Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31416 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31416 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 25139-2021 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME giusta procura allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE pro tempore in persona del legale rappresentante
-intimata- avverso la sentenza n. 1944/5/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata l’1/3/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2024 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva accolto l’appello del contribuente, compensando le spese di lite, avverso la sentenza n. 9631/2016 della Commissione tributaria provinciale di Catania, in rigetto del ricorso avverso cartella esattoriale emessa da RAGIONE_SOCIALE per mancato pagamento di imposta di registro.
La Concessionaria è rimasta intimata.
Il ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione «dell’art. 15 D.Lgs. 546/1992 e dell’art. 92 cod. proc. civ. dell’art. 24 Cost. e dell’art. 111 Cost.» e lamenta che la Commissione tributaria regionale, dopo avere annullato la cartella impugnata per omessa notifica dell’atto presupposto, aveva erroneamente compensato le spese di lite affermando che «il contribuente …(aveva)… già conseguito -per effetto dell’inerzia degli uffici competenti -il risparmio di un’imposta che sul piano sostanziale sarebbe incontestabilmente dovuta».
1.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione «dell’art. 15 D.Lgs. 546/1992» per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente omesso di condannare RAGIONE_SOCIALE anche alla refusione delle spese di lite del secondo grado.
2.1. Il primo e secondo motivo, da esaminare congiuntamente, in quanto sottesi alla medesima quaestio iuris , sono fondati.
2.2. Va premesso che il potere del Giudice di compensare le spese di lite presenta natura discrezionale, sicché il sindacato di questa Corte, ai
sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr. Cass. n. 10685 del 2019), «per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi» (cfr. Cass. n. 24502/2017. nello stesso senso anche Cass. n. 19613 del 2017), e ciò «in ragione della ‘elasticità’ costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, ‘non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese’ in favore della parte vittoriosa» (così Cass. n. 21400/2021, che richiama Corte cost., sent. n. 157/2014).
2.3. Rimane tuttavia censurabile in sede di legittimità la coerenza e la razionalità (non della scelta di compensare le spese, ma) della motivazione con cui il giudice di merito abbia sorretto la compensazione, risultando suscettibile di cassazione la «motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea» (così, in motivazione, Cass. n. 17816/2019).
2.4. Tale, appunto, è l’evenienza verificatasi nel caso che occupa, per le ragioni di seguito illustrate.
2.5. Al riguardo, deve preliminarmente osservarsi che -essendo stato il presente giudizio instaurato, in secondo grado, in data 28 dicembre 2016 -trova applicazione ratione temporis il testo dell’art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (che trova corrispondenza nell’art. 92 c.p.c. come modificato dall’art. 13, comma 2, del decreto -legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché «integrato» in forza della sentenza «additiva» della Corte costituzionale 19 aprile 2018, n. 77), secondo il quale la compensazione delle spese -oltre che per soccombenza reciproca -è prevista solo «qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate».
2.6. Questa Corte ha, poi, statuito che «ai sensi dell’art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2, c.p.c.» (cfr. Cass. n. 3977 del 2020).
2.7. Secondo quanto già affermato da questa Corte, tali gravi ed eccezionali ragioni sono da ravvisare, quindi, «nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni» (cioè, quelle trattate in giudizio) «di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ.» (cfr. Cass. n. 4696 del 2019; in senso conforme Cass. n. 3977 del 2020).
2.7. Deve allora osservarsi che quanto evidenziato dalla Commissione tributaria regionale per giustificare la compensazione delle spese di lite («Si giustifica la compensazione delle spese processuali, considerato che il contribuente ha già conseguito, per effetto della inerzia degli uffici competenti, il risparmio di un’imposta che, sul piano sostanziale, sarebbe stata incontestabilmente dovuta, atteso che soltanto nel 2011 è stato registrato l’atto di risoluzione del contratto, precedentemente inopponibile all’ufficio, per mancanza di data certa») non può integrare le «gravi ed eccezionali ragioni» che, sole, possono giustificare la compensazione di lite in pregiudizio della parte vittoriosa.
Il ricorso va dunque accolto nei termini di cui in motivazione, e l’impugnata pronuncia deve essere cassata quanto al capo relativo alla disposta compensazione delle spese.
Inoltre, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con condanna della soccombente Concessionaria al pagamento delle spese del giudizio di merito e del
presente giudizio, liquidate in dispositivo come da notula, con distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, condanna l’intimata RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese del primo e del secondo grado del giudizio di merito, liquidate, per ciascun grado del giudizio di merito, in misura pari ad Euro 280,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, se dovuti, con distrazione in favore del difensore del ricorrente, per dichiarato anticipo fattone; condanna l’intimata RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie, nella misura del 15%, ed accessori di legge, se dovuti, con distrazione in favore del difensore del ricorrente, antistatario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità