Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7007 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7007 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi 18747/2023 proposto da:
NOME COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE, nata a Roma il 27.1.1963 ed ivi residente, alla INDIRIZZO elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; telefax: NUMERO_TELEFONO; PEC: EMAIL), dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura redatta su foglio separato ed autenticata con firma digitale;
-ricorrente –
contro
Regione Lazio;
– intimata –
-avverso la sentenza 3187/2023 emessa dalla CTR Lazio il 29/05/2023 e non notificata;
Compensazione spese processuali
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che
NOME COGNOME impugnava davanti alla CTP di Roma cartelle di pagamento portate in allegato ad un sollecito di pagamento notificato in data 13.7.2018 per un importo complessivo di €1.148,84 per crediti di natura tributaria.
L’adìta CTP accoglieva il ricorso e condannava ‘la Regione Lazio al pagamento di € 200,00 da distrarsi a favore dell’Avv. COGNOME NOME dichiaratosi antistatario, oltre spese generali del 15% più IVA e CPA’.
Sull’impugnazione della contribuente, la CTR del Lazio accoglieva il gravame, avendo la CTP liquidato le spese processuali al di sotto dei minimi tabellari, e condannava la convenuta Regione Lazio al pagamento delle spese relative al giudizio di primo grado (con distrazione in favore del difensore ai sensi dell’art. 93 c.p.c.), laddove dichiarava che nulla andava liquidato per le spese del secondo grado ‘non avendo la parte a ppellata opposto l’appello’.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Di NOME sulla base di due motivi. La Regione Lazio non ha svolto difese.
Considerato che
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 15 d.lgs. n. 546/1992 e 112 c.p.c., con riferimento alla omessa regolamentazione delle spese del secondo grado di giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n . 4) c.p.c.
1.1. Il motivo è infondato.
Non si è, infatti, all’evidenza in presenza di una omissione di pronuncia, atteso che la CTR, da un lato, nella motivazione, ha affermato che ‘Nulla va liquidato per le spese del presente grado di giudizio non avendo la parte appellata opposto l’appello’ e, dall’altro, nel dispositivo, ha statuito ‘Nulla per le spese del presente grado’.
Del resto, la portata precettiva di una sentenza va individuata tenendo conto non solo del dispositivo, ma anche della motivazione, quando il primo, contenga comunque una decisione che, pur di contenuto incompleto e
indeterminato, si presti ad essere integrata dalla seconda (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19074 del 25/09/2015).
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs. 546/1992, con riferimento alla (implicita) compensazione delle spese del secondo grado di giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p .c., per non aver la CTR considerato che, salve le ipotesi di soccombenza reciproca, da escludersi nel caso di specie, è possibile disporre la compensazione parziale o totale delle spese solo in caso di riscontro di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.
2.1. Il motivo è fondato.
Nel processo tributario, la compensazione delle spese processuali, prevista dall’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo modificato dall’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2) del d.lgs. n. 156 del 2015, è consentita, oltre che nell’ipotesi di soccombenza reciproca, solo in presenza di ragioni gravi ed eccezionali, da enunciare espressamente nella decisione, quali la condotta processuale della parte soccombente nell’agire e resistere in giudizio, nonché l’incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l’applicazione del criterio generale della soccombenza (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 23592 del 03/09/2024).
Orbene, non integra gli estremi del detto presupposto la mera circostanza che la controparte non si sia opposta all’appello.
Le gravi ed eccezionali ragioni indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale ex art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis , non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 14036 del 21/05/2024).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento del secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel
merito nel senso di liquidare, in favore della contribuente (con attribuzione al difensore dichiaratosene antistatario), la somma di euro 284,00 a titolo di spese processuali per il secondo grado di giudizio, oltre accessori di legge. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo del ricorso e rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e, decidendo nel merito, liquida, in favore della contribuente, la somma di euro 284,00 a titolo di spese processuali per il secondo grado di giudizio, oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore antistatario Avv. NOME COGNOME condanna parte intimata al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 350,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap, con attribuzione al difensore antistatario Avv. NOME COGNOME.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 11.2.2025.