come chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione e dalla normativa sopravvenuta), ma anche sulla base della considerazione che nessuna iniziativa era stata adottata dall’ente di riscossione. Orbene, premesso che questa ragione non è stata in alcun modo censurata, la stessa si rivela di per sé sufficiente a giustificare la disposta compensazione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita di essere accolto. Nessuna pronuncia va adottata in ordine alle spese del presente giudizio, non avendo l’intimata svolto difese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 25.3.2025.